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Circolare

Circolare numero 148 del 10-9-2003

SOMMARIO: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2003 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 14.01.2003.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’utilizzo del modello 770/2003 Semplificato per le comunicazioni dei sostituti d’imposta relative ai redditi corrisposti nel 2002, ai dati contributivi, previdenziali e assicurativi e all’assistenza fiscale. Vengono indicate le modalità di compilazione in euro, la presentazione esclusivamente telematica e il nuovo termine del 30 settembre 2003. La parte più ampia riguarda le istruzioni operative per la compilazione della Parte C del modello, con chiarimenti su lavoratori dipendenti, part-time, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori domestici interinali, casi di emersione del lavoro sommerso e legalizzazione dei lavoratori extracomunitari, oltre alle regole per rettifiche e omissioni.

Modello 770/2003 Semplificato: modalità di compilazione, presentazione e istruzioni INPS/INPDAI

Modello 770/2003 Semplificato: istruzioni di compilazione e presentazione

La circolare fornisce le istruzioni operative per il Mod. 770/2003 Semplificato, approvato per le comunicazioni dei sostituti d’imposta relative ai redditi corrisposti nel 2002 e ai connessi dati fiscali, contributivi, previdenziali e assicurativi. Il documento integra le istruzioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e chiarisce, in particolare, gli adempimenti connessi alla Parte C del modello per l’INPS e l’INPDAI.

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

Il modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, incluse le Amministrazioni dello Stato, che nel 2002 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti a INPS, INPDAP, INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL, nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata.

Il modello contiene:

  • i dati delle certificazioni rilasciate per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • le indennità di fine rapporto;
  • le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
  • i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i dati contributivi, previdenziali e assicurativi;
  • i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2002.

Modalità di compilazione degli importi

Dal 2003 il modello deve essere compilato in euro. Gli importi relativi ai dati contributivi devono essere indicati arrotondati all’unità di euro, senza decimali:

  • fino a 49 centesimi di euro, all’unità inferiore;
  • da 50 centesimi di euro in poi, all’unità superiore.

Presentazione telematica e termine di invio

La dichiarazione Mod. 770/2003 Semplificato deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente oppure tramite intermediari abilitati. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, e la prova dell’avvenuta presentazione è costituita dalla comunicazione telematica rilasciata dall’Agenzia.

A seguito del DPR 16 aprile 2003, n. 126, entrato in vigore il 20 giugno 2003, il termine di presentazione è stato spostato dal 30 giugno al 30 settembre di ciascun anno. La nuova scadenza si applica già per il Mod. 770/2003 Semplificato, che deve quindi essere trasmesso entro il 30 settembre 2003.

Composizione del modello

Il modello si compone di:

  • Frontespizio, con i dati identificativi del dichiarante, l’informativa privacy e i riquadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto, del rappresentante, alla sottoscrizione, all’impegno alla trasmissione telematica e al visto di conformità;
  • comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dati relativi ai versamenti e all’utilizzo dei crediti.

Le informazioni di interesse dell’Istituto sono contenute soprattutto nella Parte A e nella Parte C delle comunicazioni relative al lavoro dipendente.

Parte A: dati del percipiente, codice fiscale e domicilio fiscale

Nella Parte A devono essere riportati i dati identificativi del dipendente, pensionato o altro percipiente, con particolare attenzione al codice fiscale, ai dati anagrafici e al domicilio fiscale al 31 dicembre 2002 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le variazioni di domicilio fiscale producono effetti dal sessantesimo giorno successivo al verificarsi della variazione.

Per i residenti all’estero si applica l’art. 58, comma 2, del D.P.R. 600/73: il domicilio fiscale in Italia coincide con il Comune nel quale è stato prodotto il reddito italiano o, se prodotto in più Comuni, con quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all’estero per servizio presso la Pubblica Amministrazione, nonché quelli trasferiti formalmente in Paesi a regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Ogni comunicazione riguarda un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un progressivo distinto, da indicare nel riquadro “Progressivo Comunicazione”, e dal codice fiscale del percipiente. Il codice fiscale del sostituto d’imposta va indicato solo nelle ipotesi di operazioni straordinarie e successioni.

Parte C – Sezione 1: dati previdenziali e assicurativi INPS e INPDAI

La Parte C contiene i dati fiscali, contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle indennità di fine rapporto e all’assistenza fiscale. Le istruzioni della circolare si concentrano sulla Sezione 1, con indicazioni puntuali per la compilazione dei campi previdenziali e assicurativi.

Qualifica assicurativa e tempo pieno/part-time

I campi da 1 a 3 della qualifica assicurativa devono essere compilati quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS. Non devono essere compilati quando è presente solo la Sezione 4 relativa alle collaborazioni coordinate e continuative. Inoltre, per la qualifica assicurativa “B”, i punti 2 e 3 non devono essere valorizzati.

Per il campo tempo pieno/tempo parziale, nei rapporti part-time deve essere sempre utilizzato il valore “P”, indipendentemente dal fatto che il part-time sia orizzontale o verticale e indipendentemente dall’orario di lavoro. Restano utilizzabili i codici “L, N, R” per le assunzioni intervenute nel 2000, in relazione ai benefici concessi per un triennio dalla data di assunzione.

Casella IVS e coperture assicurative

La casella “IVS” deve essere sempre barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a uno dei fondi o evidenze contabili separate richiamate dalla circolare, tra cui:

  • ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
  • ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti ENEL e delle aziende elettriche private;
  • ex Fondo speciale per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;
  • Fondo speciale per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
  • Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

La casella non va barrata per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, a enti diversi dall’INPS, come INPDAI fino al 31 dicembre 2002, INPGI, INPDAP e ENPALS; per i lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n. 413/84 nei periodi d’imbarco; e per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere per i periodi di lavoro in sotterraneo.

Tipo rapporto e settimane utili

Il punto 21 “Tipo rapporto” va compilato solo in presenza di particolari rapporti agevolati o casi specifici. Per l’anno 2002 è istituito il nuovo codice “79”, riservato ai lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000.

Il punto 23 “Settimane utili” deve essere compilato per tutti i lavoratori part-time, indicando le settimane utili alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche. Nei part-time orizzontali, o verticali in cui le settimane risultino tutte lavorate ma solo per alcuni giorni, il numero delle settimane utili corrisponde al quoziente arrotondato per eccesso tra ore complessivamente retribuite a tempo parziale e orario settimanale del tempo pieno. Nei part-time verticali con settimane o mesi interi non lavorati, il dato coincide con le settimane retribuite.

Sezione 2: retribuzioni particolari e casi speciali

La Sezione 2, relativa alle retribuzioni particolari, è ripetuta fino a quattro volte; se non è sufficiente, occorre compilare righi ulteriori ripetendo i punti da 1 a 5 della Sezione 1. Nel punto 28 “Tipo” devono essere utilizzati i codici alfabetici o numerici previsti dalle istruzioni, compreso il nuovo codice “XZ” per i lavoratori extracomunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare.

Lavoratori domestici interinali

Per i lavoratori domestici interinali, ai sensi dell’art. 117 della legge 388/2000, la compilazione avviene con regole specifiche:

  • qualifica: B;
  • nessun dato nei campi tempo pieno/tempo parziale;
  • ente: codice 01;
  • matricola: numero attribuito dall’INPS all’impresa fornitrice;
  • provincia di attività: sigla della provincia in cui il lavoratore opera;
  • assicurazioni coperte: solo caselle IVS e DS.

Non devono essere indicati i dati relativi a competenze correnti, altre competenze, settimane e giorni retribuiti, mesi retribuiti, tipo rapporto, trasferimento rapporto, settimane utili, accantonamento TFR e assegni familiari. Nel campo contratto va indicato il codice 267; non vanno compilati il tipo del contratto e il livello di inquadramento. Nel punto 20 va indicata la data di cessazione del rapporto. Nel punto 28 si indicano le fasce di retribuzione convenzionale B1, B2, B3 o B4, con i relativi periodi e importi; per B1-B3 le settimane sono determinate in base alle ore lavorate nel trimestre, dividendole per 24 e arrotondando per eccesso, mentre per B4 si indica il numero di settimane in cui è stata prestata attività lavorativa.

Lavoratori interessati da dichiarazione di emersione

Per l’emersione parziale, il punto 28 deve riportare il codice “EG”; nei punti 29 e 30 si indica il periodo delle differenze retributive emerse e nel punto 31 l’importo delle differenze sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva con aliquote del 7% per il primo periodo, del 9% per il secondo e dell’11% per il terzo. I punti 32-36 restano vuoti.

Per l’emersione totale, il punto 28 deve riportare il codice “EN”; nei punti 29 e 30 si indica il periodo delle retribuzioni emerse, nel punto 31 la retribuzione emersa soggetta alla contribuzione sostitutiva del 7%, 9% e 11%, e nel punto 32 il numero di settimane riferite alla retribuzione oggetto di emersione. I punti 33-36 non vanno compilati. In caso di emersione totale, anche i punti da 37 a 52 devono essere compilati secondo le regole ordinarie.

Lavoratori extracomunitari legalizzati

Per i lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi del D.L. 195/2002, convertito in legge 222/2002, i punti 1-10 seguono la compilazione ordinaria. Nei punti 11 e 12 devono essere indicate le retribuzioni corrisposte dal 10 settembre 2002, data di entrata in vigore della norma; nel punto 13 le settimane retribuite dal 10 settembre 2002 e nel punto 16 i mesi retribuiti a decorrere da settembre.

Nel punto 28 va utilizzato il codice “XZ”. Nei punti 29 e 30 devono essere indicati, rispettivamente, la data iniziale e finale del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto, cioè dal 10/06/2002 al 09/09/2002, periodo coperto da contribuzione sulla base dell’importo forfettario versato dal datore di lavoro. Nei punti 31-36 non deve essere riportato alcun dato, mentre i punti 37-52 si compilano secondo le modalità ordinarie.

Sezione 3: contribuzione figurativa e retribuzioni ridotte

La circolare rinvia alle istruzioni allegate per la compilazione della Sezione 3, ma precisa che i punti da 37 a 52 non sono richiesti per i lavoratori per i quali non è dovuta all’INPS la contribuzione pensionistica al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall’INPS.

Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative

La Sezione 4 è riservata ai compensi corrisposti nel 2002 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Per questi soggetti non devono essere esposti dati nella Sezione 1, Parte C.

Devono essere indicati:

  • punto 57 “Data inizio”: data di inizio del periodo di attività cui si riferiscono gli emolumenti, anche se anteriore all’anno 2002, e con criteri specifici nei casi di attività svolte in più periodi o annualità;
  • punto 58 “Data fine”: data di cessazione del rapporto; se il rapporto è ancora in corso al 31 dicembre 2002, va indicata tale data;
  • punto 59 “Compensi corrisposti”: totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di euro 78.507,00 per il 2002, considerando anche le somme pagate entro il 12 gennaio 2003 ma riferite al 2002;
  • punto 60 “Contributi dovuti”: contributi dovuti all’INPS secondo le aliquote vigenti nella Gestione Separata nel 2002;
  • punto 61 “Contributi trattenuti”: quota a carico del collaboratore, pari a un terzo dei contributi dovuti;
  • punto 62 “Contributi versati”: totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

Dati previdenziali INPDAI

Per i redditi relativi al 2002 continuano ad applicarsi le istruzioni del soppresso Fondo INPDAI, utilizzando un riquadro distinto contrassegnato dal codice ente 02.

Rettifica di errori e omissioni nella Parte C

Se il sostituto d’imposta ha omesso o compilato in modo errato i dati contributivi della Parte C del modello 770 semplificato, può correggere la situazione in base all’ampiezza dell’errore:

  • per errori o omissioni che riguardano la generalità o la prevalenza dei lavoratori, può rivolgersi alla sede competente e consegnare su supporto magnetico (CD) le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti, dopo averle controllate con il software SA/GA disponibile sul sito INPS;
  • se gli errori riguardano solo alcuni lavoratori, va compilato il mod. SA/RETT per la correzione dei campi errati;
  • se l’omissione riguarda solo alcuni lavoratori, va utilizzato il mod. SA/VIG.

La circolare si conclude con il richiamo agli allegati contenenti il provvedimento, il modello, le istruzioni e gli aggiornamenti applicativi richiamati nel testo.

Punti principali

Finalità del modello e soggetti obbligati

Il Mod. 770/2003 Semplificato è approvato per le comunicazioni dei sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2002 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti a INPS, INPDAP, INPDAI e/o premi INAIL, nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata. Il modello raccoglie i dati delle certificazioni rilasciate per redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai dati contributivi e assicurativi e all’assistenza fiscale per il 2002.

Compilazione in euro e arrotondamento degli importi

Dal 2003 il modello deve essere compilato in euro. Gli importi relativi ai dati contributivi vanno riportati arrotondati all’unità di euro, senza decimali: fino a 49 centesimi si arrotonda all’unità inferiore, da 50 centesimi in poi all’unità superiore.

Presentazione telematica e termine del 30 settembre 2003

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente oppure tramite intermediari abilitati. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta telematica. In seguito al DPR 16 aprile 2003, n. 126, la scadenza già prevista al 30 giugno è stata differita al 30 settembre di ciascun anno; per effetto delle disposizioni transitorie tale termine vale già per il Mod. 770/2003 Semplificato, da inviare entro il 30 settembre 2003.

Struttura del modello

Il modello è composto da un Frontespizio, dalle comunicazioni dei dati delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, dalle comunicazioni relative a lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e dai dati relativi ai versamenti e all’utilizzo dei crediti. Le informazioni di interesse dell’INPS sono collocate principalmente nella Parte A e nella Parte C delle comunicazioni relative al lavoro dipendente.

Parte A: dati del percipiente e del domicilio fiscale

Nella Parte A devono essere indicati i dati identificativi del dipendente, pensionato o altro percettore, con codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale al 31 dicembre 2002 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto. Le variazioni di domicilio fiscale producono effetti dal sessantesimo giorno successivo. Per i residenti all’estero si applicano i criteri dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. 600/73; i cittadini italiani all’estero per servizio con la PA e quelli trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia. Ogni comunicazione è riferita a un singolo percipiente e deve avere un progressivo distinto e il codice fiscale del percipiente; il codice fiscale del sostituto si compila solo in caso di operazioni straordinarie o successioni.

Parte C – Sezione 1: dati previdenziali e assistenziali INPS/INPDAI

I punti 1, 2 e 3 della qualifica assicurativa vanno compilati quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS; non si compilano quando è presente la sola Sezione 4 (collaborazioni coordinate e continuative) e, per la qualifica assicurativa B, i punti 2 e 3 non vanno indicati. Per il tempo pieno/part-time, nei lavoratori part-time va sempre usato il codice P; continuano a valere i codici L, N e R per assunzioni del 2000 per i benefici triennali previsti. La casella IVS va barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS/FPLD o a determinati fondi o evidenze contabili separate, mentre non va barrata per iscritti a enti diversi dall’INPS, per lavoratori marittimi in regime speciale e per lavoratori di miniere, cave e torbiere in sotterraneo.

Nuovo codice tipo rapporto e settimane utili nei part-time

Il punto 21 “Tipo rapporto” va indicato solo per rapporti per i quali sono previste agevolazioni o casi particolari; per il modello 2002 è istituito il nuovo codice 79 per i lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000. Nel punto 23 “Settimane utili” deve essere indicato, per tutti i part-time, il numero di settimane utili alla misura delle prestazioni pensionistiche. Per il part-time orizzontale o verticale con settimane tutte lavorate ma solo per alcuni giorni, le settimane utili coincidono con il quoziente arrotondato per eccesso tra ore complessivamente retribuite a tempo parziale e orario settimanale del tempo pieno; nel part-time verticale con settimane o mesi interi non lavorati, il dato coincide con le settimane retribuite.

Sezione 2 – Retribuzioni particolari e nuovi codici

La Sezione 2, ripetibile fino a quattro righi, riguarda categorie particolari di lavoratori o retribuzioni speciali; se i righi non bastano, si compilano ulteriori righi ripetendo i punti da 1 a 5 della Sezione 1. Nel punto 28 “Tipo” vanno indicati i codici previsti dalle istruzioni, tra cui il nuovo codice XZ per i lavoratori extracomunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare.

Lavoratori domestici interinali

Per i lavoratori domestici interinali ex art. 117, legge 388/2000, la qualifica è B, non si compilano i campi tempo pieno/tempo parziale, si indica ente 01 e la matricola dell’impresa fornitrice di lavoro, la provincia di attività e le sole assicurazioni IVS e DS. Non si compilano competenze correnti, altre competenze, settimane/giorni retribuiti, mesi retribuiti, tipo rapporto, trasferimento rapporto, settimane utili, TFR e assegni familiari. Nel campo contratto si indica il codice 267, nel punto 20 la data di cessazione, e nel punto 28 si riportano le fasce di retribuzione B1, B2, B3, B4 con i relativi periodi e importi; per B1-B3 le settimane sono calcolate per trimestre dividendo per 24 le ore lavorate e arrotondando per eccesso, mentre per B4 si indica il numero di settimane di effettiva attività.

Lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione

Per l’emersione parziale, nel punto 28 si usa il codice EG, indicando nel punto 31 le differenze retributive emerse e nei punti 29-30 il periodo di riferimento; non si compilano i punti 32-36. Per l’emersione totale si usa il codice EN, si indicano nel punto 31 le retribuzioni emerse, nel punto 32 le settimane di riferimento e nei punti 37-52 i dati secondo le regole ordinarie. In entrambi i casi, i punti 1-10 e 17-27 sono compilati secondo le modalità generali, con indicazione delle forme assicurative cui il lavoratore è soggetto.

Lavoratori extracomunitari oggetto di legalizzazione

Per i lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi del D.L. 195/2002, convertito in legge 222/2002, i punti 1-10 seguono le regole ordinarie. Nei punti 11 e 12 vanno indicate le retribuzioni corrisposte dal 10 settembre 2002, nel punto 13 le settimane retribuite da tale data e nel punto 16 i mesi retribuiti a decorrere da settembre. Nel punto 28 si utilizza il codice XZ; nei punti 29 e 30 si indica il trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, dal 10/06/2002 al 09/09/2002, coperto dalla contribuzione forfettaria. Nei punti 31-36 non si riporta alcun dato, mentre i punti 37-52 si compilano come per gli altri lavoratori.

Sezione 3 – contribuzione figurativa e retribuzioni ridotte

La compilazione della Sezione 3 è rinviata alle istruzioni in allegato. Si ribadisce però che i punti da 37 a 52 non sono richiesti per i lavoratori per i quali non è dovuta all’INPS la contribuzione pensionistica al FPLD o a una forma speciale di previdenza gestita dall’INPS.

Sezione 4 – collaborazioni coordinate e continuative

La sezione è riservata ai compensi corrisposti nel 2002 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, legge 335/1995. Non va esposto alcun dato nella Sezione 1, Parte C. Nei punti 57 e 58 si indicano le date di inizio e fine del rapporto secondo criteri collegati al periodo di attività cui si riferiscono i compensi; se la collaborazione è ancora in corso al 31 dicembre 2002, si indica tale data. Nel punto 59 si riporta il totale dei compensi corrisposti, tenendo conto del massimale contributivo annuo di euro 78.507,00 per il 2002 e delle somme pagate entro il 12 gennaio 2003 ma riferite al 2002. Nei punti 60, 61 e 62 si indicano rispettivamente contributi dovuti, trattenuti al collaboratore e versati dal committente.

Dati previdenziali INPDAI

Per i redditi riferiti al 2002 continuano ad applicarsi le istruzioni del soppresso Fondo INPDAI, utilizzando un distinto riquadro contrassegnato dal codice ente 02.

Correzione di errori e omissioni

Se il sostituto ha omesso o compilato erroneamente i dati contributivi della Parte C, può intervenire secondo la gravità del caso. Se l’errore o l’omissione riguarda la generalità o la prevalenza dei lavoratori, ci si può rivolgere alla sede competente e consegnare su supporto magnetico (CD) le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti, previamente controllate con il software SA/GA disponibile sul sito INPS. Se gli errori riguardano solo alcuni lavoratori, si usa il mod. SA/RETT per correggere i campi errati; se l’omissione riguarda solo taluni lavoratori, si usa il mod. SA/VIG.

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