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Circolare

Circolare numero 127 del 7-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 15 dicembre 1992, le prestazioni di disoccupazione sono incompatibili con tutti i trattamenti pensionistici diretti, in conseguenza del D.L. n. 478/1992 e delle successive reiterazioni, fino al D.L. n. 148/1993, art. 6, comma 7. Per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola e dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti, nei casi in cui operava già l’incumulabilità per i titolari di pensione diretta prima dell’età pensionabile di vecchiaia, occorre conteggiare le giornate comprese tra il 15 e il 31 dicembre 1992. Per tali giornate non spettano la differenza tra trattamento di disoccupazione e pensione, la contribuzione figurativa e l’assegno natalizio. La procedura automatizzata sarà adeguata al nuovo criterio.

Incompatibilità delle prestazioni di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti dal 15 dicembre 1992

Incompatibilità delle prestazioni di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti

La circolare scioglie la riserva richiamata nella circolare n. 9 del 12 gennaio 1993 e chiarisce il regime applicabile alle prestazioni di disoccupazione in presenza di trattamenti pensionistici diretti. Il chiarimento riguarda in particolare il periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, e le ricadute operative sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Quadro normativo e decorrenza

A decorrere dal 15 dicembre 1992, data di entrata in vigore del D.L. n. 478/1992, le prestazioni di disoccupazione sono divenute incompatibili con tutti i trattamenti pensionistici diretti. La disciplina in materia di incompatibilità è stata successivamente reiterata da vari decreti-legge e, da ultimo, dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7.

Ambito applicativo

Il chiarimento è riferito alla liquidazione:

  • dei trattamenti di disoccupazione agricola;
  • dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti.

La precisazione riguarda i titolari di pensione diretta prima del compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, nei cui confronti operava già l’incumulabilità delle prestazioni di disoccupazione con i trattamenti pensionistici ai sensi dell’articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Criterio di calcolo delle giornate indennizzabili

Per determinare la quota di prestazione interessata dalla nuova incompatibilità, deve essere calcolato quanti 365esimi delle giornate indennizzabili si riferiscono al periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 1992. Il criterio serve a individuare la parte di prestazione che ricade nel nuovo regime di incompatibilità.

Effetti sulle prestazioni per il periodo 15-31 dicembre 1992

Per le giornate ricomprese nel periodo dal 15 al 31 dicembre 1992, gli interessati:

  • non hanno diritto all’eventuale differenza tra il trattamento di disoccupazione e l’importo giornaliero della pensione;
  • non hanno diritto all’accreditamento della contribuzione figurativa;
  • non hanno diritto all’assegno natalizio di cui alla legge 23 dicembre 1949, n. 952.

Adeguamento procedurale

La circolare informa infine che la procedura automatizzata sarà adeguata al criterio sopra indicato, così da recepire operativamente le nuove modalità di calcolo e liquidazione.

Punti principali

Decorrenza dell’incompatibilità

Dal 15 dicembre 1992, data di entrata in vigore del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, le prestazioni di disoccupazione risultano incompatibili con tutti i trattamenti pensionistici diretti. La disciplina è stata poi reiterata da successivi decreti-legge e, da ultimo, dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7.

Criterio di calcolo per le prestazioni di disoccupazione agricola

Per la liquidazione dei trattamenti di disoccupazione agricola e dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti, nei confronti dei titolari di pensione diretta prima del compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, occorre determinare quanti 365esimi delle giornate indennizzabili ricadano nel periodo dal 15 al 31 dicembre 1992.

Effetti economici sulle giornate del periodo 15-31 dicembre 1992

Per le giornate comprese in tale periodo gli interessati non hanno diritto all’eventuale differenza tra il trattamento di disoccupazione e l’importo giornaliero della pensione, né all’accreditamento della contribuzione figurativa. Inoltre non spetta l’assegno natalizio previsto dalla legge 23 dicembre 1949, n. 952.

Aggiornamento delle procedure

La circolare precisa che la procedura automatizzata sarà adeguata al criterio di calcolo indicato.

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