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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5646 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 50.790,43 relativa all'IVA dell'anno d'imposta 1995. Sosteneva, in particolare, l'esistenza di un credito IVA maturato negli anni precedenti e utilizzabile in compensazione, nonché l'illegittimità dell'appello dell'Amministrazione, che non si era costituita in primo grado e avrebbe introdotto eccezioni nuove. Ha inoltre contestato la regolarità del deposito dell'atto di appello, ritenendo mancante la prova della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il terzo motivo e dichiarato inammissibili i primi due. Il primo motivo era generico, perché la società non aveva indicato quali specifiche eccezioni nuove, e non semplici difese, fossero state introdotte dall'Agenzia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato con precisione dove e come le circostanze relative al credito IVA fossero state dedotte nei precedenti gradi. Il terzo motivo è stato respinto perché dagli atti risultava depositata tempestivamente la fotocopia della cartolina di ricevimento della raccomandata, entro il termine di trenta giorni. È stata inoltre esclusa l'esistenza di un giudicato esterno derivante da due sentenze identiche formate per errore materiale. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.250,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22

    L'atto di appello deve essere notificato e il relativo documento comprovante la notificazione deve essere depositato entro il termine previsto. Nel caso concreto il deposito della cartolina di ricevimento è stato ritenuto tempestivo e sufficiente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58

    La contestazione relativa alla proposizione di domande o eccezioni nuove in appello deve individuare concretamente quali deduzioni costituiscano eccezioni nuove in senso stretto. Una censura generica non è ammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non può essere invocato in modo astratto: occorre specificare la natura e il contenuto delle deduzioni che si assumono nuove.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, comma 1

    Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente

    La norma consente al contribuente che affida a terzi la contabilità di utilizzare, per le liquidazioni periodiche, le annotazioni contabili del secondo mese precedente. Tuttavia, nel giudizio concreto la società non ha ottenuto il riconoscimento del credito per carenze processuali nella deduzione e documentazione delle circostanze.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi denuncia l'omessa o insufficiente valutazione di fatti e documenti deve indicare specificamente dove tali elementi siano stati dedotti nei precedenti gradi e riprodurne o descriverne il contenuto essenziale. Il semplice richiamo generico agli atti del giudizio non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non basta richiamare genericamente una violazione di legge: occorre indicare con precisione la condotta processuale contestata e spiegare perché essa integri la violazione denunciata.
  • Quando si lamenta che in appello siano state introdotte eccezioni nuove, è necessario distinguere le eccezioni in senso stretto dalle mere difese e identificare puntualmente ciascuna eccezione contestata.
  • Le censure relative all'omessa valutazione di documenti o circostanze sono soggette al principio di autosufficienza: devono essere localizzate negli atti dei precedenti gradi e adeguatamente illustrate.
  • La prova della notificazione dell'appello può risultare dal deposito della cartolina di ricevimento entro il termine previsto; la contestazione formale non è sufficiente se dagli atti emerge la tempestività del deposito.
  • L'esistenza di due pronunce identiche dovute a un errore materiale della segreteria non determina necessariamente un giudicato autonomo sulla seconda pronuncia, se l'impugnazione ha chiaramente investito l'unica decisione sostanziale.
  • Anche quando il contribuente sostiene di avere un credito IVA compensabile, deve documentare e dedurre in modo preciso la formazione, la disponibilità e l'utilizzo del credito; carenze processuali nella rappresentazione dei dati possono impedire l'esame nel merito.

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