Sentenza n. 633/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi, deducendo, con riferimento ai quesiti n. 4 e n. 6, l’erroneità della risposta ritenuta corretta dalla commissione, la correttezza della propria risposta e, quanto al quesito n. 6, l’ambiguità della domanda e la conseguente possibile plurima correttezza delle opzioni. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001 in materia di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, rinnovazione della correzione o della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti controversi. Nel corso del giudizio l’ASL ha riferito di avere investito la commissione di un riesame in autotutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il verbale della commissione del 16 marzo 2026 e la graduatoria aggiornata avessero integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente. La commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, rideterminando la graduatoria. In conseguenza della rettifica, la ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Il Collegio ha escluso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non è venuto meno l’interesse senza soddisfazione, ma la pretesa è stata integralmente realizzata dall’amministrazione. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico dell’ASL in applicazione della soccombenza virtuale, tenuto conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della complessità tecnica delle questioni e della definizione in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, in sede camerale.
art. 30 c.p.a.
ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Indicato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica proposta dalla ricorrente.
art. 12 d.P.R. 220/2001
Invocato dalla ricorrente per dedurre la violazione delle prescrizioni sull’anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali; la sentenza non esamina nel merito tale censura per l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 9 del bando di concorso
Individua in 14 punti la soglia per l’ammissione alla prova orale; la rettifica dei punteggi ha consentito alla ricorrente di raggiungerla.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sull’originaria impugnazione.
- La sopravvenuta rettifica del punteggio concorsuale che consenta al candidato precedentemente escluso di raggiungere la soglia di ammissione alla prova successiva integra una soddisfazione piena della pretesa e comporta la cessazione della materia del contendere, non la mera improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile delle censure, insieme alle circostanze concrete del giudizio, quali il riesame in autotutela, la serialità del contenzioso, la complessità tecnica e la durata del processo.
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