Sentenza n. 416/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 398/2024 datata 16.08.2024, depositata e notificata in pari data, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 752/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 (Carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e recante il riconoscimento del diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna al pagamento delle somme relative agli anni scolastici interessati. Ha chiesto, pertanto, il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, e fondato nel merito, poiché il titolo giudiziale passato in giudicato non era stato eseguito. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, direttamente o tramite funzionario delegato e con l'adozione degli atti necessari all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale eseguibile.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, comporta la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- L'Amministrazione inadempiente è condannabile alle spese del giudizio di ottemperanza quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si è costituita formalmente.
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