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Sentenza

Sentenza n. 759/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di respingimento dell’istanza di ripristino delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa in data 6.4.2023 e notificato a mezzo comunicazione PEC inviata alla scrivente in data 6/7.04.2023;

Giustizia amministrativa202300649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Prefettura di Pisa di rigetto dell'istanza di ripristino delle misure di accoglienza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Pisa ha respinto l'istanza di ripristino delle misure di accoglienza proposta ai sensi dell'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Le misure erano state originariamente concesse e successivamente revocate dalla Prefettura di Viterbo ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a), del medesimo decreto, poiché la ricorrente si era allontanata dal centro di accoglienza senza previa comunicazione e senza giustificato motivo, per raggiungere il marito, anch'egli destinatario di un provvedimento di revoca. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto, unitamente al coniuge, il trasferimento in una struttura per nuclei familiari e di essere in procinto di lasciare l'accoglienza avendo ottenuto il riconoscimento, rispettivamente, della protezione sussidiaria e della protezione speciale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che, a seguito delle sopravvenienze rappresentate dalla ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio risultava pienamente soddisfatto. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego prefettizio né sono stati accolti o respinti nel merito i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda. Il Tribunale ha inoltre liquidato al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di euro 2.284,50, oltre spese generali e accessori, applicando i valori minimi e il dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di ripristino delle misure di accoglienza.

  • art. 23, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 142/2015

    È richiamata quale base del provvedimento con cui erano state revocate le misure di accoglienza per l'allontanamento dal centro senza previa comunicazione e giustificato motivo.

  • art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015

    È richiamata quale base del provvedimento di revoca adottato nei confronti del coniuge della ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quando l'interesse dedotto in giudizio risulta pienamente soddisfatto per sopravvenienze.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il dimezzamento del compenso professionale spettante al difensore nel patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, per effetto di sopravvenienze, l'interesse sostanziale dedotto in giudizio risulta pienamente soddisfatto e il ricorrente lo dichiara espressamente.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, il giudice non deve procedere all'esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • La peculiarità dei fatti di causa può giustificare la compensazione delle spese di lite anche in presenza di una pronuncia di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriProtezione internazionale e specialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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