Cassazione Civile, Ordinanza n. 16758/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia sul recupero dell'IVA relativa a operazioni ritenute inesistenti dall'Ufficio. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto integrati gli elementi probatori della emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La società, in sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio e delle risultanze di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente formulata come violazione di legge, in realtà investisse la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito, né impone al giudice di merito di confutare espressamente tutti gli elementi probatori non accolti quando abbia motivatamente attribuito prevalenza ad altri elementi ritenuti più attendibili. Conseguentemente, la società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione è stato formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma la Corte ha chiarito che tale censura è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta, non la ricostruzione della fattispecie concreta.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
È la norma invocata dalla ricorrente in tema di detrazione/recupero IVA; la Corte non ne offre un'interpretazione di merito, perché ritiene che la censura miri in realtà a contestare la valutazione probatoria sulla inesistenza oggettiva delle operazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più attendibili spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste di una censura di violazione di legge.
- Il giudice di merito che fondi il proprio convincimento sulle prove ritenute più persuasive non è tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi probatori contrari non accolti.
- Quando il ricorso di legittimità mira sostanzialmente a riesaminare il merito della controversia, esso è inammissibile.
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