Circolare numero 149 del 15-9-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa sull’ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2004, della sospensione dei termini contributivi già prevista per i soggetti residenti o con sede nei territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 in Molise e nella provincia di Foggia. Precisa che il recupero dei contributi sospesi inizierà dal 16 giugno 2004 e che la rateazione massima è pari a 144 rate. Chiarisce inoltre che, su richiesta dell’azienda, è possibile regolarizzare il debito in un numero di rate inferiore.
Proroga della sospensione contributiva per i soggetti colpiti dal sisma in Molise e Foggia (ottobre 2002)
Eventi sismici in Molise e provincia di Foggia: proroga della sospensione contributiva
La circolare esamina l’ulteriore ampliamento del periodo di sospensione dei contributi dovuti dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nell’ottobre 2002 nel territorio del Molise e della provincia di Foggia. Inoltre, fornisce un chiarimento specifico sulla decorrenza del recupero e sul numero delle rate concesse per la regolarizzazione del debito sospeso.
Quadro normativo e fonte della proroga
La Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003 ha pubblicato l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 dell’11 luglio 2003. L’art. 6, comma 1, di tale ordinanza proroga fino al 31 marzo 2004 le sospensioni dei termini già previste dall’art. 7 dell’ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 e successivamente prorogate dall’art. 8 dell’ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003.
La circolare richiama anche il contesto delle precedenti disposizioni, ricordando che la sospensione era inizialmente stata fissata fino al 31 marzo 2003 e poi estesa fino al 30 giugno 2003. Per gli aspetti già trattati in precedenza, l’INPS rinvia alle circolari n. 41 del 26 febbraio 2003 e n. 90 del 20 maggio 2003.
Soggetti interessati e ambito della sospensione
Le disposizioni si applicano ai soggetti residenti, ovvero aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nei territori individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002.
L’agevolazione riguarda:
- i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;
- la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti;
- la quota dovuta dai collaboratori coordinati e continuativi.
Per il medesimo periodo risultano sospesi anche i termini relativi agli adempimenti connessi al versamento dei contributi sospesi.
Termine di recupero e modalità di rateazione
La circolare chiarisce che il recupero delle somme sospese deve iniziare il 16 giugno 2004, data indicata come corrispondente al terzo mese successivo alla cessazione della sospensione, secondo il richiamo all’art. 7, comma 2, dell’ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.
Il piano di rientro è ora fissato in 144 rate. L’INPS evidenzia che questa è la massima rateazione concedibile e che essa spetta anche a chi abbia fruito della sospensione per un periodo inferiore rispetto all’intervallo complessivo compreso tra il 31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2004. Resta comunque possibile, su richiesta dell’azienda, definire la regolarizzazione del debito sospeso in un numero di rate inferiore a quello massimo previsto.
Ulteriori istruzioni operative
La circolare non disciplina nel dettaglio le modalità di pagamento, ma si riserva di fornire ulteriori istruzioni operative in materia. Pertanto, il documento ha principalmente funzione di aggiornamento sul periodo di sospensione, sulla decorrenza del recupero e sulla rateizzazione consentita.
Punti principali
Proroga della sospensione contributiva
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 dell’11 luglio 2003 proroga fino al 31 marzo 2004 le sospensioni dei termini previste dall’ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002, già prorogate dall’ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003, per i soggetti colpiti dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio del Molise e della provincia di Foggia.
Ambito oggettivo della sospensione
La sospensione riguarda i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi. Per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi.
Decorrenza del recupero e rateazione
Il recupero dei contributi sospesi è fissato dal 16 giugno 2004, indicato come terzo mese successivo alla fine della sospensione. Il numero delle rate è pari a 144. La circolare precisa che tale massima rateazione spetta anche a chi abbia beneficiato della sospensione per un periodo più breve; resta comunque possibile, su richiesta dell’azienda, regolarizzare il debito in un numero inferiore di rate.
Rinvio a precedenti istruzioni
La sospensione era stata inizialmente prevista fino al 31 marzo 2003 dall’ordinanza n. 3253/2002 e successivamente estesa fino al 30 giugno 2003 dall’ordinanza n. 3279/2003. Per tali aspetti la circolare rinvia alle precedenti circolari INPS n. 41 del 26 febbraio 2003 e n. 90 del 20 maggio 2003.
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