Sentenza n. 2338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 300,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal giudice ordinario la condanna del Ministero alla corresponsione del beneficio di 500,00 euro previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante carta elettronica del docente, oltre agli interessi. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, la docente aveva promosso giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, che aveva accolto il ricorso, ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e previsto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR aveva tuttavia liquidato le spese del giudizio in euro 300,00, motivando sulla natura seriale e sulla modesta complessità della controversia. L’appello è stato proposto limitatamente alla quantificazione delle spese, ritenuta inferiore ai minimi risultanti dai parametri tariffari applicabili. L’appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza e la liquidazione di euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla statuizione sulle spese e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha rilevato che la quantificazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma che tale discrezionalità non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime previste dai parametri tariffari applicabili. La liquidazione di euro 300,00, pur sorretta da una motivazione non apodittica e riferita alla natura seriale e non complessa del contenzioso, risultava inferiore ai valori tariffari del d.m. n. 147/2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, dello stesso decreto. In ragione del valore della controversia e della sua serialità e modestia, il Collegio ha rideterminato in euro 800,00 le spese del giudizio di primo grado, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato, sempre con distrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della pronuncia definitiva.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
È richiamato quale base per motivare la decisione mediante rinvio ai precedenti conformi della Sezione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio economico per la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 4, comma 4, decreto ministeriale n. 147/2022
Prevede una riduzione dei valori parametrici, che deve comunque essere applicata nel rispetto delle soglie minime tariffarie.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
decreto ministeriale n. 147/2022
I valori tariffari costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese, ferma la possibilità di riduzione nei limiti consentiti, ma non al di sotto delle soglie minime applicabili.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale discrezionalità non consente di riconoscere somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime risultanti dai parametri tariffari applicabili.
- La natura seriale e la modesta complessità della controversia possono giustificare una riduzione dei compensi rispetto al valore parametrico ordinario, ma non legittimano l’abbattimento al di sotto dei minimi tariffari inderogabili.
- Una motivazione che richiami la serialità e la non complessità della controversia può essere sufficiente a giustificare la riduzione delle spese, ma non sana una liquidazione quantitativamente incompatibile con i parametri tariffari minimi.
- In caso di accoglimento dell’appello limitato alla quantificazione delle spese, il giudice d’appello può riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando direttamente l’importo dovuto, anche in misura inferiore a quella richiesta dall’appellante, sulla base del valore e della complessità della controversia.
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