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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-22/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2022. — SRS e AA contro Minister for Justice and Equality. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a) – Nozione di “altro familiare convivente con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale” – Criteri di valutazione. — Causa C-22/21

Giurisprudenza europea62021CJ0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce l’interpretazione della nozione di "altro familiare convivente" di cui alla direttiva 2004/38. Precisa che non basta la semplice convivenza materiale sotto lo stesso tetto, ma occorre un rapporto familiare stretto, stabile e dipendente, inserito in una comunione di vita domestica effettiva. Il giudice nazionale deve valutare tutte le circostanze del caso, inclusa la durata del legame anche anteriore all’acquisizione della cittadinanza dell’Unione.

Interpretazione della nozione di "ogni altro familiare convivente con un cittadino dell’Unione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38/CE.

La questione giuridica

Se la nozione di "familiare convivente" di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38/CE debba essere definita in modo uniforme nell’Unione e, in caso affermativo, quali criteri debbano guidare i giudici nazionali nell’accertare se una persona rientri in tale categoria; in particolare, se sia sufficiente la mera convivenza sotto lo stesso tetto o se occorra un legame familiare più intenso e stabile.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38/CE va interpretato nel senso che l’"altro familiare convivente" è la persona che intrattiene con il cittadino dell’Unione un rapporto di dipendenza fondato su legami personali stretti e stabili, creati all’interno dello stesso nucleo familiare, in una comunione di vita domestica che supera la mera coabitazione temporanea per ragioni di convenienza. Non è necessario dimostrare che il cittadino dell’Unione rinuncerebbe alla libertà di circolazione se l’altro familiare non potesse accompagnarlo; rilevano invece il grado di parentela, la prossimità, la reciprocità e l’intensità del legame, nonché la durata della comunione di vita, considerata anche prima dell’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 2, punto 2, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, direttiva 2004/38/CE
  • Considerando 6 direttiva 2004/38/CE

Interpretazione della nozione di "ogni altro familiare convivente con un cittadino dell’Unione"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Il caso nasce dal diniego, da parte dell’autorità irlandese, del permesso di soggiorno richiesto da AA, in quanto asserito familiare convivente di SRS, cittadino dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

SRS e AA sono cugini di primo grado, nati in Pakistan. SRS si è trasferito nel Regno Unito nel 1997 e ha acquisito la cittadinanza britannica nel 2013; AA lo ha raggiunto nel 2010 per motivi di studio e ha vissuto con lui in varie fasi, prima nel Regno Unito e poi in Irlanda. Dopo il trasferimento di SRS in Irlanda nel 2015, AA lo ha raggiunto senza visto e ha chiesto il permesso di soggiorno invocando la dipendenza economica e la qualità di familiare del nucleo domestico di SRS.

Il Ministro della Giustizia irlandese ha respinto la domanda, ritenendo in sostanza non provata la convivenza rilevante ai fini della direttiva. I giudici nazionali di primo e secondo grado hanno avallato un’interpretazione restrittiva, valorizzando il concetto di "capofamiglia" e richiedendo che la persona facesse parte integrante del nucleo familiare del cittadino dell’Unione anche in futuro prevedibile. La Supreme Court, investita dell’impugnazione, ha chiesto alla Corte di chiarire se la nozione di "familiare convivente" sia definibile in modo uniforme nell’Unione e quali criteri vadano applicati.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • la direttiva 2004/38/CE;
  • l’articolo 2, punto 2, che definisce la categoria dei "familiari" in senso stretto;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che disciplina l’applicazione della direttiva ai familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione;
  • l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), relativo agli "altri familiari";
  • l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, che impone un esame approfondito e una decisione motivata in caso di rifiuto;
  • il considerando 6, che sottolinea l’obiettivo di preservare l’unità della famiglia in senso più ampio.

Ragionamento della Corte: interpretazione autonoma e uniforme

La Corte afferma anzitutto che la nozione di "ogni altro familiare convivente" non è definita dal diritto nazionale: il rinvio alla normativa nazionale contenuto nell’articolo 3, paragrafo 2, riguarda solo le condizioni di agevolazione dell’ingresso e del soggiorno, non la definizione della categoria. Ne consegue che la nozione deve ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme in tutta l’Unione, alla luce della lettera, del contesto e delle finalità della direttiva.

Ragionamento della Corte: significato della convivenza

Sul piano letterale, la Corte osserva che alcune versioni linguistiche della disposizione possono evocare la semplice coabitazione, ma altre rinviano chiaramente a una realtà più ampia, cioè a una comunità domestica e familiare. Per questo motivo, la mera condivisione di un alloggio o la coabitazione temporanea per convenienza non sono sufficienti.

La Corte esclude inoltre che si possa introdurre, per via interpretativa, il criterio del "capofamiglia", poiché esso non compare nel testo della direttiva e costituirebbe un requisito aggiuntivo non previsto dal legislatore dell’Unione.

Ragionamento della Corte: contesto e finalità della direttiva

La Corte collega la disposizione al contesto sistematico della direttiva. Le altre ipotesi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), riguardano situazioni di dipendenza economica o fisica; pertanto, anche la convivenza familiare deve essere letta come indice di un rapporto di dipendenza fondato su un legame personale stretto e stabile.

Richiamando il considerando 6, la Corte ribadisce che la direttiva mira a preservare l’unità della famiglia in senso ampio, concedendo solo un’agevolazione e non un diritto automatico agli "altri familiari". In base all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, l’autorità nazionale deve compiere un esame approfondito della situazione personale e motivare l’eventuale diniego.

Criteri di valutazione indicati dalla Corte

Per verificare se una persona sia un "altro familiare convivente", i giudici nazionali devono considerare, secondo le circostanze del caso:

  • il grado di parentela tra il cittadino dell’Unione e l’interessato;
  • la prossimità familiare;
  • la reciprocità del legame;
  • l’intensità del rapporto;
  • la durata della comunione di vita domestica, anche anteriormente all’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione.

La Corte precisa che il legame deve essere tale che, se la convivenza nello Stato membro ospitante fosse impedita, almeno una delle due persone ne risulterebbe danneggiata. Tuttavia, non è richiesto che il cittadino dell’Unione rinunci alla propria libertà di circolazione qualora l’altro familiare non possa accompagnarlo, perché ciò assimilerebbe indebitamente questa categoria ai familiari "automatici" di cui all’articolo 2, punto 2.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "ogni altro familiare convivente con un cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale" designa le persone legate al cittadino dell’Unione da un rapporto di dipendenza basato su legami personali stretti e stabili, sviluppati all’interno di uno stesso nucleo familiare e in una comunione di vita domestica che va oltre la mera coabitazione temporanea per ragioni di convenienza.

Portata pratica

La pronuncia esclude interpretazioni automatiche o formalistiche della nozione di convivenza familiare. Per gli operatori, ciò significa che la prova non può essere ridotta alla sola residenza comune, ma deve investire la qualità effettiva del rapporto, la sua stabilità e la sua dimensione di dipendenza reciproca. La valutazione resta affidata al giudice nazionale, che deve però applicare criteri coerenti con il diritto dell’Unione e con l’obbligo di esame approfondito sancito dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personediritto di soggiornodiritto dell’immigrazionediritto dei familiari dei cittadini dell’unione

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