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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30760/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché il motivo era manifestamente infondato: l'art. 162-ter c.p. non può essere applicato al delitto contestato, essendo questo procedibile d'ufficio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse di due imputati contro la sentenza del Tribunale di Perugia. L'unico motivo deduceva la mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la causa estintiva prevista per la riparazione del danno o l'eliminazione delle conseguenze dannose. La Corte ha però rilevato che la norma invocata non è applicabile al caso concreto, poiché il delitto contestato è procedibile d'ufficio e l'art. 162-ter c.p. opera soltanto per i reati procedibili a querela rimettibile.

Norme richiamate

  • art. 162-ter c.p.

    La causa di non punibilità per condotte riparatorie è richiamata solo per escluderne l'applicazione: la Corte afferma che opera esclusivamente per i reati procedibili a querela rimettibile e non per i delitti procedibili d'ufficio.

  • art. 493-ter c.p.

    È il delitto per cui si procede; la Corte lo qualifica come reato procedibile d'ufficio, circostanza decisiva per negare l'applicabilità dell'art. 162-ter c.p.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità di cui all'art. 162-ter c.p. è applicabile solo ai reati procedibili a querela rimettibile; essa non può essere estesa a reati procedibili d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato perché fondato su una norma evidentemente non applicabile al reato contestato.
  • Quando il motivo di impugnazione si risolve nella richiesta di applicare una causa estintiva o di non punibilità incompatibile con il regime di procedibilità del reato, la censura è destinata a essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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