Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 244/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.

Giustizia amministrativa202500654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare cessati dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale rispetto al beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche cessati dal servizio a domanda; il termine indicato disciplina la decorrenza del collocamento a riposo e non costituisce termine decadenziale per fruire del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Riguarda esclusivamente la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non comporta la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e, quindi, non reintroduce la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La precedente limitazione del beneficio, contenuta nella formulazione originaria, non è applicabile per effetto della mancata reviviscenza conseguente all'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando la causa può essere decisa sulla base della giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone alla parte soccombente il rimborso del contributo unificato versato, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 21 l. n. 248/2006

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 in materia di rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; pertanto, non opera la limitazione del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma assolve una funzione meramente organizzativa connessa alla decorrenza del collocamento a riposo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.