Corte di giustizia, Sentenza C-4/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2022. — Fédération des entreprises de la beauté contro Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 27 – Clausola di salvaguardia – Articolo 27, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Misure temporanee nazionali di salvaguardia – Misura generale – Applicazione a una categoria di prodotti cosmetici contenenti una stessa sostanza – Misura individuale – Applicazione a un prodotto cosmetico identificato – Misura temporanea nazionale che impone talune menzioni sull’etichetta di una categoria di prodotti da non sciacquare contenenti fenossietanolo. — Causa C-4/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i limiti della clausola di salvaguardia prevista dal regolamento sui prodotti cosmetici. Ha stabilito che uno Stato membro non può adottare misure temporanee generali rivolte a un’intera categoria di cosmetici contenenti la stessa sostanza, ma solo provvedimenti riferiti a prodotti determinati. Di conseguenza, la misura francese sull’etichettatura dei prodotti contenenti fenossietanolo non rientrava nell’articolo 27, paragrafo 1.
Clausola di salvaguardia del regolamento cosmetici: l’articolo 27, paragrafo 1, non consente misure temporanee nazionali generali riferite a una categoria di prodotti contenenti la stessa sostanza
La questione giuridica
Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 consenta a un’autorità competente di uno Stato membro di adottare, in via temporanea e cautelare, misure generali applicabili a un’intera categoria di prodotti cosmetici da non sciacquare contenenti fenossietanolo, imponendo obblighi di etichettatura e limitazioni d’uso; e, in via subordinata, quali conseguenze derivino rispetto al controllo giurisdizionale nazionale e al ruolo della Commissione ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 2 e 3.
Principio di diritto
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 va interpretato nel senso che consente alle autorità competenti degli Stati membri soltanto misure temporanee di salvaguardia riferite a uno o più prodotti cosmetici determinati e singolarmente identificati, quando presentino o possano presentare un rischio grave per la salute umana; esso non autorizza invece misure generali applicabili a una categoria di prodotti contenenti una stessa sostanza, poiché la disciplina delle sostanze nei cosmetici è armonizzata in modo esaustivo a livello dell’Unione e le eventuali correzioni di sistema spettano alla Commissione mediante modifica degli allegati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 22 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 29 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 30 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Direttiva 2001/95/CE
- Direttiva 76/768/CEE
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
Clausola di salvaguardia nel regolamento sui prodotti cosmetici e misura francese sul fenossietanolo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese nell’ambito di una controversia tra la FEBEA e l’ANSM sulla legittimità di una decisione nazionale che imponeva menzioni specifiche in etichetta per una categoria di prodotti cosmetici da non sciacquare contenenti fenossietanolo. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1223/2009, relativo alla clausola di salvaguardia.
Contesto normativo del regolamento (CE) n. 1223/2009
La Corte richiama l’impianto complessivo del regolamento, che mira a garantire un elevato livello di tutela della salute umana e, al tempo stesso, la libera circolazione dei prodotti cosmetici nel mercato interno. In particolare:
- l’articolo 9 vieta agli Stati membri di rifiutare, vietare o limitare la messa a disposizione di prodotti conformi al regolamento;
- l’articolo 14 disciplina in modo armonizzato sostanze vietate, sostanze soggette a restrizioni, coloranti, conservanti e filtri UV;
- gli articoli 25 e 26 prevedono misure correttive in caso di non conformità di persona responsabile e distributori;
- l’articolo 27 istituisce la clausola di salvaguardia per prodotti che, pur conformi, presentino o possano presentare rischi gravi per la salute umana;
- l’articolo 31 attribuisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati quando i rischi connessi a talune sostanze debbano essere affrontati a livello dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Con decisione del 13 marzo 2019, l’ANSM aveva imposto, a titolo cautelare, che su taluni prodotti da non sciacquare contenenti fenossietanolo fosse apposta un’avvertenza secondo cui tali prodotti non potevano essere utilizzati sui glutei dei bambini di età pari o inferiore a tre anni. La misura si applicava, con eccezioni, a una categoria di prodotti messi a disposizione sul mercato francese e non a singoli prodotti identificati. La Commissione, con la lettera del 27 novembre 2019, aveva osservato che si trattava di una misura di portata generale applicabile a una categoria di prodotti contenenti una sostanza e che dunque non poteva essere qualificata come misura di salvaguardia ai sensi dell’articolo 27 del regolamento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la lettera della Commissione del 27 novembre 2019 fosse un atto preparatorio oppure una decisione definitiva ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3;
- se, in pendenza della decisione della Commissione, il giudice nazionale potesse valutare la legittimità della misura temporanea nazionale;
- se l’articolo 27 consentisse misure temporanee generali per categorie di prodotti contenenti la stessa sostanza;
- e, in alternativa, quali rimedi vi fossero contro la lettera della Commissione e quali effetti essa avesse sulla misura nazionale.
Ragionamento della Corte: interpretazione letterale e sistematica
La Corte concentra l’analisi sulla terza questione, preliminare rispetto alle altre. Essa osserva che il regolamento distingue il prodotto cosmetico dalla sostanza che lo compone: un prodotto non si identifica con la sola sostanza, ma anche con la sua categoria e con l’uso cui è destinato. Questo rilievo è decisivo perché l’articolo 27, paragrafo 1, fa riferimento ai "prodotti cosmetici" e non alle sostanze in astratto.
Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che il regolamento ha armonizzato in modo esaustivo l’uso delle sostanze nei cosmetici tramite gli allegati da II a VI. Tale armonizzazione limita lo spazio per interventi nazionali unilaterali: le autorità nazionali possono agire come autorità di sorveglianza del mercato, ma non possono rimettere in discussione l’assetto armonizzato adottando misure generali che, anche solo temporaneamente, vietino o scoraggino l’uso di una sostanza autorizzata.
Distinzione tra sorveglianza del mercato e disciplina delle sostanze
La Corte evidenzia che l’articolo 27 si colloca nel capo relativo alla sorveglianza del mercato, affidata agli Stati membri. Gli articoli 22, 23 e 24 consentono controlli, raccolta di informazioni e richieste di elenchi di prodotti contenenti determinate sostanze. Tuttavia, il rimedio ai rischi connessi a una sostanza, quando sia necessario a livello generale, spetta alla Commissione attraverso la modifica degli allegati (articolo 31). Per questo motivo, il richiamo dell’articolo 27, paragrafo 4, all’articolo 31 non legittima misure nazionali generali: conferma invece che, se il rischio riguarda la sostanza in quanto tale o il suo uso in una categoria di prodotti, la risposta deve essere europea e non nazionale.
Coerenza del sistema e funzione della persona responsabile
La Corte aggiunge che il sistema del regolamento è coerente solo se la misura temporanea nazionale è riferita a prodotti determinati, poiché le decisioni ex articolo 27 devono essere notificate alla persona responsabile del prodotto, figura che il regolamento collega a ciascun prodotto cosmetico e non a una sostanza. Sarebbe incoerente imporre alla persona responsabile un intervento su una categoria indistinta di prodotti contenenti una sostanza, anziché su prodotti specificamente individuati.
Tutela del mercato interno e proporzionalità
La Corte rileva inoltre che una lettura ampia dell’articolo 27, idonea a consentire misure generali per categorie di prodotti, comprometterebbe la libera circolazione dei prodotti cosmetici e l’armonizzazione esauriente perseguita dal regolamento. Le misure di salvaguardia devono restare eccezionali e proporzionate; perciò possono riguardare solo prodotti cosmetici determinati e singolarmente considerati. La Corte respinge anche le obiezioni pratiche del governo francese, osservando che i meccanismi di notifica, cooperazione amministrativa e accesso alla documentazione informativa consentono comunque alle autorità nazionali di individuare rapidamente i prodotti rilevanti.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla terza questione affermando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 non consente a un’autorità competente di uno Stato membro di adottare misure temporanee generali applicabili a una categoria di prodotti contenenti una stessa sostanza. Poiché la misura francese impugnata non rientra in tale disposizione, la Corte dichiara che non è necessario rispondere alle altre questioni concernenti la lettera della Commissione, la possibilità di sindacarla dinanzi al giudice nazionale e gli effetti temporali della sua eventuale qualificazione come decisione definitiva.
Principio affermato
La clausola di salvaguardia del regolamento cosmetici è uno strumento di sorveglianza del mercato riferito a prodotti cosmetici determinati; non può essere utilizzata per introdurre, in sede nazionale, un divieto o un’avvertenza generale per un’intera categoria di prodotti contenenti una sostanza autorizzata. L’eventuale revisione dell’uso della sostanza deve avvenire, a livello dell’Unione, mediante modifica degli allegati del regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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