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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25793/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto una porzione di capannone artigianale acquistato dalla concedente su richiesta dell’utilizzatore. Dopo il mancato pagamento dei canoni, la concedente dichiarava la risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva espressa e agiva per il rilascio dell’immobile e per le somme dovute. L’utilizzatore si opponeva eccependo l’inadempimento della concedente ex art. 1460 c.c. e proponeva domande riconvenzionali di nullità o annullamento del contratto per vizio del consenso e per dolo/errore, sostenendo che la concedente avesse taciuto irregolarità urbanistiche dell’immobile; chiedeva inoltre la restituzione dei canoni versati e il risarcimento di vari danni patrimoniali e non patrimoniali. In appello la decisione di primo grado veniva confermata. In cassazione l’utilizzatore articolava quattro motivi, tutti incentrati su asserite violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi: denunciava la mancata valutazione di CTU, relazione peritale e prova testimoniale; la mancata prova del dolo omissivo e dell’errore; l’erronea esclusione di responsabilità della concedente per i vizi/irregolarità dell’immobile; e l’erronea qualificazione della fattispecie, con richiami anche a norme sulla vendita e all’ipotesi di aliud pro alio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito e perché, quanto al vizio di motivazione, ostacolati dalla doppia conforme.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non rispettassero l’art. 366 c.p.c. per difetto di specificità e autosufficienza, non confrontassero in modo puntuale le norme invocate con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvessero in una contestazione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Ha inoltre rilevato che il vizio di omesso esame di fatti decisivi non era scrutinabile per la presenza di doppia conforme e, comunque, le doglianze miravano a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento non può essere accolta in mancanza di una dimostrazione puntuale dell’inadempimento altrui e non può essere utilizzata per sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 1456 c.c.

    la risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa opera in presenza dell’inadempimento previsto contrattualmente.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di risoluzione, ma non oggetto di accoglimento in sede di legittimità.

  • art. 1526 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di leasing/vendita, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione idonea a superare i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    la deduzione di nullità della sentenza era generica e, comunque, non idonea a trasformare in vizio processuale una critica al merito della decisione.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla consulenza tecnica, ma le doglianze erano in realtà rivolte alla valutazione del materiale istruttorio.

  • artt. 244-245 c.p.c.

    richiamati in relazione alle prove testimoniali, ma la censura era diretta contro l’apprezzamento di merito.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla gestione della prova e della consulenza.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo puntuale atti, documenti e ragioni di doglianza, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi devono essere sussumibili correttamente nei vizi denunciati; non è consentito mascherare una richiesta di riesame del merito come violazione di legge o vizio motivazionale.

  • art. 369 c.p.c.

    la specificità del ricorso può essere soddisfatta anche indicando i riferimenti atti a individuare la fase del processo in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati.

  • art. 348 ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile nei limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede, correttezza e solidarietà, ma senza effetti decisivi nella decisione di legittimità.

  • art. 1439 c.c.

    invocato per il dolo nella formazione del contratto, ma la Corte non ha ravvisato un errore di diritto nella valutazione di merito.

  • art. 1440 c.c.

    invocato in relazione al dolo incidente, senza che la Corte accogliesse la censura.

  • art. 1490 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere vizi dell’immobile, ma la Corte non ha ritenuto superato l’accertamento di merito negativo.

  • art. 1494 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di danni da vizi della cosa venduta, ma senza esito favorevole.

  • art. 1495 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell’esito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce violazioni di legge o vizi processuali deve formulare motivi specifici, autosufficienti e puntualmente ancorati agli atti e ai documenti rilevanti; la mera riproposizione delle tesi di merito o la critica generica alla motivazione non è sufficiente.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione delle prove: l’apprezzamento di attendibilità, concludenza e decisività degli elementi istruttori spetta al giudice di merito e resta insindacabile, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base del medesimo iter argomentativo, opera la doppia conforme e si restringe ulteriormente lo spazio per censurare in cassazione l’omesso esame di fatti decisivi.
  • La deduzione di nullità della sentenza o di violazione delle norme sulle prove non è ammissibile se, in sostanza, mira soltanto a contestare il convincimento del giudice di merito e non individua un reale errore processuale o un concreto vizio di motivazione.
  • Nelle controversie sul leasing, le contestazioni dell’utilizzatore circa irregolarità dell’immobile, dolo omissivo o errore nella formazione del consenso devono essere supportate da prova specifica; in mancanza, non è possibile ribaltare in cassazione l’accertamento di insussistenza di tali circostanze compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàAnnullabilità

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