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Circolare

Circolare numero 153 del 17-9-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce i principi della Cassazione a Sezioni Unite n. 118/2001 sul ripristino di prestazioni di invalidità revocate o non confermate. Stabilisce che, se viene accertata la persistenza dello stesso stato invalidante, il ripristino avviene senza nuova verifica del requisito contributivo; se invece emerge un nuovo stato invalidante, la prestazione può essere riconosciuta solo previa nuova verifica del requisito nel quinquennio anteriore alla domanda amministrativa di ripristino. Vengono inoltre confermate le istruzioni per le nuove domande presentate da ex titolari di prestazioni revocate, con richiamo alla rilevanza dei periodi di godimento dell’assegno di invalidità senza attività lavorativa.

Ripristino di pensione/assegno di invalidità revocati: criteri di calcolo del requisito contributivo dopo Cassazione SS.UU. n. 118/2001

Ripristino di pensione e assegno di invalidità revocati: criteri di computo del requisito contributivo

La circolare esamina gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 marzo 2001, n. 118, in materia di ripristino di trattamenti di invalidità revocati o non confermati. L’Istituto chiarisce come deve essere individuato il quinquennio utile per la verifica del requisito contributivo relativo e modifica, in parte, le istruzioni precedentemente fornite con la circolare n. 198 del 1990.

Quadro normativo di riferimento

La prestazione di invalidità richiede, oltre ai requisiti assicurativo e sanitario, anche il requisito di attualità contributiva, consistente in un minimo di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda amministrativa. La disciplina originaria è quella dell’art. 9, n. 2, lett. b, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che prevedeva un anno di contribuzione. Successivamente, l’art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, ha innalzato il requisito a tre anni per i trattamenti con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore.

Principio affermato dalla sentenza n. 118/2001

La Suprema Corte ha chiarito che il termine di riferimento per il computo a ritroso del quinquennio è la data di presentazione della domanda amministrativa e non quella del riconoscimento giudiziale della prestazione. Su questo presupposto, la Corte distingue due situazioni diverse:

  • quando il giudizio conferma che la pensione revocata non avrebbe dovuto essere soppressa, il rapporto previdenziale è considerato unitario;
  • quando invece, dopo la revoca, viene riconosciuto un diverso beneficio per sopravvenuto nuovo stato invalidante, non può parlarsi di continuità del medesimo evento.

Ripristino della prestazione: ipotesi di persistenza dello stato invalidante

Se il ricorso dell’interessato viene accolto integralmente perché si accerta che lo stato invalidante non è mai cessato, la prestazione va ripristinata dalla data della revoca o della mancata conferma. In tale caso non è necessaria una nuova verifica del requisito contributivo relativo, essendo sufficiente quello già accertato in occasione della domanda amministrativa che aveva determinato l’originario riconoscimento della prestazione.

Ripristino della prestazione: ipotesi di nuovo stato invalidante

Se, al contrario, il provvedimento di revoca o di mancata conferma è ritenuto corretto ma il giudice accerta la sopravvenienza di un nuovo stato invalidante, la prestazione può essere concessa dal primo giorno del mese successivo all’insorgenza del nuovo stato invalidante. In questo caso è necessaria una nuova verifica del requisito contributivo relativo.

Il requisito deve essere accertato considerando i contributi versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda amministrativa diretta al ripristino della prestazione, applicando la normativa vigente alla data di presentazione di tale domanda. Se la domanda è successiva all’entrata in vigore della legge n. 222/1984, trova applicazione il regime più rigoroso previsto dall’art. 4, comma 2.

Decorrenza e ambito temporale di applicazione delle nuove istruzioni

I nuovi criteri si applicano alle domande di ripristino di trattamenti di invalidità revocati a decorrere dalla data della circolare e a quelle che, a tale data, risultano ancora in corso di trattazione. Restano comunque salvi i trattamenti già definiti in conformità alla sentenza Cass. n. 849 del 7 febbraio 1990, richiamata dalla circolare n. 198/1990. Le indicazioni valgono sia per le pensioni di invalidità sia per gli assegni di invalidità.

Nuove domande presentate da ex titolari di prestazioni revocate

Per quanto riguarda le nuove domande presentate da lavoratori già titolari di prestazioni pensionistiche di invalidità revocate o non confermate per cessazione dello stato invalidante, la circolare conferma le istruzioni già contenute nella circolare n. 198/1990, punto 2. Il riconoscimento del diritto è subordinato:

  • all’esistenza di un nuovo stato invalidante;
  • alla sussistenza del requisito contributivo relativo nel quinquennio precedente la data della nuova domanda.

Periodi di godimento dell’assegno di invalidità utili ai fini contributivi

La circolare ribadisce che, nel caso di nuova domanda di assegno di invalidità da parte di ex titolare della stessa prestazione revocata o non confermata, sono utili ai fini del requisito contributivo i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa. Tale criterio deriva dall’interpretazione dell’art. 1, comma 6, della legge n. 222/1984 fornita dalla Cassazione con la sentenza n. 849/1990.

La rilevanza di tali periodi è limitata al conseguimento del requisito contributivo di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 222/1984; la circolare precisa infatti che essi non incidono sulla misura della prestazione.

Sintesi operativa

In sostanza, la circolare distingue nettamente tra:

  • ripristino della medesima prestazione, quando viene accertato che l’invalidità è sempre rimasta invariata;
  • riconoscimento di una nuova prestazione, quando la revoca è corretta ma sopravviene un diverso stato invalidante.

Solo nella seconda ipotesi il requisito contributivo relativo deve essere ricalcolato sul quinquennio precedente la domanda di ripristino, con applicazione della disciplina vigente al momento della domanda stessa.

Punti principali

Oggetto e principio affermato dalla Cassazione

La circolare commenta la sentenza Cassazione SS.UU. 21 marzo 2001, n. 118, relativa al ripristino di una pensione di invalidità liquidata secondo la disciplina previgente alla legge n. 222/1984. Il principio centrale è che, nel ripristino da data successiva alla revoca, il quinquennio utile per il computo del requisito contributivo relativo va riferito alla data di presentazione della domanda amministrativa di ripristino.

Quadro normativo sul requisito contributivo relativo

Per ottenere le prestazioni di invalidità è necessario, oltre ai requisiti assicurativo e sanitario, il requisito di attualità contributiva: un minimo di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda amministrativa. La disciplina originaria dell’art. 9, n. 2, lett. b, del r.d.l. n. 636/1939 richiedeva un anno di contribuzione; la legge n. 222/1984 ha poi elevato il requisito a tre anni per i trattamenti con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore.

Distinzione tra ripristino della stessa prestazione e riconoscimento di una nuova prestazione

La sentenza distingue due ipotesi: se il giudizio accerta che la pensione revocata non doveva essere soppressa, il diritto è considerato unico e il requisito contributivo si valuta sulla base della domanda originaria; se invece viene riconosciuto, dopo la revoca, un diverso beneficio per sopravvenuto nuovo stato invalidante, occorre fare riferimento alla domanda di ripristino e applicare la disciplina vigente a tale data.

Nuovi criteri applicativi per i casi di revoca o mancata conferma

La circolare modifica le precedenti istruzioni della circolare n. 198/1990, punto 1. Se il ricorso dell’ex titolare viene accolto integralmente perché lo stato invalidante non è mai cessato, la prestazione va ripristinata dalla data della revoca o mancata conferma senza nuova verifica del requisito contributivo. Se invece è accertato un nuovo stato invalidante, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo all’insorgenza del nuovo stato e richiede una nuova verifica del requisito contributivo relativo.

Termine di riferimento per il quinquennio nei ripristini

Nel caso di nuova verifica, i contributi da considerare sono quelli versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda amministrativa di ripristino. Se la domanda è presentata dopo l’entrata in vigore della legge n. 222/1984, si applicano le regole più rigorose dell’art. 4, comma 2, della stessa legge.

Ambito temporale di applicazione e salvezza dei casi definiti

I nuovi principi si applicano alle domande di ripristino di trattamenti di invalidità revocati dalla data della circolare e a quelle ancora in corso di trattazione a tale data. Restano salvi i trattamenti già definiti in conformità alla sentenza Cass. n. 849/1990 richiamata dalla circolare n. 198/1990. Le indicazioni valgono sia per pensioni di invalidità sia per assegni di invalidità.

Nuove domande di ex titolari di prestazioni revocate

Per le nuove domande presentate da ex titolari di pensione o assegno di invalidità revocati o non confermati, il diritto è subordinato sia alla presenza di un nuovo stato invalidante sia al possesso del requisito contributivo relativo nel quinquennio anteriore alla domanda. Restano confermate le istruzioni della circolare n. 198/1990, punto 2.

Utilizzo dei periodi di godimento dell’assegno di invalidità senza lavoro

La circolare richiama la sentenza Cass. n. 849/1990, secondo cui, per l’ex titolare di assegno di invalidità revocato o non confermato che presenti nuova domanda, sono utili ai fini del requisito contributivo i periodi di godimento dell’assegno durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa. Tali periodi sono considerati solo per il requisito contributivo e non per la misura della prestazione.

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