Cassazione Penale, Sentenza n. 27642/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il ricorrente dal reato previsto dall'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (fuga dopo incidente), confermando invece la responsabilità ai sensi del comma 7 dello stesso art. 189 (omissione di soccorso). Il ricorrente deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione della norma sul punto che, secondo lui, rende necessaria la preventiva integrazione del dovere di fermarsi per poter ritenere integrato il successivo obbligo di prestare assistenza.
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada sono autonomi e tutelano beni giuridici differenti (identificazione/accertamento del sinistro da una parte; solidarietà e soccorso dall'altra), per cui è possibile integrare l'omissione di soccorso anche in assenza di una condanna per fuga. La sentenza di merito è stata valutata logica e congrua in relazione alla specifica dinamica fattuale (l'imputato si era arrestato solo dopo circa 800 m e aveva chiamato un carro attrezzi; la Corte territoriale ha ritenuto non esigibile la fermata in condizioni di sicurezza nel tratto precedente). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 189
i commi 6 e 7 disciplinano fattispecie distinte: comma 6 punisce la fuga dopo incidente (obbligo di fermarsi e identificazione), comma 7 punisce l'omissione di soccorso alle persone ferite; sono reati autonomi che possono integrarsi separatamente
Art. 14 delle preleggi
richiamato dal ricorrente in relazione al principio di interpretazione e coordinamento delle norme, ma la Corte ha ritenuto la pluralità di obblighi previsti dall'art. 189 compatibile con autonome fattispecie penalmente rilevanti
Art. 616 cod. proc. pen.
norma processuale che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata a carico del ricorrente
Massime di principio
- I reati previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada sono autonomi: la responsabilità per omissione di soccorso non richiede necessariamente una precedente condanna per fuga
- In sede di applicazione è rilevante la diversa ratio delle due norme: la prima tutela l'accertamento e l'identificazione dei soggetti coinvolti, la seconda la solidarietà e il soccorso alle persone ferite
- La valutazione della configurabilità della fuga richiede l'accertamento della possibilità di fermarsi in condizioni di sicurezza; l'impossibilità oggettiva o la non esigibilità possono escludere il delitto di fuga pur non esonerando dall'obbligo di soccorso se questo è poi omesso
- L'elemento soggettivo (dolo) può essere anche dolo eventuale: è sufficiente la consapevolezza del rischio di causare lesioni e l'accettazione del rischio relativo al mancato soccorso o accertamento
- In casi simili la motivazione del giudice dovrà spiegare distintamente perché una fattispecie si considera integrata e l'altra no, con riferimento alle concrete circostanze di tempo, luogo e condizioni di sicurezza
- Per la difesa è utile dimostrare l'impossibilità oggettiva di fermarsi in sicurezza o l'effettivo tentativo di prestare soccorso; per l'accusa è importante provare la consapevolezza dell'incidente e la mancata azione di soccorso
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