Cassazione Penale, Ordinanza n. 30760/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché il motivo era manifestamente infondato: l'art. 162-ter c.p. non può essere applicato al delitto contestato, essendo questo procedibile d'ufficio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse di due imputati contro la sentenza del Tribunale di Perugia. L'unico motivo deduceva la mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la causa estintiva prevista per la riparazione del danno o l'eliminazione delle conseguenze dannose. La Corte ha però rilevato che la norma invocata non è applicabile al caso concreto, poiché il delitto contestato è procedibile d'ufficio e l'art. 162-ter c.p. opera soltanto per i reati procedibili a querela rimettibile.
Norme richiamate
art. 162-ter c.p.
La causa di non punibilità per condotte riparatorie è richiamata solo per escluderne l'applicazione: la Corte afferma che opera esclusivamente per i reati procedibili a querela rimettibile e non per i delitti procedibili d'ufficio.
art. 493-ter c.p.
È il delitto per cui si procede; la Corte lo qualifica come reato procedibile d'ufficio, circostanza decisiva per negare l'applicabilità dell'art. 162-ter c.p.
Massime di principio
- La causa di non punibilità di cui all'art. 162-ter c.p. è applicabile solo ai reati procedibili a querela rimettibile; essa non può essere estesa a reati procedibili d'ufficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato perché fondato su una norma evidentemente non applicabile al reato contestato.
- Quando il motivo di impugnazione si risolve nella richiesta di applicare una causa estintiva o di non punibilità incompatibile con il regime di procedibilità del reato, la censura è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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