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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-675/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2022. — Colin Brown contro Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) – Funzionario dell’Unione cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che ha risieduto abitualmente nel territorio dello Stato della sua sede di servizio nei dieci anni precedenti la sua entrata in servizio – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Acquisizione, da parte di tale funzionario dell’Unione, della cittadinanza dello Stato della sua sede di servizio – Revoca del diritto al pagamento dell’indennità di dislocazione – Ricorso di annullamento. — Causa C-675/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione del sig. Brown contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la revoca della sua indennità di dislocazione dopo l’acquisizione della cittadinanza belga. La pronuncia chiarisce che l’indennità non è un diritto acquisito e che un cambiamento sostanziale della situazione personale, come la naturalizzazione nello Stato della sede di servizio, legittima il riesame e la revoca per il futuro. La Corte esclude anche una discriminazione ingiustificata, ritenendo applicabile al funzionario naturalizzato il regime dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: revoca dell’indennità di dislocazione al funzionario che, dopo l’assunzione, acquisisce la cittadinanza dello Stato della sede di servizio

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto consenta o imponga di revocare l’indennità di dislocazione quando, dopo l’entrata in servizio, il funzionario acquisisce la cittadinanza dello Stato della sede di servizio; e se l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), in tale situazione determini una discriminazione ingiustificata rispetto ai funzionari che possedevano quella cittadinanza già prima dell’assunzione.

Principio di diritto

La Corte ha statuito che un funzionario che, dopo l’entrata in servizio, acquisisce la cittadinanza dello Stato della propria sede di servizio perde per il futuro il beneficio dell’indennità di dislocazione concessagli ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, poiché tale acquisizione integra un mutamento sostanziale della situazione personale che impone il riesame del diritto all’indennità; in tale ipotesi il funzionario deve essere trattato, ai fini del mantenimento dell’indennità, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), senza che ciò comporti una violazione del principio di parità di trattamento, dato che la sua situazione diviene oggettivamente assimilabile a quella dei funzionari che hanno o hanno avuto quella cittadinanza.

Norme richiamate

  • Articolo 1 quinquies, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 7, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 20 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 50 TUE

Revoca dell’indennità di dislocazione al funzionario naturalizzato nello Stato della sede di servizio

La causa C‑675/20 P riguarda un’impugnazione in materia di funzione pubblica dell’Unione, proposta dal sig. Colin Brown contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di revocargli l’indennità di dislocazione e, di conseguenza, il rimborso delle spese di viaggio verso il luogo d’origine. La controversia nasce dall’acquisizione, nel corso della carriera, della cittadinanza belga da parte di un funzionario inizialmente cittadino britannico e in servizio a Bruxelles.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente era entrato in servizio presso la Commissione il 1o gennaio 2001 e aveva ottenuto l’indennità di dislocazione in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto. Dopo l’avvio del processo di recesso del Regno Unito dall’Unione, aveva chiesto e ottenuto la cittadinanza belga nel novembre 2017. La Commissione ha poi revocato l’indennità, ritenendo che la nuova cittadinanza imponesse l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, con conseguente perdita del beneficio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 quinquies, paragrafo 5, dello Statuto, in tema di parità di trattamento e inversione dell’onere della prova;
  • l’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto, che disciplina l’indennità di dislocazione e l’indennità di espatrio;
  • l’articolo 7, paragrafo 4, dell’allegato VII, sul luogo d’origine;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII, sulle spese di viaggio;
  • gli articoli 20 e 85 dello Statuto;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte e gli articoli 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte;
  • l’articolo 50 TUE, richiamato nel contesto fattuale per il recesso del Regno Unito.

Primo motivo di impugnazione: interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Il ricorrente sosteneva che la cittadinanza dovesse essere valutata solo alla data di entrata in servizio e che, quindi, l’acquisizione successiva della cittadinanza dello Stato della sede di servizio non potesse incidere sul diritto già riconosciuto. La Corte respinge tale lettura. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’indennità di dislocazione è un elemento retributivo pagato mensilmente e non costituisce un diritto acquisito intangibile; di conseguenza, un mutamento sostanziale della situazione personale può giustificare il riesame del diritto.

La Corte osserva che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non limita la verifica della cittadinanza al solo momento dell’assunzione: il testo, incentrato sul presente indicativo e su un’indennità corrisposta mensilmente, consente di tener conto anche di un’acquisizione successiva della cittadinanza dello Stato della sede di servizio. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, sarebbe privo di effetto utile se l’acquisizione della cittadinanza rilevasse solo prima dell’entrata in servizio, poiché tale disposizione mira proprio a neutralizzare gli effetti dell’acquisizione d’ufficio per matrimonio anche quando intervenga durante il servizio.

Da ciò la Corte deduce che il funzionario che, dopo l’assunzione, acquisisce la cittadinanza dello Stato della sede di servizio perde per il futuro il diritto all’indennità concessa in base alla lettera a), e l’amministrazione deve riesaminare la posizione alla luce della nuova situazione.

Secondo motivo di impugnazione: presunta discriminazione nell’applicazione della lettera b)

Il ricorrente invocava una disparità di trattamento, sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente assimilato il funzionario naturalizzato durante la carriera ai funzionari che avevano già la cittadinanza dello Stato della sede di servizio prima dell’assunzione. La Corte afferma invece che, a partire dalla naturalizzazione, la situazione del ricorrente diventa oggettivamente comparabile a quella degli altri funzionari che hanno o hanno avuto quella cittadinanza.

La Corte sottolinea che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai funzionari che hanno o hanno avuto la cittadinanza dello Stato della sede di servizio e che, ai fini dell’indennità, debbono aver risieduto fuori dal territorio europeo di tale Stato nel periodo decennale di riferimento. L’eventuale differenza rispetto ai funzionari di nascita non è decisiva, perché il diritto all’indennità viene riesaminato dopo il mutamento della situazione personale e il trattamento identico è giustificato dall’obiettivo della norma e dalla struttura delle categorie previste dallo Statuto.

La Corte esclude anche che l’articolo 1 quinquies, paragrafo 5, imponga un esito diverso: nel caso di specie non emerge una discriminazione vietata, poiché la diversa disciplina si fonda su una differenza oggettiva di status giuridico e di appartenenza alla categoria dei funzionari con cittadinanza dello Stato della sede di servizio.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna il sig. Brown a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione; il Consiglio, interveniente in primo grado, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

L’indennità di dislocazione può essere revocata quando, dopo l’entrata in servizio, il funzionario acquisisce la cittadinanza dello Stato della sede di servizio, perché tale evento incide sulle condizioni di attribuzione dell’indennità e consente il riesame della posizione. Inoltre, l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), in tale situazione non viola il principio di parità di trattamento, poiché il funzionario naturalizzato si trova, da quel momento, in una situazione oggettivamente assimilabile a quella degli altri funzionari cittadini di quello Stato.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unioneretribuzione e indennità del personale ueparità di trattamento e non discriminazionebrexit e status del personale

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