Sentenza n. 9855/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - della determina n. 132 del 29.07.2024 notificata via pec in data 30.07.2024 avente ad oggetto: “Articolo 2 comma 2 d.P.R. 160/2010. Irricevibilità delle istanze protocolli nn. 18282/2020, 10462/2021 e 920/2023 volte all’ottenimento di un permesso di costruire con PUA. Presa d’atto del verbale della Commissione agraria del Comune di Anguillara Sabazia prot. n. 25330/2024 e chiusura del relativo procedimento”; - del verbale della Commissione agraria del 9.07.2024 notificato il 30.07.2024 che ha dichiarato l’assenza dei presupposti per il completamento dell’istruttoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale che ha dichiarato irricevibili e improcedibili tre istanze di PUA per la realizzazione di interventi edilizi e infrastrutturali in azienda agricola, nonché verbale della Commissione agraria comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determina comunale adottata in esecuzione di una precedente sentenza che aveva imposto al Comune di concludere espressamente il procedimento relativo a tre istanze di piano di utilizzazione aziendale presentate ai sensi dell’art. 57 della l.r. Lazio n. 38/1999. Il provvedimento aveva dichiarato le istanze irricevibili per mancata presentazione telematica tramite SUAP, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 160/2010, e comunque improcedibili per plurime ragioni: vizi nella presentazione delle istanze; presenza di fabbricati privi di titolo edilizio e interessati dagli interventi; incompatibilità della nuova struttura agrituristica con la disciplina del PTPR per il paesaggio agrario di valore; mancata produzione del bilancio aziendale ante e post intervento; mancato aggiornamento della documentazione relativa al fascicolo aziendale e alla qualifica di IAP. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 57 della l.r. Lazio n. 38/1999, sostenendo che la trasmissione telematica non fosse obbligatoria, nonché violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento, carenza e contraddittorietà della motivazione, atipicità ed elusività del provvedimento, violazione dei principi di collaborazione e buona fede, violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 20, commi 4 e 6, d.P.R. n. 380/2001, per omessa richiesta di integrazione documentale e omesso preavviso di rigetto. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento era plurimotivato e che il ricorso contestava in modo sostanziale soltanto la ragione relativa alla mancata trasmissione telematica, senza aggredire le autonome ragioni concernenti l’abusività dei fabbricati e l’incompatibilità della nuova edificazione agrituristica con il PTPR.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure relative alla mancata trasmissione telematica nella parte in cui contestavano una sola delle autonome rationes decidendi del provvedimento: anche l’eventuale accoglimento di tali censure non avrebbe prodotto l’annullamento dell’atto, che sarebbe rimasto sorretto dalle non contestate ragioni relative all’abusività dei fabbricati e all’incompatibilità urbanistico-paesaggistica della nuova struttura agrituristica. Le censure procedimentali sono state comunque esaminate e respinte. La violazione del termine di conclusione del procedimento non determina né la consumazione del potere amministrativo né l’illegittimità del provvedimento tardivo, trattandosi di termine ordinatorio in assenza di una diversa previsione normativa. È stata respinta anche la censura di atipicità ed elusione dell’obbligo di provvedere, poiché il Comune aveva adottato un provvedimento espresso, ampiamente motivato sulla base dell’istruttoria della Commissione agraria, e legittimamente aveva arrestato il procedimento per ragioni di economicità, essendo mancanti presupposti di legge per l’approvazione del progetto. Quanto all’omesso preavviso di rigetto, il TAR ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, ritenendo che l’esito fosse vincolato o comunque non modificabile, in ragione dell’illegittimità edilizia dei fabbricati e dell’incompatibilità della nuova edificazione agrituristica con l’art. 26 delle NTA del PTPR. I ricorrenti non avevano inoltre indicato elementi, neppure in giudizio, idonei a modificare il contenuto finale del provvedimento. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 57 l.r. Lazio n. 38/1999
Disciplina la presentazione e l’istruttoria del piano di utilizzazione aziendale e il ruolo della Commissione agraria comunale.
art. 2 d.P.R. n. 160/2010
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica
Il Comune ha utilizzato la disposizione per ritenere irricevibili le istanze presentate tramite il protocollo dell’ente anziché mediante il SUAP; il TAR non ha deciso nel merito la fondatezza autonoma di tale ratio, ritenendo inammissibili le relative censure per mancata contestazione delle ulteriori ragioni dell’atto.
art. 2 l. n. 241/1990
Il superamento del termine procedimentale, salvo diversa previsione normativa, non consuma il potere amministrativo e non rende illegittimo il provvedimento tardivo, poiché il termine è ordinatorio.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento richiamava e recepiva l’istruttoria e le plurime ragioni ostative individuate dalla Commissione agraria.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullabilità quando il provvedimento è vincolato o il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, purché non siano indicati elementi potenzialmente decisivi in senso contrario.
art. 26 NTA del PTPR Lazio
Per le aree qualificate come paesaggio agrario di valore, le strutture agrituristiche sono ammesse soltanto mediante recupero di manufatti esistenti e nei limiti degli ampliamenti previsti dalla normativa regionale; la nuova edificazione progettata è stata ritenuta incompatibile.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non ha condotto all’annullamento, essendo stata ritenuta legittima la definizione del procedimento sulla base di ragioni ostative adeguatamente istruite.
artt. 20, commi 4 e 6, d.P.R. n. 380/2001
Le censure riferite al procedimento per il permesso di costruire non hanno determinato l’annullamento dell’atto, anche perché il provvedimento era sorretto da autonome ragioni edilizie e paesaggistiche non contestate.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più rationes decidendi autonome e ciascuna è astrattamente sufficiente a giustificarlo, il ricorrente deve contestare specificamente tutte le ragioni fondanti; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre, per difetto di interesse, poiché l’eventuale annullamento parziale non eliminerebbe l’atto.
- Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo ha natura ordinatoria salvo che una disposizione espressa gli attribuisca natura perentoria; la sua scadenza non consuma il potere dell’amministrazione e non rende di per sé illegittimo il provvedimento adottato tardivamente.
- L’amministrazione può arrestare un procedimento volto all’approvazione di un progetto quando emergano, sulla base di un’istruttoria adeguata, presupposti di legge mancanti che rendano superflue le ulteriori fasi procedimentali; tale determinazione costituisce adempimento dell’obbligo di provvedere se è espressa e adeguatamente motivata.
- L’omesso preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità del provvedimento quando l’esito è vincolato o comunque non modificabile e il ricorrente non indica elementi di fatto o di diritto che, se introdotti nella fase partecipativa, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale.
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