Cassazione Penale, Sentenza n. 4302/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha revocato la sentenza n. 39228/2021 della VII sezione della Corte di Cassazione del 13/09/2021. Ha inoltre annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Genova del 29/10/2019 nei confronti di Madrigali Claudio, dichiarando che i reati sono estinti per morte dell'imputato. Decisione pronunciata il 03/12/2021.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento ex art. 625-bis c.p.p. per la correzione di un errore materiale: la sentenza n. 39228/2021 della VII sezione era stata pronunciata dopo il decesso dell'imputato (Madrigali Claudio, deceduto il 14/02/2020). Poiché la morte dell'imputato ha determinato la dissoluzione del rapporto processuale prima della deliberazione della decisione di legittimità, si è chiesta la correzione per constatare l'inesistenza della successiva sentenza e l'estinzione del reato per morte del reo.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
È stato utilizzato il procedimento di correzione per errore materiale ex art. 625-bis c.p.p. per rettificare/accertare l'inesistenza della sentenza emessa dopo il decesso dell'imputato
Principio dell'estinzione del reato per morte del reo
La morte dell'imputato determina la dissoluzione del rapporto processuale e l'estinzione del reato, rendendo inesistente la successiva sentenza pronunciata dopo il decesso
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis)
Costante giurisprudenza secondo cui la dissoluzione del rapporto processuale per decesso dell'imputato rende inesistente la sentenza successiva e che tale inesistenza deve essere dichiarata dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima della deliberazione di una decisione di legittimità, il rapporto processuale si dissolve e ogni successiva sentenza pronunciata dopo il decesso è essenzialmente inesistente e va revocata.
- La procedura di correzione ex art. 625-bis c.p.p. può essere utilizzata per rettificare/accertare errori materiali relativi alla situazione di fatto (es. mancata conoscenza del decesso) ed ottenere la revoca della sentenza emessa in difetto di presupposti processuali.
- L'inesistenza della sentenza dovuta al decesso dell'imputato deve essere dichiarata dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza impugnata; a valle di tale revoca, le sentenze di grado inferiore vanno annullate senza rinvio se il reato è estinto per morte del reo.
- La richiesta di correzione può essere promossa d'ufficio o richiesta dal Pubblico Ministero; l'esito comporta l'annullamento delle pronunce rese in assenza del presupposto della prosecuzione del processo (la sopravvivenza dell'imputato).
- In situazioni analoghe, verificare sempre la data di decesso rispetto alle date di deliberazione dei diversi gradi di giudizio: se il decesso è intervenuto prima della deliberazione di una decisione di legittimità, quella decisione è suscettibile di revoca per inesistenza.
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