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Sentenza

Sentenza n. 2713/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento -del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/3551, notificato in data 12 agosto 2025; - di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.

Giustizia amministrativa202509929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, fondato sull'insufficienza della provvista economica per il sostentamento durante gli studi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio notificato il 12 agosto 2025, deducendo profili istruttori e motivazionali. Il provvedimento aveva ritenuto insufficiente la disponibilità economica necessaria al sostentamento durante gli studi. Il giudice ha rilevato che l'amministrazione non aveva effettuato il colloquio con la richiedente previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 11 maggio 2011, n. 850, né aveva adeguatamente esaminato le voci di reddito documentate, comprese quelle dei genitori e della cugina sponsor. È stato inoltre evidenziato che l'ordinanza cautelare era rimasta inottemperata, poiché l'amministrazione si era limitata a ribadire il precedente diniego mediante una relazione istruttoria. La ricorrente sosteneva, alla luce della circolare ministeriale sull'immatricolazione degli studenti internazionali per l'anno accademico 2025-2026, di disporre di somme superiori alla soglia richiesta per il primo anno di studi. Sono stati altresì considerati il difetto di contraddittorio, la violazione del principio di buona fede e l'illegittima imposizione di requisiti economici ulteriori e sproporzionati rispetto a quello legalmente previsto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego del visto. Ha ritenuto fondati i profili istruttori e motivazionali, rilevando che l'amministrazione non aveva svolto il colloquio con la richiedente, non aveva adeguatamente valutato la documentazione relativa ai redditi dei genitori e della sponsor e non aveva dato conto, con chiari indici fattuali, della solidità della provvista economica, della genuinità della finalità di viaggio e del rischio di permanenza illegale. Il giudice ha affermato che, in linea di principio, è sufficiente dimostrare la disponibilità delle somme necessarie al sostentamento del primo anno di studio, purché dal contesto non emerga la precarietà della disponibilità; l'amministrazione può verificarne effettività e solidità, ma non può pretendere redditi ulteriori e sproporzionati rispetto alla soglia legale. La sede diplomatica dovrà riesercitare il potere, svolgendo il colloquio e rivalutando la documentazione e gli ulteriori requisiti con motivazione ancorata a elementi fattuali. Sono state assorbite le censure non esaminate. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa interlocuzione con le parti.

  • art. 64, comma 4 c.p.a.

    La mancata ottemperanza all'ordinanza cautelare, consistita nella mera reiterazione del precedente diniego, rileva nella valutazione giudiziale dell'operato amministrativo.

  • art. 4, comma 2, d.m. 11 maggio 2011, n. 850

    ai fini della valutazione del rischio migratorio, fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto

    Il colloquio con il richiedente costituisce un elemento di rilievo nella valutazione del rischio migratorio e dei presupposti per il rilascio del visto.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Nel colloquio l'amministrazione deve operare secondo buona fede, sollecitando, ove necessario, le integrazioni documentali utili alla valutazione della domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto per studio, la valutazione del rischio migratorio deve tener conto del colloquio con il richiedente previsto dalla disciplina applicabile; l'omessa effettuazione del colloquio può determinare un vizio istruttorio e motivazionale del diniego.
  • Ai fini della dimostrazione della provvista economica per l'immatricolazione universitaria, è sufficiente, in linea di principio, provare la disponibilità delle somme necessarie al sostentamento del primo anno di studi, salvo che dal contesto emerga in modo evidente la precarietà o inconsistenza della disponibilità.
  • L'amministrazione può verificare l'effettività e la solidità delle risorse economiche dichiarate, ma non può pretendere disponibilità reddituali ulteriori e sproporzionate rispetto alla soglia economica prevista dalla disciplina applicabile.
  • In applicazione del principio di buona fede, l'amministrazione procedente deve consentire un contraddittorio effettivo e, ove necessario, sollecitare durante il colloquio le integrazioni documentali utili alla completa valutazione della domanda di visto.
  • Il diniego del visto deve fondarsi su una valutazione istruttoria completa e su una motivazione ancorata a chiari elementi fattuali riguardanti la sufficienza e genuinità della provvista economica, la finalità del viaggio e il concreto rischio di permanenza illegale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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