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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27608/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta nel procedimento penale in favore della persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, relativo a un omicidio poi riqualificato, celebrato davanti a più organi del medesimo ufficio giudiziario e conclusosi con assoluzione dell’imputato. Il Tribunale aveva liquidato un importo significativamente inferiore rispetto a quello richiesto, applicando i parametri forensi e due riduzioni previste dalla disciplina sul patrocinio. L’opposizione del difensore era stata rigettata: il giudice aveva ritenuto tardiva l’eccezione sulla riduzione del compenso e, soprattutto, aveva escluso la prova dell’attività difensiva svolta, osservando che il potere istruttorio officioso non poteva supplire all’inerzia dell’istante e che il preteso smarrimento dei fascicoli non era adeguatamente documentato. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizio di competenza/funzionale e nullità del provvedimento perché l’opposizione sarebbe dovuta essere decisa dal capo dell’ufficio e non da un giudice delegato; (2) violazione delle norme sull’onere della prova e sui poteri istruttori officiosi, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto acquisire d’ufficio gli atti necessari o ricostruire la documentazione smarrita, dato che aveva dimostrato il deposito originario e la perdita incolpevole degli atti; (3) omessa o incompleta pronuncia sui criteri di liquidazione e sulle ulteriori censure contro il decreto, comprese le asserite doppie riduzioni e il mancato computo delle attività svolte nei diversi gradi del processo penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione resa da un giudice monocratico del Tribunale delegato dal Presidente, poiché all’interno del medesimo ufficio non si pongono questioni di competenza ma solo di distribuzione interna degli affari. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nelle opposizioni ai decreti di pagamento in materia di spese di giustizia, il giudice ha un potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione e non può limitare tale potere a una mera integrazione documentale subordinata alla presenza di principi di prova già offerti dalla parte. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza l’ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per affermare il principio generale dell’onere della prova, ma la Corte ha precisato che, nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, tale regola opera in coordinamento con il potere-dovere officioso del giudice di acquisire gli atti necessari alla decisione.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in tema di opposizione al pagamento delle spese di giustizia; la Corte lo collega alla possibilità del giudice di esercitare poteri istruttori d’ufficio, escludendo che essi siano meramente integrativi e subordinati alla prova già fornita dalla parte.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    considerato applicabile ratione temporis; la Corte afferma che il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, e che si tratta di un potere-dovere di decidere causa cognita.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    consente al giudice dell’opposizione di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari, senza limitare il potere officioso alla sola integrazione documentale.

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato nella ricostruzione del decreto di liquidazione, quale base per la riduzione di un terzo del compenso liquidato.

  • art. 12 d.m. n. 55 del 2014

    menzionato nella ricostruzione del decreto di liquidazione, quale base per l’ulteriore riduzione del 50 per cento.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del giusto processo.

  • art. 5 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla ripartizione interna delle funzioni dell’ufficio.

  • artt. 50 quater, 156, 157, 158, 161, 162, 643 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente nel primo motivo come norme asseritamente violate.

  • art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    richiamato nel primo e nel secondo motivo come disciplina del procedimento di opposizione ai decreti di pagamento delle spese di giustizia.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo come vizio motivazionale/nullità della sentenza o ordinanza.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 395 n. 3 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 702 ter c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 82 t.u. spese giustizia

    richiamato nel secondo motivo in tema di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • d.m. n. 127/2004

    richiamato nel secondo motivo come parametro tariffario evocato dal ricorrente.

  • art. 78 c.p.p.

    richiamato nel secondo motivo.

  • art. 523 c.p.p.

    richiamato nel secondo e terzo motivo.

  • art. 9 d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    richiamato nel terzo motivo come norma sui criteri di liquidazione.

  • art. 1, comma 606, L. n. 147 del 2013

    richiamato nel terzo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per dedotta omessa pronuncia o ultrapetizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato, il giudice ha il potere-dovere di acquisire d’ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessari alla decisione, e tale potere non si esaurisce in una mera integrazione documentale subordinata alla prova già fornita dalla parte.
  • All’interno del medesimo ufficio giudiziario, la decisione sull’opposizione al decreto di liquidazione adottata da un giudice monocratico delegato dal Presidente non integra un vizio di competenza, poiché si tratta di riparto interno degli affari e non di competenza funzionale tra organi diversi.
  • Quando il giudice di merito rigetti la domanda di maggiore liquidazione per asserita mancanza di prova dell’attività difensiva, deve considerare il necessario esercizio dei poteri officiosi previsti dalla disciplina speciale delle spese di giustizia, specie se la documentazione sia stata allegatamente smarrita o non sia più nella disponibilità della parte.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento del compenso deve confrontarsi con le censure specifiche sulla misura della liquidazione e sui criteri applicati; l’omessa pronuncia su tali rilievi, se rilevante, può determinare cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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