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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30105/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da una banca creditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la donazione con cui una fideiussore e amministratrice di una società debitrice aveva trasferito ai figli il suo unico bene di pregio. In appello la banca è stata sostituita dal cessionario del credito, intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1260, 2901 e 2902 c.c. e degli artt. 111 e 344 c.p.c., sostenendo che la cessione del credito non avesse trasferito al cessionario il "diritto all'inefficacia" dell'atto revocato e che dunque il cessionario non potesse beneficiare dell'azione revocatoria già promossa dalla cedente; richiamavano a sostegno alcune precedenti pronunce della Cassazione, ritenute mal applicate o fraintese dalla Corte d'appello; (2) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, chiedendo la riforma del capo sulle spese e sul doppio contributo unificato, ma senza articolare una specifica censura sull'art. 91 c.p.c., limitandosi a prospettare un effetto consequenziale all'accoglimento del primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che in tema di azione revocatoria il cessionario del credito beneficia ope legis degli effetti della sentenza di accoglimento, può intervenire nel giudizio come successore a titolo particolare nel diritto controverso e può avvalersi degli effetti conservativi connessi al credito ceduto. La Corte ha richiamato l'orientamento ormai consolidato che ricava tale soluzione dagli artt. 2902, 1263 e 2755 c.c. e ha chiarito che le precedenti decisioni invocate dai ricorrenti non erano pertinenti al caso concreto. Il secondo motivo è stato qualificato come non motivo, perché privo di autonoma censura cassatoria: la richiesta di eliminare le spese e il doppio contributo costituiva soltanto una conseguenza dell'ipotetico accoglimento del primo motivo. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha anche applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento di somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, oltre alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria tutela il credito e consente di far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi del debitore rispetto al creditore che agisce; gli effetti dell'azione seguono il credito ceduto.

  • art. 2902 c.c.

    L'effetto dell'accoglimento della revocatoria attribuisce al creditore il potere di promuovere l'azione esecutiva sul bene, potere che si trasferisce al cessionario del credito.

  • art. 1263 c.c.

    La cessione del credito trasferisce anche i privilegi e, per analogia di funzione di garanzia, consente di estendere al cessionario gli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente.

  • art. 2755 c.c.

    Il richiamo ai privilegi sulle spese di giustizia per atti conservativi è utilizzato per corroborare la tesi della trasferibilità degli effetti conservativi dell'azione revocatoria al cessionario.

  • art. 111 c.p.c.

    Il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, può intervenire nel processo e subentrare nella posizione della parte originaria.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato dalle controparti come parametro di inammissibilità dell'appello, ma la Corte d'appello aveva già disatteso l'eccezione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato dalle controparti come eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, respinta nel merito.

  • art. 344 c.p.c.

    È evocato dai ricorrenti nel tentativo di contestare la legittimazione del cessionario nel giudizio di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato secondo il procedimento accelerato e deciso in conformità della proposta di rigetto.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi di questa norma.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato solo indirettamente nel secondo motivo, ma non è stato oggetto di una specifica censura idonea a fondare il ricorso.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    La Corte osserva che l'eventuale caducazione del capo sulle spese sarebbe stata solo una conseguenza automatica dell'accoglimento del motivo principale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta di rigetto, la Corte ha applicato la condanna aggravata al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, il cessionario del credito conserva la legittimazione a intervenire nel giudizio promosso dal cedente e beneficia ope legis degli effetti della sentenza di accoglimento, poiché la tutela revocatoria è accessoria alla funzione di garanzia del credito.
  • La cessione del credito trasferisce non solo il credito in senso stretto, ma anche gli effetti conservativi e i privilegi che ne costituiscono corollario; pertanto non è sostenibile una separazione tra credito ceduto ed effetti dell'azione revocatoria proposta a tutela di esso.
  • Quando un motivo di ricorso si limita a chiedere la riforma di un capo di sentenza come mera conseguenza dell'accoglimento di altro motivo, senza formulare una autonoma e specifica censura di violazione di legge o di vizio della decisione, esso è inidoneo a sostenere il ricorso.
  • Le precedenti giurisprudenziali invocate devono essere pertinenti al punto decisivo controverso; non possono essere utilmente richiamate pronunce che riguardino una diversa questione, come la legittimazione a resistere all'azione o l'impugnazione della sentenza da parte di un estraneo all'atto revocato.
  • Nel procedimento definito ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la definizione conforme alla proposta del consigliere può comportare l'applicazione della condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. oltre agli ordinari oneri di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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