Corte di giustizia, Sentenza C-705/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2022. — Fossil (Gibraltar) Limited contro Commissioner of Income Tax. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Income Tax Tribunal of Gibraltar (Royaume-Uni). — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regimi di aiuti attuati dal governo di Gibilterra concernenti l’imposta sul reddito delle società – Decisione (UE) 2019/700 – Non imposizione dei redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties – Decisione della Commissione europea che dichiara il regime di aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero – Portata – Disposizione nazionale che non è stata oggetto dell’indagine condotta dalla Commissione in merito agli aiuti di Stato controversi – Imputazione dell’imposta pagata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione. — Causa C-705/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito la portata dell’obbligo di recupero imposto dalla decisione 2019/700 sui regimi fiscali di Gibilterra. Ha ritenuto che il recupero non vieta, in linea di principio, di applicare una norma nazionale che consente il credito d’imposta per tributi pagati all’estero, se tale norma era già operativa all’epoca dei fatti. La Commissione non può, con lettere interpretative, restringere o modificare la decisione di recupero. La soluzione si fonda sull’esigenza di ripristinare la situazione anteriore senza negare le riduzioni fiscali effettivamente spettanti secondo il diritto nazionale.
Aiuti di Stato a Gibilterra: il recupero dell’aiuto incompatibile non osta, in linea di principio, all’applicazione di una norma nazionale che consente di imputare le imposte pagate all’estero sul medesimo reddito, se tale norma era già applicabile al momento delle operazioni.
La questione giuridica
Se la decisione (UE) 2019/700, che impone il recupero degli aiuti di Stato derivanti dalla non imposizione dei redditi da interessi infragruppo e royalties a Gibilterra, osti all’applicazione, in sede di recupero, dell’articolo 37 dell’ITA 2010, che prevede l’imputazione delle imposte assolte all’estero al debito d’imposta a Gibilterra per evitare la doppia imposizione, e se una simile imputazione possa costituire essa stessa un aiuto di Stato.
Principio di diritto
La decisione 2019/700 va interpretata nel senso che non impedisce alle autorità di Gibilterra, in sede di recupero di un aiuto illegale e incompatibile, di applicare una disposizione nazionale preesistente che consente di imputare al debito d’imposta interno le imposte effettivamente pagate all’estero sul medesimo reddito, purché tale disposizione fosse applicabile alla data delle operazioni considerate. Il recupero deve ripristinare lo status quo ante, ma può tener conto di deduzioni o riduzioni effettivamente spettanti secondo il diritto nazionale; una misura generale anti-doppia imposizione rientra nell’autonomia fiscale dello Stato e non costituisce aiuto di Stato salvo parametri discriminatori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Decisione (UE) 2019/700
- Income Tax Act 2010 (ITA 2010)
- Gibraltar Constitution Order 2006
Aiuti di Stato a Gibilterra e recupero delle imposte pagate all’estero
La causa C‑705/20 concerne un rinvio pregiudiziale proposto dall’Income Tax Tribunal of Gibraltar nell’ambito di una controversia tra Fossil (Gibraltar) Ltd e il Commissioner of Income Tax. Il tema è l’interpretazione della decisione (UE) 2019/700 della Commissione, che ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime di non imposizione dei redditi da interessi infragruppo e da royalties previsto dal sistema fiscale di Gibilterra.
Fatti e procedimento principale
Fossil (Gibraltar) Ltd, società con sede a Gibilterra, percepiva redditi da royalties su scala mondiale. Tali redditi non erano stati tassati a Gibilterra in base all’ITA 2010, ma erano stati dichiarati negli Stati Uniti, dove era stata pagata imposta al 35%. Nell’ambito del recupero degli aiuti disposto dalla decisione 2019/700, l’autorità fiscale di Gibilterra ha incluso Fossil tra i beneficiari da recuperare e ha emesso ordini di recupero.
La società ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 37 dell’ITA 2010, l’amministrazione poteva applicare un credito d’imposta per le imposte pagate negli Stati Uniti. La Commissione, invece, aveva comunicato alle autorità di Gibilterra che l’imposta americana non poteva essere considerata nel calcolo dell’aiuto da recuperare.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
- gli articoli 107 e 108 TFUE in materia di aiuti di Stato;
- l’articolo 288 TFUE, in relazione all’obbligo di esecuzione delle decisioni della Commissione;
- l’articolo 278 TFUE, menzionato dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589;
- l’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, che disciplina il recupero degli aiuti illegali;
- la decisione (UE) 2019/700;
- l’articolo 37 dell’ITA 2010, relativo allo sgravio per imposte pagate all’estero.
Contenuto della decisione 2019/700
La decisione della Commissione ha qualificato come aiuto di Stato illegale e incompatibile:
- la non imposizione dei redditi da interessi su prestiti infragruppo per il periodo 1 gennaio 2011 - 30 giugno 2013;
- la non imposizione dei redditi da royalties per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013;
- alcuni ruling fiscali individuali concessi a cinque società.
La decisione impone al Regno Unito il recupero degli aiuti incompatibili. I punti 223, 224 e 226 chiariscono che l’importo da recuperare va calcolato confrontando l’imposta effettivamente pagata con quella che sarebbe stata dovuta in assenza del trattamento fiscale preferenziale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che spetta al giudice nazionale verificare se l’articolo 37 dell’ITA 2010 sia effettivamente applicabile nel caso concreto. In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte non può rimettere in discussione tale valutazione di diritto nazionale.
Quanto al merito, la Corte ricorda che il recupero di un aiuto illegale serve a ripristinare la situazione anteriore e a eliminare il vantaggio concorrenziale indebitamente conseguito. Tuttavia, nel calcolo dell’importo da recuperare, il giudice nazionale deve considerare tutti gli elementi rilevanti e può tener conto delle deduzioni o riduzioni previste dal diritto nazionale, purché il beneficiario vi avesse effettivamente diritto in relazione alle operazioni concretamente realizzate.
La decisione 2019/700, secondo la Corte, non affronta la questione delle eventuali riduzioni o crediti d’imposta previsti dal diritto di Gibilterra. In particolare, il punto 226 non esclude l’applicazione di un meccanismo come quello dell’articolo 37 ITA 2010. Le lettere inviate dalla Commissione alle autorità di Gibilterra non possono modificare il contenuto della decisione, non avendo valore vincolante autonomo.
La Corte esclude inoltre che il meccanismo di imputazione delle imposte estere possa, di per sé, essere qualificato come aiuto di Stato. Si tratta infatti di una scelta generale di politica fiscale rientrante nell’autonomia degli Stati membri, volta ad evitare la doppia imposizione. Solo se la misura si fondasse su criteri discriminatori potrebbe porsi un problema ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che la decisione 2019/700 non osta all’applicazione, da parte delle autorità di recupero, di una disposizione nazionale che consente di imputare le imposte assolte all’estero al debito fiscale a Gibilterra, quando tale disposizione era già applicabile al momento delle operazioni oggetto di esame.
In sostanza, il recupero dell’aiuto deve essere effettivo, ma non può ignorare un diritto alla riduzione d’imposta previsto dalla normativa nazionale vigente e concretamente applicabile; tale riduzione, se di carattere generale e non discriminatorio, non è essa stessa un aiuto di Stato.
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