Corte di giustizia, Sentenza C-18/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2022. — Uniqa Versicherungen AG contro VU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento n. 1896/2006 – Articolo 16, paragrafo 2 – Termine di trenta giorni per presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea – Articolo 20 – Procedimento di riesame – Articolo 26 – Applicazione del diritto nazionale alle questioni procedurali non disciplinate specificamente da tale regolamento – Pandemia da COVID-19 – Normativa nazionale che ha previsto un’interruzione di alcune settimane dei termini processuali in materia civile. — Causa C-18/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regolamento sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento non disciplina in modo esaustivo tutte le possibili cause di sospensione o interruzione del termine per l’opposizione. Una norma nazionale generale, adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19 e limitata nel tempo, può quindi trovare applicazione anche a tale termine, a condizione che rispetti i principi di equivalenza ed effettività. Il riesame ex articolo 20 resta riservato a casi eccezionali riferiti alla situazione individuale del convenuto, non a circostanze sistemiche come una pandemia.
Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento: compatibilità con il regolamento n. 1896/2006 di una normativa nazionale che, per l’emergenza COVID-19, ha interrotto il termine di 30 giorni per proporre opposizione.
La questione giuridica
Se gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006 ostino all’applicazione di una norma nazionale adottata nel contesto della pandemia da COVID-19 che ha interrotto, per circa cinque settimane, i termini processuali civili, compreso il termine di 30 giorni per presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.
Principio di diritto
Gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento n. 1896/2006 non ostano a una normativa nazionale, adottata all’inizio della pandemia da COVID-19, che abbia interrotto per un periodo limitato i termini processuali civili e, quindi, anche il termine di 30 giorni per proporre opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, purché tale disciplina rispetti i principi di equivalenza ed effettività e non comprometta l’equilibrio tra recupero rapido del credito e tutela del diritto di difesa del convenuto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1896/2006
- Regolamento (UE) 2015/2421
- Regolamento (CE) n. 861/2007
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e interruzione dei termini per COVID-19
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’"Oberster Gerichtshof" austriaco nell’ambito di una controversia tra Uniqa Versicherungen AG e VU sull’opposizione a un’ingiunzione di pagamento europea. La Corte è stata chiamata a stabilire se una normativa nazionale emergenziale, che ha interrotto per circa cinque settimane i termini processuali civili durante la pandemia da COVID-19, possa applicarsi anche al termine di 30 giorni per proporre opposizione previsto dal regolamento n. 1896/2006.
Fatti e procedimento principale
Il 6 marzo 2020 il Bezirksgericht für Handelssachen Wien ha emesso un’ingiunzione di pagamento europea, notificata a VU il 4 aprile 2020. VU ha presentato opposizione con lettera spedita il 18 maggio 2020. Il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione per tardività, ritenendo spirato il termine di trenta giorni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.
Lo Handelsgericht Wien, in appello, ha annullato tale decisione applicando l’articolo 1, paragrafo 1, della legge austriaca relativa al COVID-19, che aveva interrotto i termini processuali civili dal 21 marzo al 30 aprile 2020. L’Uniqa Versicherungen ha proposto ricorso per cassazione, e la Corte suprema austriaca ha sollevato questione pregiudiziale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 9 del regolamento n. 1896/2006, sulla semplificazione e accelerazione del recupero dei crediti pecuniari non contestati;
- il considerando 18, che prevede l’informazione del convenuto sulla possibilità di opporsi entro 30 giorni;
- il considerando 24, secondo cui l’opposizione tempestiva determina il passaggio al procedimento civile ordinario;
- l’articolo 12, paragrafo 3, che informa il convenuto del diritto di pagare o opporsi;
- l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, sul modulo standard e sul termine di 30 giorni;
- l’articolo 17, sugli effetti dell’opposizione tempestiva;
- l’articolo 20, sui casi eccezionali di riesame dopo la scadenza del termine;
- l’articolo 26, che rinvia al diritto nazionale per le questioni procedurali non disciplinate specificamente dal regolamento.
Viene inoltre richiamato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in relazione ai diritti di difesa.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 20 e 26 del regolamento n. 1896/2006 ostino a una disciplina nazionale che, in ragione del COVID-19, abbia interrotto il termine di opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.
La Corte riformula la questione in termini più ampi, includendo l’articolo 16 del regolamento e chiedendosi se il diritto dell’Unione impedisca l’applicazione della normativa nazionale emergenziale al termine di trenta giorni per l’opposizione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto la finalità del regolamento n. 1896/2006: creare un procedimento uniforme, rapido e poco costoso per i crediti pecuniari non contestati, garantendo al convenuto la possibilità di opporsi una volta ricevuta la notificazione.
Sottolinea poi che:
- il diritto di opposizione è una fase essenziale del sistema, perché compensa l’assenza di contraddittorio nella fase iniziale e tutela i diritti della difesa;
- il riesame dell’articolo 20 è uno strumento eccezionale, che va interpretato restrittivamente e presuppone condizioni cumulative;
- l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), si riferisce a circostanze eccezionali attinenti alla situazione individuale del convenuto, come una malattia o un ricovero, non a circostanze sistemiche che incidano sul funzionamento generale della giustizia;
- la pandemia da COVID-19, in quanto situazione sistemica, non rientra nell’ambito dell’articolo 20 per giustificare il mancato rispetto del termine di opposizione;
- tuttavia, il regolamento non armonizza in modo completo tutte le questioni procedurali, poiché l’articolo 26 lascia al diritto nazionale le questioni non disciplinate specificamente.
Secondo la Corte, gli articoli 16 e 20 disciplinano il termine di opposizione, il suo dies a quo e i casi eccezionali di riesame, ma non regolano espressamente le cause di interruzione o sospensione del termine durante la sua decorrenza. Su questo punto, dunque, può intervenire il diritto nazionale.
Resta fermo che la normativa nazionale deve rispettare:
- il principio di equivalenza, cioè non trattare meno favorevolmente i procedimenti fondati sul diritto dell’Unione rispetto a quelli analoghi di diritto interno;
- il principio di effettività, cioè non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
Nel caso di specie, la legge austriaca si applicava in modo generale a tutti i termini processuali civili, senza distinguere tra procedimenti nazionali e procedimenti fondati sul regolamento. Inoltre, l’interruzione era limitata a circa cinque settimane, corrispondenti al periodo di forte perturbazione dell’attività giudiziaria dovuto al confinamento, e non riapriva termini già scaduti prima della sua entrata in vigore. Per la Corte, tale disciplina non compromette l’equilibrio voluto dal regolamento tra rapidità del recupero del credito e tutela del diritto di difesa.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione di una normativa nazionale, adottata all’insorgenza della pandemia da COVID-19, che abbia interrotto per circa cinque settimane i termini processuali civili e, quindi, anche il termine di trenta giorni per proporre opposizione a un’ingiunzione di pagamento europea.
Principi affermati
La pronuncia afferma che il regolamento n. 1896/2006 non esclude, in linea di principio, l’applicazione di norme processuali nazionali che disciplinino aspetti non espressamente regolati, come l’interruzione temporanea dei termini, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. Al tempo stesso, l’articolo 20 non può essere usato per gestire circostanze sistemiche come una pandemia, essendo riservato a situazioni eccezionali inerenti al caso individuale del convenuto.
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