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Sentenza

Sentenza n. 2423/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 408/2024

Giustizia amministrativa202504192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 408/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 408/2024, notificata al Ministero il 16 aprile 2024 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, relativamente al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in particolare perché la sentenza del giudice ordinario non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato dotato delle competenze necessarie. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto necessario per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015

    La norma è richiamata quale fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.

  • d.P.R. n. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere determinati e liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio nell'esecuzione dell'incarico commissariale.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività risulti documentata e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e l'accettazione dell'incarico ha natura intrinsecamente obbligatoria; l'incarico non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese processuali sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente secondo il principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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