Sentenza n. 3605/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Caserta del 13/08/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-CE/L/Q/2022/100434 rilasciato in data 12/01/2023, notificato al domicilio digitale eletto in data 13/08/2025 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia, ma non era stato convocato dall'Amministrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il datore di lavoro originario era divenuto irreperibile o indisponibile, sicché il ricorrente aveva reperito un nuovo impiego presso un diverso datore di lavoro, documentato nel procedimento mediante contratto, modello Unilav, certificazione unica e buste paga, con rapporto ancora in corso. La Prefettura aveva tuttavia revocato il nulla osta per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno originario. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare l'omessa valorizzazione dell'attività lavorativa effettivamente svolta, dell'inserimento sociale e lavorativo maturato durante il considerevole periodo intercorso dal rilascio del nulla osta, nonché l'irragionevole imputazione a suo carico delle conseguenze dell'inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto decisivi l'ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta, il lungo intervallo temporale tra il rilascio e la revoca, l'inerzia dell'Amministrazione nel convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno e la documentata instaurazione e prosecuzione di un rapporto di lavoro con un diverso datore. Il decorso del tempo, non imputabile al ricorrente, non può determinare automaticamente conseguenze sfavorevoli a suo carico. Prima di revocare il nulla osta, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato medio tempore e verificare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno ad altro titolo, anche per attesa occupazione, secondo la normativa e le circolari ministeriali richiamate. La Prefettura ha invece irragionevolmente allocato sullo straniero l'alea della propria inerzia. Le spese di lite sono state compensate; è stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato il compenso al difensore della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
La liquidazione del compenso per il patrocinio tiene conto delle caratteristiche concrete della controversia e dell'attività difensiva, inclusi difficoltà, valore e risultati conseguiti.
art. 130 d.P.R. 115/2002
riduzione ordinaria del 50% del compenso
Il compenso per il patrocinio a spese dello Stato è liquidato applicando la riduzione ordinaria prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere adottata senza considerare se la mancata stipula sia dipesa, in tutto o in parte, dall'inerzia dell'Amministrazione e da circostanze non imputabili allo straniero.
- Quando, dopo l'ingresso regolare in Italia e durante il protrarsi del procedimento, lo straniero documenta l'effettivo avvio e la persistente esecuzione di un rapporto di lavoro con un diverso datore, l'Amministrazione deve valutare tale situazione concreta prima di revocare il nulla osta.
- In sede di valutazione della revoca del nulla osta, l'Amministrazione deve ponderare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari, i rapporti di lavoro in Italia e i legami con il Paese d'origine.
- L'Amministrazione non può irragionevolmente trasferire sul privato le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo quando il ritardo procedimentale non è imputabile a quest'ultimo; deve invece verificare, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno ad altro titolo, anche per attesa occupazione.
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