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Sentenza

Sentenza n. 5484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: delibera del Plenum del CSM del 4 marzo 2026, con cui è stato conferito a un’altra candidata l’incarico di Avvocato generale presso la Corte di cassazione, e relativi atti presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato del 23 dicembre 2025, che aveva confermato l’annullamento della precedente delibera del CSM con cui gli era stato conferito l’incarico direttivo, sostenendo che la nuova delibera avesse violato o eluso il giudicato. In particolare, ha dedotto che il CSM, invece di limitarsi a rivalutare gli specifici profili indicati nella sentenza, avrebbe svolto una nuova valutazione complessiva dei candidati. In subordine ha chiesto, previa conversione del rito, l’annullamento della nuova delibera e degli atti presupposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il ricorrente era risultato soccombente sia in primo grado sia in appello nel giudizio definito dalla sentenza della quale chiedeva l’ottemperanza. Pertanto, non era legittimato ad azionare il rimedio dell’ottemperanza, che può essere proposto soltanto dal soggetto vittorioso nella sentenza da eseguire, titolare della pretesa alla cui soddisfazione l’amministrazione deve conformarsi. Il Collegio non ha quindi esaminato se la nuova delibera del CSM costituisse violazione o elusione del giudicato. Ha tuttavia qualificato la domanda subordinata, in base ai suoi elementi sostanziali, come azione di annullamento e ne ha disposto la conversione, ritenendo rispettato il termine decadenziale per l’impugnazione. Poiché l’annullamento degli atti del CSM appartiene alla competenza funzionale in primo grado del TAR Lazio, sede di Roma, il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza, indicando la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR nel termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, che nel caso concreto non è stato ritenuto azionabile dal ricorrente in quanto soccombente nel giudizio definito dalla sentenza da eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    «il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali»; «sussistendone i presupposti»

    Consente al giudice di riqualificare la domanda e, quando ne ricorrono i presupposti, convertire l’azione proposta in altra azione processuale.

  • art. 29 c.p.a.

    Costituisce la base dell’azione di annullamento come riqualificata dal Collegio.

  • art. 41 c.p.a.

    Prevede il termine di decadenza per l’impugnazione degli atti amministrativi; il Collegio ha ritenuto tempestiva l’azione subordinata di annullamento.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione al termine di impugnazione applicabile al rito speciale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il termine e le modalità per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 22, lett. b), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    «la partecipazione alle udienze dinanzi alle S.U.»

    Indicatore attitudinale considerato nel precedente giudizio e nella riedizione della valutazione comparativa.

  • art. 22, lett. c), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    «la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura generale della Corte di cassazione»

    Indicatore attitudinale che il CSM avrebbe dovuto considerare e motivare nella valutazione comparativa rinnovata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere azionato soltanto dal soggetto risultato vittorioso nella decisione della cui esecuzione si chiede l’attuazione, poiché il rimedio tutela la pretesa riconosciuta dal giudicato e l’aspettativa alla sua soddisfazione; il soggetto soccombente non è legittimato a proporlo.
  • Quando una domanda contiene sia profili propri dell’ottemperanza sia contestazioni riferibili al nuovo esercizio del potere amministrativo non direttamente risolte dal giudicato, il giudice deve qualificare le diverse pretese e individuare, per ciascuna, il rito e i poteri decisori applicabili.
  • Il giudice può riqualificare la domanda in base ai suoi elementi sostanziali e convertirla in azione di annullamento, purché sussistano i relativi presupposti processuali, compresa la tempestiva proposizione entro il termine decadenziale.
  • La contestazione della legittimità di un nuovo atto adottato dall’amministrazione in sede di riedizione del potere, quando non sia esaminabile mediante ottemperanza per difetto di legittimazione del ricorrente, deve essere proposta davanti al giudice competente per l’impugnazione dell’atto in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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