Cassazione Penale, Sentenza n. 20906/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lazzo impugna la conferma della condanna (artt. 110, 337 c.p.) sostenendo in primo luogo vizio di motivazione e carenza probatoria, con particolare rilievo sulla diversità della condotta rispetto al coimputato Allkanjari; in secondo luogo censura la mancata indicazione delle ragioni della revoca della sospensione condizionale della pena, lamentando che la Corte di appello non abbia considerato la precedente concessione del beneficio dal G.u.p. di Genova (riguardante un reato commesso quando era infradodicenne/infraventunenne) e i limiti edittali previsti dall'art. 163 c.p., nonché l'applicabilità delle norme di cui all'art. 164 c.p. e le condizioni per la revoca di cui all'art. 168 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (escluso un sindacato di merito sulle prove) ma ha accolto il secondo per carenza assoluta di motivazione con cui la Corte territoriale ha revocato la sospensione condizionale (sia quella concessa dal Tribunale di Brescia sia quella del G.u.p. di Genova). La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame su tale punto; per il resto la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma richiamata per la partecipazione al reato principale; la Corte di merito ha confermato la responsabilità ai sensi di concorso di persone nel reato
art. 337 c.p.
Norma del fatto-reato imputato (oltraggio o altro reato indicato nella sentenza); la condanna per questo capo è stata ribadita dalla Corte territoriale e non è stata annullata dalla Cassazione
art. 163 c.p.
art. 163, 3° co., cod. pen.
Indica i limiti edittali per la concessione della sospensione condizionale della pena; nella specie la difesa ha invocato che, per determinati precedenti (reato commesso da minorenne/"infraventunenne"), possono valere limiti più ampi e che la somma delle pene non oltrepassava il limite di 2 anni e 6 mesi previsto dalla norma
art. 164 c.p.
art. 164, 4° co., cod. pen.
Regola la possibilità di ulteriore concessione della sospensione condizionale; la difesa sosteneva che il Tribunale di Brescia poteva riconcedere il beneficio alla luce dei limiti previsti dall'art. 163
art. 168 c.p.
art. 168, 1° e 3° co., cod. pen.
Disciplina la revoca della sospensione condizionale: il primo comma richiama la revoca in caso di successiva condanna a pena non sospesa nei termini stabiliti; la Cassazione ha richiamato che la Corte d'appello non ha spiegato in quale di tali ipotesi si sia basata per revocare i benefici
art. 125 c.p.p.
art. 125, 3° co., cod. proc. pen.
Imposizione di un adeguato obbligo motivazionale per le decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia apodittica e insufficiente in relazione alla revoca dei benefici
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti e le prove in chiave meramente valutativa: i motivi che implicano un nuovo apprezzamento probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- La revoca di benefici come la sospensione condizionale della pena richiede una motivazione specifica e congrua: l'assenza di argomentazione sufficiente comporta annullamento e rinvio.
- Quando è contestata la compatibilità tra più concessioni di benefici (es. sospensioni già concesse in precedenza), il giudice deve esaminare e motivare l'applicazione dei limiti edittali (art. 163) e la possibilità di nuova concessione (art. 164).
- La revoca ai sensi dell'art. 168 c.p. presuppone condizioni determinate (es. condanna successiva divenuta irrevocabile) e la decisione di revoca deve indicare chiaramente la norma e i fatti posti a base della revoca.
- La illegittimità di una revoca autonoma può travolgere le revoche successive o collegate: se la prima revoca è annullata, vengono meno i presupposti per altre revoche disposte in dipendenza di quella.
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