Corte di giustizia, Sentenza C-420/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 settembre 2022. — Procedimento penale a carico di HN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso di durata quinquennale – Condizioni ai fini dello svolgimento di un processo in assenza dell’interessato – Obbligo di presenziare al processo previsto dal diritto nazionale. — Causa C-420/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito i limiti dell’articolo 8 della direttiva 2016/343 sul diritto di presenziare al processo penale. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE una norma nazionale che renda obbligatoria la comparizione dell’imputato, ma ha escluso che si possa celebrare il processo in sua assenza quando il suo ingresso nello Stato sia impedito da un divieto amministrativo d’ingresso adottato dalle autorità nazionali. In tale situazione, la mera informazione del processo non basta: occorrono misure che rendano effettivo l’esercizio del diritto di presenza.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2016/343 di una normativa nazionale che impone la presenza dell’imputato al processo e consente il giudizio in contumacia nonostante un divieto amministrativo d’ingresso nel territorio dello Stato membro
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 osti a una normativa nazionale che impone agli indagati e imputati di presenziare al proprio processo; se gli articoli 8, paragrafi 1 e 2, ostino a che il processo si svolga in assenza dell’imputato quando questi, pur informato e assistito da difensore, non può entrare nello Stato membro per effetto di un divieto d’ingresso amministrativo; e se sia ammessa una rinuncia preventiva al diritto di presenziare resa in fase investigativa.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non osta a una normativa nazionale che imponga la presenza dell’indagato o imputato al processo, poiché la direttiva stabilisce solo norme minime e non armonizza in modo esaustivo tale aspetto. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 2, osta a che uno Stato membro tenga un processo in assenza dell’imputato quando questi si trovi fuori dal territorio nazionale e non possa entrarvi a causa di un divieto d’ingresso emanato dalle stesse autorità dello Stato membro, se non sono previste misure che gli consentano concretamente di ottenere l’autorizzazione a entrare per esercitare il diritto di presenziare; in difetto, non può dirsi che vi sia una rinuncia volontaria e inequivocabile al diritto di partecipare al processo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Direttiva 2008/115/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 47 e 48
- CEDU, articolo 6
- Articolo 11, paragrafo 3, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva (UE) 2016/343
Diritto di presenziare al processo e divieto d’ingresso amministrativo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in un procedimento penale a carico di HN, cittadino albanese imputato per uso di documenti falsi. Il nodo centrale è il rapporto tra l’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343, sul diritto di presenziare al processo, e una normativa bulgara che, da un lato, impone la presenza dell’imputato nei procedimenti per reati gravi e, dall’altro, consente il giudizio in assenza quando l’imputato si trovi all’estero o non compaia.
Fatti e procedimento principale
HN è stato fermato all’aeroporto di Sofia perché avrebbe esibito un passaporto e una carta d’identità falsi per imbarcarsi verso Bristol. Dopo l’arresto, le autorità hanno avviato il procedimento penale per uso di documenti falsi. Il giorno successivo è stata adottata nei suoi confronti una decisione di rimpatrio corredata da un divieto d’ingresso quinquennale in Bulgaria. Successivamente, nel procedimento penale, HN è stato informato dei suoi diritti e ha dichiarato di non intendere comparire personalmente, affidandosi al suo avvocato.
Quando il giudice del rinvio ha fissato l’udienza preliminare, ha ordinato la notifica all’imputato dell’atto di imputazione e ha indicato che la sua presenza era obbligatoria ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 1, NPK. Tuttavia, il Ministero dell’interno ha informato il giudice che HN era stato accompagnato alla frontiera in esecuzione della decisione di rimpatrio, circostanza che gli impediva di essere debitamente informato e di presenziare al processo.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sintesi:
- se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 consenta una normativa nazionale che renda obbligatoria la presenza dell’imputato;
- se, quando l’imputato è informato del processo e assistito da difensore ma non può entrare nello Stato membro per effetto di un divieto d’ingresso amministrativo, siano comunque soddisfatte le condizioni per celebrare il processo in absentia ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;
- se il diritto di presenziare possa essere trasformato in un obbligo processuale;
- se sia valida una rinuncia preventiva al diritto di presenza espressa in fase istruttoria.
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra le altre, la direttiva 2016/343, in particolare gli articoli 1 e 8, e i considerando 9, 10, 35, 36 e 48. Viene richiamata anche la direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, che consente agli Stati membri di revocare o sospendere un divieto d’ingresso in casi individuali o per altri motivi.
Sul piano dei diritti fondamentali, la sentenza richiama gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6 CEDU, nonché la giurisprudenza della Corte EDU sul diritto dell’imputato a essere presente all’udienza.
Ragionamento della Corte sulla presenza obbligatoria
La Corte osserva che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 impone agli Stati membri di garantire il diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo, ma non disciplina la questione se gli Stati possano imporre la presenza come obbligo. La direttiva prevede infatti anche la possibilità di celebrare il processo in assenza dell’imputato, a determinate condizioni, senza però stabilire un modello esaustivo di procedura penale.
Poiché la direttiva si limita a fissare norme minime comuni e non realizza un’armonizzazione completa del processo penale, la scelta di imporre o meno la comparizione dell’imputato resta, in linea di principio, nel diritto nazionale. Per questo la Corte risponde che l’articolo 8, paragrafo 1, non osta a una norma interna che preveda l’obbligo di presenza al processo.
Ragionamento sulla celebrazione del processo in assenza dell’imputato
Diversa è la valutazione dell’articolo 8, paragrafo 2. La Corte ricorda che il processo in assenza è consentito solo se l’imputato è stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure se, informato del processo, è rappresentato da un difensore incaricato. Tali condizioni riflettono l’idea che la celebrazione in absentia sia ammissibile solo quando emerge una rinuncia volontaria e inequivocabile al diritto di presenza.
Nel caso di specie, però, l’imputato non poteva rientrare nello Stato membro a causa di un divieto d’ingresso disposto dalle autorità dello stesso Stato. Secondo la Corte, se lo Stato si limita a informare l’interessato dell’esistenza del processo senza prevedere misure che gli consentano di entrare nel territorio nonostante il divieto, gli sottrae qualsiasi reale possibilità di esercitare il diritto di presenza. In tale situazione non si può parlare di rinuncia volontaria e inequivocabile.
La Corte aggiunge che l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 lascia agli Stati membri un ampio margine per revocare o sospendere un divieto d’ingresso, anche per consentire all’imputato di recarsi nel territorio dello Stato membro per partecipare al proprio processo. Ne deriva che l’ordinamento nazionale deve prevedere, almeno in linea di principio, un meccanismo idoneo a rendere effettivo il diritto di presenza.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non osta a una normativa nazionale che imponga la presenza dell’imputato al processo;
- l’articolo 8, paragrafo 2, osta a una normativa che consenta di svolgere il processo in assenza dell’imputato quando questi si trovi al di fuori dello Stato membro e non possa entrarvi per effetto di un divieto d’ingresso emanato dalle autorità competenti di quello stesso Stato.
La quarta questione non viene esaminata, perché assorbita dalla risposta resa sulla terza questione.
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