Circolare numero 154 del 17-9-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica il precedente orientamento dell’INPS sul contributo d’ingresso alla mobilità previsto dalla legge n. 223/1991. Alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, viene chiarito che l’esonero dal versamento spetta anche quando la procedura di mobilità sia avviata dal commissario giudiziale prima della sentenza di omologazione del concordato preventivo. Restano invece esclusi i casi in cui sia l’imprenditore ad attivare le procedure. Le domande già trattate secondo la circolare n. 171/2001 possono essere riesaminate su richiesta.
Contributo d'ingresso alla mobilità e esonero in caso di concordato preventivo prima dell'omologazione
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, comma 3, e contributo d’ingresso alla mobilità
La circolare fornisce un aggiornamento interpretativo in materia di contributo d’ingresso alla mobilità, con particolare riguardo alle procedure concorsuali e, in specie, al concordato preventivo. L’Istituto modifica il precedente orientamento espresso con la circolare n. 171 del 7 settembre 2001, recependo l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto.
Ambito della precisazione e precedente orientamento INPS
La circolare richiama l’istruzione già fornita con la circolare n. 171/2001, che aveva riconosciuto l’esonero totale dal versamento del contributo d’ingresso per gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino l’eccedenza di personale ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223/1991. In particolare, il punto A di quella circolare riteneva che le imprese sottoposte a concordato preventivo non potessero beneficiare dell’esonero nella fase anteriore alla sentenza di omologazione, poiché in tale fase l’imprenditore conserva i poteri gestionali.
Evoluzione giurisprudenziale richiamata
L’INPS fonda la revisione dell’indirizzo sulle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3597 del 12 marzo 2003, n. 6771 del 5 maggio 2003 e n. 7505 del 15 maggio 2003. Secondo la Corte, il potere di disporre la mobilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 223/1991 spetta non soltanto al liquidatore nominato dopo l’omologazione del concordato preventivo, ma anche al commissario giudiziale nominato nella fase anteriore, quando è in corso la verifica dei presupposti per l’ammissione alla procedura.
La Corte osserva che entrambi gli organi possono valutare la situazione economico-finanziaria complessiva dell’impresa e constatare l’impossibilità di proseguire l’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, oppure la sola parziale salvaguardia dei livelli occupazionali. La norma è letta come deroga all’art. 167 del regio decreto n. 267 del 1942, secondo cui il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa durante il procedimento.
Nuova regola sull’esonero dal contributo di mobilità
Sulla base di tale interpretazione, l’INPS stabilisce che il beneficio dell’esonero dal contributo di mobilità previsto dall’art. 3, terzo comma, della legge n. 223/1991 spetta anche nei casi in cui la procedura di mobilità sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della sentenza di omologazione del concordato preventivo. Il riferimento testuale della norma al commissario giudiziale viene ritenuto decisivo, senza necessità di leggere la disposizione in connessione con il comma 1 dello stesso articolo.
Limiti dell’esonero
La circolare conferma tuttavia che l’esonero non opera quando sia l’imprenditore ad attivare le procedure di cassa integrazione guadagni e di mobilità. In tale ipotesi permane l’obbligo di versare il contributo d’ingresso previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991.
Decorrenza e gestione delle domande pregresse
L’Istituto dispone la correzione del punto A della circolare n. 171/2001 e precisa che, dalla data di emanazione della presente circolare, l’esonero deve essere riconosciuto anche se, al momento della domanda, il concordato preventivo non è ancora stato omologato. Le domande di esonero già esaminate secondo i criteri del precedente orientamento possono essere riesaminate su domanda degli interessati, applicando le nuove istruzioni.
Punti principali
Oggetto della revisione interpretativa
La circolare interviene sull’art. 3, comma 3, e sull’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, precisando le condizioni di esonero dal contributo d’ingresso alla mobilità. Viene modificato il punto A della circolare n. 171 del 7 settembre 2001.
Nuovo orientamento giurisprudenziale
L’INPS recepisce l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 3597 del 12 marzo 2003, n. 6771 del 5 maggio 2003 e n. 7505 del 15 maggio 2003, che riconoscono il potere di disporre la mobilità non solo al liquidatore nominato dopo l’omologazione del concordato, ma anche al commissario giudiziale nella fase anteriore all’omologazione.
Esonero dal contributo d’ingresso
Il beneficio dell’esonero dal contributo di mobilità spetta anche quando la procedura sia disposta dal commissario giudiziale prima della sentenza di omologazione del concordato preventivo. La circolare chiarisce che il precedente indirizzo interpretativo, secondo cui l’esonero non sarebbe spettato prima dell’omologa, deve considerarsi superato.
Limite all'esonero
Resta fermo che l’esonero non si applica quando sia l’imprenditore ad attivare le procedure di cassa integrazione guadagni e di mobilità. In questi casi il contributo d’ingresso continua a essere dovuto secondo la disciplina ordinaria.
Effetti operativi e riesame delle domande
A decorrere dalla data della circolare, l’esonero deve essere concesso anche se, al momento della domanda, il concordato preventivo non è ancora stato omologato. Le domande di esonero già istruite secondo i criteri della circolare n. 171/2001 possono essere riesaminate su domanda dell’interessato, applicando le nuove istruzioni.
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