Sentenza n. 3979/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento disciplinare prot. n. 0133961 del 30/04/2026, comunicato via e-mail in pari data, con il quale è stata comminata al Sig. -OMISSIS- la sanzione disciplinare consistente nella “Sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto per ter mesi, dal 30 aprile al 30 luglio 2026”; - del provvedimento di revoca del beneficio dell’idoneità alla Borsa di Studio ISU-OMISSIS-assegnato al Sig. -OMISSIS- dall’Università -OMISSIS- per l’anno accademico 2025-2026, comunicato via e-mail in data 07/05/2026; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ai predetti provvedimenti, compresa la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare prot. n. 0067016 del 16/02/2026, nonché di ogni atto comunque connesso al procedimento sanzionatorio, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto per tre mesi, nonché revoca dell'idoneità alla borsa di studio
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento disciplinare con cui l'università gli aveva imposto la sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto dal 30 aprile al 30 luglio 2026, nonché il provvedimento successivo di revoca del beneficio dell'idoneità alla borsa di studio per l'anno accademico 2025-2026 e gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia depositata dal ricorrente non era rituale, poiché non rispettava il termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. e non risultava notificata alla controparte. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse anche in assenza delle formalità prescritte per la rinuncia. La dichiarazione irrituale di rinuncia è stata ritenuta un qualificato e univoco argomento di prova del sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate, considerata la natura processuale della decisione e l'adesione dell'università alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
termine dilatorio di dieci giorni
La rinuncia al ricorso deve rispettare il termine dilatorio di dieci giorni e le formalità previste dalla disposizione; nel caso concreto tali requisiti non sono stati rispettati.
art. 84, comma 4, c.p.a.
consente al giudice, anche in assenza delle formalità prescritte dal medesimo articolo, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia irrituale può costituire, insieme al comportamento processuale delle parti, prova qualificata e univoca della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non conforme alle formalità e ai termini previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non produce necessariamente l'estinzione del giudizio, ma può costituire, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, un fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La dichiarazione irrituale di rinuncia, valutata unitamente al comportamento processuale delle parti, costituisce un qualificato argomento di prova del sopravvenuto difetto di interesse e giustifica la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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