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Circolare

Circolare numero 150 del 15-9-2003

SOMMARIO: il versamento di contributi volontari per i periodi non coperti da assicurazione compresi nel semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria non comporta retrodatazione della decorrenza; la pensione liquidata utilizzando tali contributi non può avere decorrenza anteriore a quella di autorizzazione ai versamenti volontari.La facoltà di effettuare versamenti volontari per i periodi privi di copertura assicurativa compresi nei sei mesi antecedeni alla domanda è esercitabile anche da coloro che chiedono la rideterminazione del contributo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 8, del D.Lgs. n. 184/1997 e dagli autorizzati che presentano istanza di variazione della gestione assicurativa.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul D.Lgs. n. 184/1997 in materia di prosecuzione volontaria, con particolare riguardo alla facoltà di versare contributi per i sei mesi anteriori alla domanda, alla sua decorrenza giuridica, ai casi di rideterminazione del contributo e alle domande di variazione della gestione assicurativa. Viene inoltre disposto il riesame di alcune posizioni già definite con criteri diversi, con domanda entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare, e aggiornato il modello O10/M.

Prosecuzione volontaria e versamenti "pregressi" ex D.Lgs. n. 184/1997

Prosecuzione volontaria e versamenti "pregressi" ex D.Lgs. n. 184/1997

La circolare interviene per uniformare l’applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 in materia di prosecuzione volontaria, dopo che l’attuazione delle nuove disposizioni aveva generato difficoltà interpretative e prassi non omogenee tra le sedi. Il documento chiarisce l’ambito della facoltà di effettuare versamenti per i sei mesi precedenti la domanda, i rapporti con la decorrenza dell’autorizzazione, la rideterminazione del contributo volontario e l’estensione della disciplina ad alcune ulteriori fattispecie.

Decorrenza dell’autorizzazione e portata dell’art. 6, comma 1

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997, in vigore dal 12 luglio 1997, consente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di versare contributi anche per i sei mesi precedenti la domanda, limitatamente ai periodi privi di copertura assicurativa e in assenza di cause ostative. La circolare precisa tuttavia che tale facoltà non comporta alcuna retrodatazione dell’autorizzazione, la cui decorrenza giuridica resta determinata secondo i criteri dell’art. 7 del DPR n. 1432/1971 e coincide con il primo sabato successivo alla presentazione della domanda.

Viene inoltre ribadito che la disciplina sui versamenti volontari è incompatibile con l’iscrizione o con il pensionamento in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, richiamando quanto già previsto dall’art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 e dall’art. 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Ne deriva che i versamenti "anticipati" possono riguardare soltanto il numero di settimane effettivamente scoperte nel semestre anteriore alla domanda.

Effetti della contribuzione pregressa sulla prestazione pensionistica

La circolare evidenzia che la possibilità di versare contributi "pregressi" costituisce un’estensione degli effetti dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Tuttavia, se alcuni soggetti raggiungono il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione volontaria pregressa, la prestazione deve essere liquidata con decorrenza successiva a quella giuridica dell’autorizzazione. La liquidazione della pensione con decorrenza anteriore determinerebbe infatti una situazione ostativa al rilascio dell’autorizzazione; la sua revoca comporterebbe l’annullamento e il rimborso dei versamenti volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione.

Criteri di ammissione e regolarizzazione delle posizioni già trattate

Richiamando la circolare n. 175 del 16 ottobre 2000, la circolare conferma che tutte le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria rilasciate in applicazione del D.Lgs. n. 184/1997 consentono, in assenza di cause ostative, il versamento di contribuzione volontaria anche per il semestre precedente la domanda. La stessa facoltà spetta anche a chi abbia ottenuto l’autorizzazione in relazione a una domanda di pensione presentata nel periodo di vigenza del decreto e respinta per mancanza dei requisiti contributivi, sempre che ricorrano le condizioni dell’art. 6, comma 1.

Per correggere soluzioni difformi adottate nella fase iniziale di applicazione della norma, la circolare dispone che siano ammessi alla facoltà in questione anche tutti gli autorizzati alla prosecuzione volontaria sulla base del D.Lgs. n. 184/1997 che non ne avessero richiesto l’applicazione o che, per effetto delle istruzioni allora vigenti, non abbiano potuto beneficiarne. La domanda va presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare, a pena di decadenza. Le strutture periferiche devono adottare iniziative idonee a informare gli interessati, anche per prevenire contenziosi.

Rideterminazione del contributo volontario

La circolare richiama l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 184/1997, che consente ai prosecutori volontari che riprendono i versamenti dopo un periodo di rioccupazione di chiedere la rideterminazione del contributo volontario entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il nuovo importo è calcolato secondo il valore medio della base imponibile retributiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione, in continuità con i criteri già previsti dall’art. 2 della legge n. 47/1983.

Si richiama inoltre l’art. 7, comma 8, che ha consentito, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, ai soggetti già autorizzati a versare l’ultima classe contributiva secondo la disciplina previgente di chiedere la rideterminazione del contributo secondo i nuovi criteri. La circolare rivede l’orientamento inizialmente espresso con la circolare n. 175/2000 e chiarisce che il regime giuridico applicabile va individuato non in base alla data dell’originaria autorizzazione, ma in relazione alla data dell’istanza volta ad ottenere la rideterminazione o l’ulteriore facoltà prevista dall’art. 7. Di conseguenza, anche per queste fattispecie va riconosciuta la possibilità di versare contributi per i sei mesi anteriori alla nuova domanda.

In caso di istanza ai sensi del comma 8 dell’art. 7, il contributo pregresso deve essere versato secondo l’importo rideterminato solo per i periodi successivi al 12 luglio 1997; per le settimane del semestre eventualmente comprese prima di tale data, resta dovuto un contributo pari all’importo della classe massima, secondo la disciplina previgente.

Estensione alle domande di variazione della gestione assicurativa

La circolare affronta anche il caso in cui il prosecutore volontario chieda la variazione della gestione assicurativa, ad esempio dal sistema delle gestioni autonome al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per le stesse ragioni già esposte in tema di rideterminazione del contributo, si afferma che l’art. 6, comma 1, trova integrale applicazione anche alle domande di variazione presentate dopo il 12 luglio 1997.

Le domande presentate dalla data della circolare, così come quelle ancora pendenti, devono quindi consentire il versamento volontario per il semestre precedente, quando ne ricorrano i presupposti. Inoltre, anche le domande di variazione già definite con criteri diversi devono essere riesaminate su istanza dell’interessato, da presentare entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare, pena decadenza. Anche in questo caso le sedi periferiche devono dare massima diffusione alla possibilità di riesame.

Aggiornamento della modulistica

Infine, la circolare segnala l’aggiornamento del modello O10/M/02, allegato al provvedimento, che reca ora l’indicazione di tutte le gestioni nelle quali può essere rilasciata l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Le sedi devono riprodurre il nuovo modello e metterlo a disposizione degli interessati per la presentazione delle nuove domande, sostituendo la precedente modulistica. La disponibilità della versione editabile su INTERNET/INTRANET sarà comunicata successivamente.

Punti principali

Decorrenza dell’autorizzazione e versamenti nei sei mesi precedenti

Si chiarisce che la facoltà introdotta dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997 consente il versamento di contributi anche per i sei mesi precedenti la domanda, ma non retrodata l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla presentazione della domanda. Il versamento anticipato è ammesso solo per i periodi del semestre precedente privi di contribuzione e in assenza di cause ostative, quali l’iscrizione o il pensionamento in una forma di previdenza obbligatoria. La possibilità di versare contributi "pregressi" è qualificata come estensione della prosecuzione volontaria, ma la prestazione pensionistica, se fondata su tali versamenti, deve comunque decorrere dopo la decorrenza giuridica dell’autorizzazione.

Criteri di ammissione e riesame delle posizioni già definite

Viene ribadito che tutte le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria rilasciate in applicazione del D.Lgs. n. 184/1997 consentono, se non vi sono cause ostative, il versamento anche per il semestre precedente la domanda. La medesima facoltà si applica anche alle autorizzazioni rilasciate su domanda di pensione presentata nel periodo di vigenza del decreto e respinta per mancanza dei requisiti contributivi, purché ne ricorrano le condizioni. Per rimediare a soluzioni difformi adottate nella fase iniziale di applicazione, devono essere ammessi ad esercitare la facoltà tutti gli autorizzati che non avevano chiesto o non avevano potuto ottenere l’applicazione dell’art. 6, comma 1; la relativa domanda va presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare, a pena di decadenza.

Rideterminazione del contributo volontario e rapporto con i versamenti pregressi

Per i soggetti che riprendono i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, l’art. 7, comma 6, consente di chiedere la rideterminazione del contributo volontario entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, applicando il criterio del valore medio della base imponibile retributiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione. L’art. 7, comma 8, consente inoltre ai soggetti già autorizzati alla massima classe contributiva di chiedere la rideterminazione entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997. La circolare conferma che anche a tali fattispecie si applica la facoltà di versare contributi per i sei mesi anteriori alla domanda; per i periodi del semestre eventualmente ricompresi prima del 12 luglio 1997, resta dovuto il contributo corrispondente all’importo della classe massima secondo la normativa previgente, mentre per i periodi successivi opera il nuovo importo rideterminato.

Estensione della facoltà alle domande di variazione della gestione assicurativa

La facoltà di versare contribuzione per il semestre precedente è estesa anche alle domande di variazione della gestione assicurativa, presentate dopo il 12 luglio 1997, con le quali si chiede di trasferire l’autorizzazione in una diversa gestione (ad esempio, da gestione autonoma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Le domande presentate a partire dalla data della circolare, nonché quelle ancora pendenti, devono consentire tale possibilità quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 6, comma 1. Anche per le domande già definite con criteri diversi è previsto il riesame su domanda dell’interessato, da presentare entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare, pena decadenza.

Aggiornamento del modello O10/M

Il modello O10/M/02 è aggiornato con l’indicazione di tutte le gestioni nelle quali può essere rilasciata l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Le sedi devono riprodurre il nuovo modello e metterlo a disposizione degli interessati per le nuove domande, in sostituzione della precedente modulistica. È annunciata, con successiva comunicazione, la disponibilità della versione editabile in INTERNET/INTRANET.

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