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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21221/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Il ricorrente, già commissario giudiziale di un concordato preventivo, ha impugnato il decreto del Tribunale che aveva liquidato il compenso complessivo dovutogli per l'attività svolta nella procedura, determinandolo in euro 51.000, comprensivi di euro 48.500 già corrisposti in acconto. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 5 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, sostenendo che il tribunale avesse omesso di liquidare il compenso relativo all'attività svolta dopo l'omologazione del concordato, in particolare quella di vigilanza e controllo successiva alla surrogazione del commissario. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di omologazione, assumendo che in tale decisione fosse stato già riconosciuto il diritto al compenso anche per l'attività successiva all'omologazione, compresa quella consultiva e di sorveglianza. In memoria ha inoltre lamentato l'illegittimità della subordinazione del pagamento del compenso alla definizione del giudizio di legittimità, ma tale censura è stata considerata nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che il tribunale aveva correttamente applicato l'art. 5, comma 5, del d.m. n. 30 del 2012, distinguendo le attività svolte dal ricorrente da quelle del successivo commissario e ripartendo il compenso in base alla diversa incidenza delle rispettive attività. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza di omologazione, limitandosi a richiamare in modo generico la norma applicabile e non contenendo un accertamento su attività ancora non svolte, non poteva costituire giudicato sul diritto al compenso per le attività successive. Ha infine dichiarato inammissibile la censura proposta solo in memoria, perché le memorie ex art. 380-bis c.p.c. non possono introdurre nuovi motivi o nuove questioni. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.m. 25 gennaio 2012, n. 30

    La liquidazione del compenso del commissario giudiziale deve tener conto della diversa incidenza delle attività svolte, dei compiti affidati e dell'attivo realizzato nei diversi periodi di gestione, anche quando vi sia stata surrogazione nel corso della procedura.

  • art. 5, comma 2, d.m. 28 luglio 1992, n. 570

    Il semplice richiamo, nella sentenza di omologazione, alla norma che prevede il compenso per attività successive non integra di per sé un accertamento idoneo a fondare il giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Le memorie depositate in prossimità della decisione servono solo a illustrare e confutare le argomentazioni già svolte, non a introdurre nuove censure o nuove questioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per l'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro la liquidazione del compenso di un ausiliario o organo della procedura è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio del provvedimento impugnato e con gli accertamenti in esso contenuti.
  • Quando l'organo della procedura sia sostituito nel corso del procedimento, il compenso va ripartito in base alle attività effettivamente svolte da ciascun soggetto e alla loro diversa incidenza, non in modo astratto o indistinto.
  • Il giudicato si forma solo su una statuizione che colleghi un fatto concretamente accertato alla norma applicabile e all'effetto giuridico; il mero richiamo della norma astrattamente pertinente non basta a far sorgere giudicato sul diritto vantato.
  • Le memorie depositate nel rito camerale di cassazione non possono ampliare il thema decidendum introducendo nuovi motivi o nuove questioni non formulate nel ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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