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Direttiva 2014/32

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/32/UE rifonde e sostituisce la direttiva 2004/22/CE, armonizzando a livello UE i requisiti per gli strumenti di misura destinati alla messa a disposizione sul mercato e, se del caso, alla messa in servizio. Essa fissa requisiti essenziali di prestazione e sicurezza, prevede procedure di valutazione della conformità basate su moduli, disciplina marcatura CE e marcatura metrologica supplementare, e definisce obblighi puntuali per fabbricanti, importatori e distributori. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta se imporre l’uso degli strumenti per determinate funzioni di misura, ma impone il reciproco riconoscimento delle conformità ottenute e un quadro uniforme di vigilanza e salvaguardia.

Armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti di misura, con requisiti essenziali, procedure di valutazione della conformità e vigilanza del mercato

Ambito di applicazione

Si applica agli strumenti di misura nuovi immessi sul mercato dell’Unione, inclusi quelli prodotti nell’Unione e quelli importati da paesi terzi, nonché alle sottounità quando gli allegati specifici le contemplano. Copre tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza, e riguarda in particolare gli strumenti elencati negli allegati da III a XII: contatori dell’acqua, del gas, di energia elettrica attiva e termica, sistemi di misura per liquidi diversi dall’acqua, strumenti per pesare a funzionamento automatico, tassametri, misure materializzate, strumenti di misura della dimensione e analizzatori di gas di scarico. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nel prescrivere o meno l’uso degli strumenti per specifiche funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza, ordine pubblico, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura

La direttiva rifonde la disciplina UE sugli strumenti di misura, sostituendo la direttiva 2004/22/CE. Essa mira a garantire che gli strumenti immessi sul mercato offrano un elevato livello di affidabilità metrologica e di tutela degli interessi pubblici, assicurando al contempo la libera circolazione nel mercato interno.

Finalità e architettura della disciplina

La direttiva stabilisce requisiti essenziali per la progettazione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato e, quando pertinente, la messa in servizio degli strumenti di misura. La logica di fondo è quella della normativa di armonizzazione del prodotto: il risultato da raggiungere è fissato a livello UE, mentre agli Stati membri resta la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione copre gli strumenti di misura definiti negli allegati specifici da III a XII, inclusi:

  • contatori dell’acqua, del gas, di energia elettrica attiva e termica;
  • sistemi di misura per liquidi diversi dall’acqua;
  • strumenti per pesare a funzionamento automatico;
  • tassametri;
  • misure materializzate;
  • strumenti di misura della dimensione;
  • analizzatori di gas di scarico.

La disciplina si applica agli strumenti nuovi immessi sul mercato dell’Unione, anche se importati da paesi terzi, e si estende a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Le sottounità sono incluse quando gli allegati specifici prevedono requisiti ad hoc.

Facoltatività dell’uso e margine degli Stati membri

L’articolo 3 riconosce agli Stati membri la facoltà di prescrivere l’uso degli strumenti di misura per specifiche funzioni, quando giustificato da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza, ordine pubblico, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali. Se uno Stato membro non impone tale uso, deve comunicarne i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.

Requisiti essenziali e requisiti linguistici

L’articolo 6 rinvia ai requisiti essenziali dell’allegato I e agli allegati specifici di ciascuno strumento. Gli Stati membri possono imporre che le informazioni per l’uso corretto siano fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali sul proprio territorio.

Obblighi degli operatori economici

La direttiva struttura in modo dettagliato gli obblighi lungo la catena di fornitura.

Fabbricante

Il fabbricante deve:

  • progettare e fabbricare strumenti conformi ai requisiti essenziali;
  • predisporre la documentazione tecnica;
  • eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;
  • redigere la dichiarazione di conformità UE;
  • apporre la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare;
  • conservare documentazione e dichiarazione per 10 anni;
  • garantire la produzione in serie conforme;
  • identificare lo strumento e indicare nome e indirizzo di contatto;
  • fornire istruzioni e informazioni in lingua comprensibile.

Se il fabbricante ritiene che uno strumento non sia conforme o presenti un rischio, deve adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità competenti.

Rappresentante autorizzato

Il rappresentante autorizzato può svolgere solo i compiti espressamente conferiti dal mandato; non può assumere gli obblighi sostanziali di progettazione o di redazione della documentazione tecnica.

Importatore

L’importatore deve verificare, prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, che il fabbricante abbia eseguito la corretta valutazione della conformità e che lo strumento rechi marcature, documenti e istruzioni richiesti. Deve inoltre apporre i propri recapiti sul prodotto, conservare la dichiarazione di conformità UE per 10 anni, garantire l’integrità dello strumento durante magazzinaggio e trasporto e cooperare con le autorità in caso di rischio.

Distributore

Il distributore deve agire con dovuta diligenza, controllare la presenza delle marcature e della documentazione e non mettere a disposizione strumenti di cui sappia o abbia motivo di ritenere la non conformità. Anche per il distributore valgono obblighi di corretta conservazione, misure correttive, ritiro/richiamo e cooperazione con le autorità.

Equiparazione a fabbricante

Chi immette sul mercato uno strumento con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica uno strumento in modo da incidere sulla conformità, è considerato fabbricante ai fini della direttiva e ne assume integralmente gli obblighi.

Tracciabilità nella catena di fornitura

Gli operatori economici devono essere in grado di indicare, su richiesta delle autorità di vigilanza, i fornitori e i clienti degli strumenti di misura e conservare tali informazioni per 10 anni. La tracciabilità è concepita come strumento centrale di vigilanza del mercato.

Presunzione di conformità e ruolo delle norme armonizzate

L’articolo 14 attribuisce presunzione di conformità agli strumenti conformi a norme armonizzate o a parti di esse, oppure a parti di documenti normativi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva lascia tuttavia al fabbricante la libertà di scegliere soluzioni tecniche diverse, purché siano rispettati i requisiti essenziali.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano la pubblicazione e il ritiro dei riferimenti dei documenti normativi, con coinvolgimento della Commissione e procedure di comitato.

Valutazione della conformità

L’articolo 17 rimette al fabbricante la scelta tra le procedure di valutazione indicate negli allegati specifici, costruite sui moduli dell’allegato II. La struttura è modulare e comprende, a seconda degli strumenti, combinazioni di controllo interno della produzione, esame UE del tipo, conformità al tipo, verifica del prodotto, garanzia della qualità e controlli casuali.

La documentazione tecnica, prevista dall’articolo 18, deve descrivere in modo intelligibile progettazione, fabbricazione e funzionamento e contenere, tra l’altro, disegni, analisi dei rischi, descrizione dei software critici, risultati delle prove e riferimenti alle norme armonizzate o alle specifiche alternative adottate.

La dichiarazione di conformità UE, disciplinata dall’articolo 19 e dall’allegato XIII, deve essere aggiornata, tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato e, se applicabile, può coprire più atti UE in un’unica dichiarazione.

Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare

La conformità è attestata dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare. Quest’ultima è costituita dalla lettera maiuscola “M” e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione, inserite in un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE. La marcatura e l’eventuale numero dell’organismo notificato devono essere apposti in modo visibile, leggibile e indelebile, prima dell’immissione sul mercato.

Organismi notificati

La direttiva dedica un ampio capo alla notifica degli organismi di valutazione della conformità. Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile della valutazione, della notifica e della sorveglianza; possono avvalersi dell’organismo nazionale di accreditamento.

Gli organismi notificati devono essere terzi, indipendenti, competenti, imparziali e coperti da assicurazione di responsabilità civile, salvo copertura pubblica. Devono disporre di personale qualificato, procedure adeguate e mezzi per svolgere i compiti notificati. Sono previste regole su subappalto, affiliate, organismi interni accreditati, notifiche elettroniche, numeri identificativi, controllo delle modifiche, ricorsi e coordinamento settoriale a livello UE.

Vigilanza del mercato e salvaguardia

L’articolo 41 rinvia integralmente al regolamento (CE) n. 765/2008 per vigilanza del mercato e controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi. Se uno strumento presenta un rischio, le autorità effettuano una valutazione completa, impongono le misure correttive e, se necessario, notificano la Commissione e gli altri Stati membri.

La procedura di salvaguardia dell’Unione, agli articoli 42 e 43, consente alla Commissione di stabilire con atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata. Se il prodotto è conforme ma rischioso, si applica l’articolo 44; se vi è non conformità formale, si applica l’articolo 45.

Atti delegati, esecuzione e comitato

La Commissione è assistita da un comitato per gli strumenti di misura ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. È inoltre abilitata ad adottare atti delegati per aggiornare gli allegati specifici rispetto a errori massimi tollerati, classi di accuratezza, condizioni nominali, valori critici di variazione e disturbi, con delega quinquennale a decorrere dal 18 aprile 2014.

Sanzioni, transizione, recepimento e abrogazione

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche penali per violazioni gravi.

Sul piano transitorio, gli strumenti immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 in conformità della direttiva 2004/22/CE possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e/o messi in servizio, e i certificati rilasciati ai sensi della precedente direttiva restano validi. La direttiva 2004/22/CE è abrogata dal 20 aprile 2016.

Il termine di recepimento è fissato al 19 aprile 2016; gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento dal 20 aprile 2016. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.

Allegato I: requisiti essenziali generali

L’allegato I definisce il quadro tecnico generale per tutti gli strumenti coperti. I requisiti riguardano, tra l’altro:

  • errori massimi tollerati in condizioni nominali e in presenza di disturbi;
  • riproducibilità, ripetibilità, sensibilità e durabilità;
  • affidabilità e protezione contro l’alterazione;
  • informazioni da apporre sullo strumento e da fornire all’utente;
  • indicazione del risultato e, quando rilevante, registrazione durevole;
  • facilità di valutazione della conformità.

L’allegato specifica inoltre classi ambientali climatiche, meccaniche ed elettromagnetiche, requisiti di resistenza ai disturbi, e criteri generali di sicurezza metrologica.

Allegati specifici: disciplina per categorie di strumenti

Gli allegati da III a XII contengono requisiti settoriali dettagliati, classi di accuratezza, errori massimi tollerati, condizioni nominali di funzionamento, classi ambientali, prove di durabilità, requisiti di idoneità e opzioni di messa in servizio. Ogni allegato individua altresì le procedure di valutazione della conformità ammissibili.

Tra i profili più rilevanti per gli operatori:

  • i contatori dell’acqua e del gas prevedono soglie di errore differenziate per portata e temperatura, con particolare attenzione alla durabilità e all’immunità elettromagnetica;
  • i contatori di energia elettrica attiva e termica introducono classi di accuratezza, requisiti di stabilità e di comportamento in presenza di disturbi;
  • i sistemi di misura per liquidi diversi dall’acqua disciplinano anche conversioni, densità, temperatura e pressione, con specifiche su distributori di carburante e vendita diretta;
  • gli strumenti per pesare a funzionamento automatico sono articolati per categorie, classi di accuratezza e tipi di strumento, con requisiti distinti per selezionatrici ponderali, riempitrici, totalizzatori e pese a ponte ferroviarie;
  • i tassametri richiedono funzioni protette, calcolo tariffario, totalizzatori non azzerabili e resistenza a alterazioni e interferenze;
  • le misure materializzate e gli strumenti di misura della dimensione hanno requisiti geometrici e di accuratezza specifici;
  • gli analizzatori di gas di scarico hanno classi di prestazione, tempi di risposta, limiti di errore per CO, CO2, HC, O2 e λ, oltre a requisiti di automazione della calibrazione e di immunità ai disturbi.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva rileva soprattutto sotto tre profili:

  • conformità di prodotto e responsabilità della filiera, con obblighi documentali e di tracciabilità;
  • gestione della valutazione della conformità e dei rapporti con organismi notificati;
  • pianificazione di recepimento nazionale, transizione degli stock e verifiche metrologiche nei settori regolati.

La direttiva impone un quadro uniforme ma lascia agli Stati membri margini selettivi soprattutto sulla prescrizione dell’uso degli strumenti e su alcune condizioni locali di messa in servizio, senza incidere sulla validità transfrontaliera della conformità ottenuta secondo le regole armonizzate.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce i requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio per le funzioni di misura di cui all’articolo 3, paragrafo 1. I considerando chiariscono che la direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici e il funzionamento del mercato interno, nel quadro della rifusione della direttiva 2004/22/CE.

Ambito di applicazione e facoltatività dell’uso

L’articolo 2 elenca gli strumenti disciplinati negli allegati specifici da III a XII. L’articolo 3 consente agli Stati membri di prescrivere l’utilizzo degli strumenti per le funzioni di misura quando lo ritengano giustificato per motivi di interesse pubblico; se non lo fanno, devono comunicarne i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.

Definizioni chiave

L’articolo 4 definisce, tra l’altro, strumento di misura, sottounità, controlli metrologici legali, documento normativo, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, valutazione della conformità, richiamo, ritiro e marcatura CE.

Requisiti essenziali e regole linguistiche

L’articolo 6 dispone che lo strumento di misura debba conformarsi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e all’allegato specifico pertinente. Gli Stati membri possono esigere che le informazioni di cui al punto 9 dell’allegato I o agli allegati specifici siano fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali nel proprio territorio.

Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

L’articolo 7 vieta agli Stati membri di ostacolare, per motivi fondati sulla direttiva, la commercializzazione e/o messa in servizio degli strumenti conformi. Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per assicurare che siano immessi o messi in servizio solo strumenti conformi; possono inoltre imporre condizioni climatiche locali, classi di accuratezza specifiche e consentire l’esposizione di strumenti non conformi alle fiere solo se chiaramente segnalati come tali.

Obblighi del fabbricante

L’articolo 8 impone al fabbricante di progettare e fabbricare strumenti conformi, predisporre la documentazione tecnica, eseguire o far eseguire la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. Il fabbricante conserva documentazione tecnica e dichiarazione per 10 anni, garantisce la conformità della produzione in serie, identifica il prodotto, indica i propri recapiti e fornisce istruzioni nella lingua richiesta dallo Stato membro.

Rappresentante autorizzato

L’articolo 9 consente al fabbricante di nominare un rappresentante autorizzato mediante mandato scritto, ma non può delegargli gli obblighi essenziali di progettazione e di redazione della documentazione tecnica. Il rappresentante può, tra l’altro, conservare la dichiarazione e la documentazione per 10 anni e cooperare con le autorità.

Obblighi di importatori e distributori

Gli articoli 10 e 11 disciplinano la catena di fornitura: l’importatore deve immettere sul mercato solo strumenti conformi e verificare che la valutazione della conformità sia stata eseguita, che la marcatura e la documentazione siano presenti e che il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi di identificazione e contatto. Il distributore deve agire con diligenza, verificare la presenza delle marcature e dei documenti, e non rendere disponibile lo strumento se sa o dovrebbe sapere che non è conforme. Entrambi devono garantire corretta conservazione e trasporto, adottare misure correttive, ritirare o richiamare gli strumenti non conformi e informare le autorità in caso di rischio.

Equiparazione a fabbricante

L’articolo 12 stabilisce che importatore o distributore è considerato fabbricante quando immette sul mercato uno strumento con il proprio nome o marchio commerciale o lo modifica in modo da incidere sulla conformità; in tal caso assume tutti gli obblighi del fabbricante.

Tracciabilità degli operatori economici

L’articolo 13 impone agli operatori economici di indicare alle autorità, su richiesta, chi ha fornito loro gli strumenti e a chi li hanno forniti, e di poter conservare tali informazioni per 10 anni.

Presunzione di conformità

L’articolo 14 riconosce la presunzione di conformità per gli strumenti conformi a norme armonizzate o a parti di esse, nonché a parti di documenti normativi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il fabbricante può scegliere soluzioni tecniche diverse, ma per beneficiare della presunzione deve applicare correttamente le norme o i documenti pertinenti. L’articolo 15 disciplina la pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi, mentre l’articolo 16 regola il loro ritiro o la loro pubblicazione con limitazioni.

Procedure di valutazione della conformità

L’articolo 17 prevede che il fabbricante scelga tra le procedure di valutazione elencate negli allegati specifici, strutturate secondo i moduli dell’allegato II. La direttiva ammette moduli di controllo interno della produzione, esame UE del tipo, conformità al tipo, verifica del prodotto, garanzia qualità e combinazioni con controlli casuali o esame del progetto, con adattamenti per la metrologia legale.

Documentazione tecnica, dichiarazione UE e marcature

Gli articoli 18 e 19 disciplinano il contenuto minimo della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità UE. L’articolo 20 richiede la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; l’articolo 21 ne definisce la struttura, includendo la lettera M e le ultime due cifre dell’anno. L’articolo 22 regola l’apposizione visibile, leggibile e indelebile, il numero dell’organismo notificato quando intervenga nel controllo della produzione e il divieto di usare la marcatura in modo improprio.

Organismi notificati e autorità di notifica

Gli articoli 23-40 disciplinano la notifica degli organismi di valutazione della conformità, le autorità notificanti, i requisiti di indipendenza, competenza, assicurazione e riservatezza, la domanda e la procedura di notifica, i numeri di identificazione, le modifiche e i ricorsi avverso le decisioni. Sono previsti presunzione di conformità degli organismi accreditati, possibilità di subappalto con responsabilità piena dell’organismo notificato, organismi interni accreditati per moduli specifici e coordinamento europeo tra organismi notificati.

Vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia

L’articolo 41 rinvia al regolamento (CE) n. 765/2008 per vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in ingresso. Gli articoli 42-45 disciplinano la procedura nazionale per strumenti che presentano rischio, la procedura di salvaguardia dell’Unione, gli strumenti conformi ma rischiosi e la non conformità formale. Le autorità possono imporre misure correttive, ritiro o richiamo; la Commissione decide con atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata e, se il rischio deriva da carenze di norme armonizzate o documenti normativi, si attivano le relative procedure UE.

Comitato, atti delegati ed esecuzione

L’articolo 46 istituisce il comitato per gli strumenti di misura ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 47 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati specifici degli strumenti, con riferimento a errori massimi tollerati, classi di accuratezza, condizioni di funzionamento nominali, valori critici di variazione e disturbi. L’articolo 48 prevede delega quinquennale dal 18 aprile 2014, proroga tacita, revoca e diritto di obiezione del Parlamento e del Consiglio.

Sanzioni e disposizioni transitorie

L’articolo 49 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, eventualmente anche penali per violazioni gravi. L’articolo 50 contiene un regime transitorio per gli strumenti immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 ai sensi della direttiva 2004/22/CE e mantiene la validità dei certificati rilasciati ai sensi di tale direttiva. L’articolo 52 abroga la direttiva 2004/22/CE dal 20 aprile 2016, salve le disposizioni transitorie e le date di applicazione, mentre l’articolo 51 fissa il recepimento entro il 19 aprile 2016 e l’applicazione dal 20 aprile 2016.

Come è indicizzato

Materiemetrologia legalelibera circolazione dei prodottivigilanza del mercatosicurezza dei prodottiprotezione dei consumatori

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