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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27676/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del GIP che ha rigettato l'opposizione al provvedimento del P.M. di diniego della restituzione di dati informatici sequestrati nell'ambito di indagini per fatture inesistenti, truffa aggravata e reati previsti dalla legge 231/2001. Denunciano violazione di legge (art. 606 c.1 lett. b) cod.proc.pen.) e carenza/apparenza di motivazione: il provvedimento si sarebbe fondato soltanto sulla nota della Guardia di Finanza del 10/09/2024, la quale indicava la numerosità dei dispositivi e l'ampiezza dei dati (4 TB) e dichiarava che l'analisi tecnica con "dati esca" era in corso, senza indicare criteri di selezione, perimetrazione temporale o tempi certi per la selezione e restituzione dei dati, il che lederebbe il diritto alla proporzionalità e alla tutela della disponibilità dei propri dati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio per cui l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della restituzione è limitata a censure sulla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova (non sulla legittimità "genetica" del sequestro, che è riservata al riesame). Ha ritenuto che il GIP avesse fornito motivazione congrua richiamando la nota della Guardia di Finanza (numerosità dispositivi, 4 TB di dati, impossibilità di eseguire l'analisi in sede di perquisizione e uso di "dati esca"), e che tale quadro fosse idoneo a giustificare, in termini di proporzionalità e adeguatezza, il mantenimento del vincolo fino al completamento delle operazioni tecniche. Sono state quindi dichiarate inammissibili le impugnazioni; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Disciplina l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della restituzione; l'ordinanza del GIP pronunciata ai sensi di questo articolo è impugnabile per cassazione ma con i limiti di materia indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 262 cod. proc. pen.

    "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova"

    Stabilisce la condizione per la restituzione delle cose: il sequestro deve essere mantenuto solo se necessario a fini di prova; la Corte ricorda che la valutazione della necessità è il limite della censura nell'opposizione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento camerale non partecipato; la Cassazione conferma che il ricorso contro l'ordinanza ex art. 263 è deciso con le forme del rito non partecipato di cui all'art. 611.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Indica il motivo di ricorso invocato dai ricorrenti (violazione di legge); la Corte ricorda i limiti dei motivi consentiti in questo tipo di opposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende in via equitativa.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e art. 640 bis c.p.

    Norme del codice tributario e penale richiamate perché riguardano i reati per i quali sono stati sequestrati i dati (contestazioni nell'indagine).

  • artt. 1, 5 e 24 legge n. 231/2001

    Norme sulla responsabilità amministrativa degli enti citate perché le indagini coinvolgono anche profili disciplinati dalla legge n. 231/2001.

  • artt. 253 e 254 cod. proc. pen.

    Norme sul sequestro preventivo e sulle modalità: richiamate dai ricorrenti nelle censure, ma la Corte sottolinea che questioni attinenti alla legittimità originaria del sequestro vanno trattate nel riesame, non nell'opposizione al rigetto della restituzione.

Massime di principio

  • Il rimedio dell'opposizione avverso il diniego di restituzione (art. 263) consente di contestare soltanto la necessità del mantenimento del sequestro a fini di prova, non la legittimità originaria del sequestro (che è matera del riesame).
  • Per giustificare un sequestro esteso di dati informatici il decreto del P.M. (e l'ordinanza del GIP) deve illustrare le ragioni dell'ampiezza del vincolo o, in alternativa, indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione, eventuali perimetrazioni temporali e i tempi entro cui sarà effettuata la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti.
  • La semplice indicazione, dimostrabile e documentata (es. nota tecnica della Polizia Giudiziaria o Guardia di Finanza) circa la numerosità dei dispositivi, l'ammontare dei dati (es. 4 TB), l'impossibilità tecnica di eseguire l'analisi in sede di perquisizione e l'uso di "dati esca" può essere sufficiente per ritenere proporzionato il mantenimento temporaneo del vincolo, purché la motivazione sia congrua e riferita alla necessità delle operazioni tecniche.
  • Il principio di proporzionalità impone che la durata del vincolo sia limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni tecniche; tuttavia difficoltà tecniche rilevanti o la mancata collaborazione dell'indagato (es. mancata consegna di chiavi di accesso) possono giustificare una durata più lunga.
  • Chi impugna deve indicare in modo specifico quali elementi manchino nella motivazione (ad es. assenza dei criteri di selezione o tempi certi) per poter ottenere l'accoglimento: contestazioni generiche o meri rilievi non contrastano efficacemente una motivazione congrua e possono rendere il ricorso inammissibile.
  • Rischio di condanna alle spese e di pagamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi infondati o inammissibili; valutare preliminarmente la chiarezza e la specificità delle carenze evidenziate prima di proporre il ricorso.

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