Sentenza del 05/06/2017 n. 2461 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CONTROLLO FORMALE - FINALITÀ - Operazione automatica di mero riscontro cartolare documenti allegati - Contestazione anche di aspetti controvertibili - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: è stato ritenuto illegittimo l'impiego del controllo formale per escludere le detrazioni sulla base di una valutazione giuridica controversa. Tali questioni devono essere esaminate nell'ambito di un'attività accertativa idonea, con adeguate garanzie procedimentali, e non mediante un controllo meramente automatizzato o documentale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'illegittimo utilizzo della procedura di controllo formale della dichiarazione per disconoscere la detraibilità delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico. Secondo la contestazione, il controllo formale avrebbe dovuto limitarsi a un mero riscontro cartolare della documentazione allegata, senza risolvere questioni controvertibili che richiedevano interpretazione e applicazione di principi giuridici.
Massime di principio
- Il controllo formale della dichiarazione deve limitarsi alla verifica documentale e aritmetica di dati e documenti, senza trasformarsi in un accertamento sostanziale.
- Quando la spettanza di una detrazione dipende dall'interpretazione di norme o dalla valutazione di aspetti giuridicamente controversi, l'Amministrazione non può risolvere la questione tramite il solo controllo formale.
- Il disconoscimento di agevolazioni fiscali per lavori edilizi o interventi di efficientamento energetico richiede un esame adeguato del merito e il rispetto delle garanzie proprie dell'attività di accertamento.
- La mera disponibilità o esibizione della documentazione non impedisce all'Amministrazione di contestare la detrazione, ma la contestazione deve essere effettuata con lo strumento procedurale appropriato.
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