Cassazione Penale, Sentenza n. 20170/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che revocava la sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza irrevocabile del 11 ottobre 2022, per il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio consistente nel pagamento di euro 500,00 entro tre mesi dal passaggio in giudicato. La difesa ha contestato che il mancato pagamento dipendesse da ragioni oggettive legate alle precarie condizioni di salute del difensore di fiducia, che avrebbero impedito la tempestiva comunicazione dell'obbligo, e ha inoltre affermato che la somma era stata comunque versata tramite vaglia postale il 23 ottobre 2024.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen., poiché il pagamento non era stato effettuato entro il termine previsto e le contestate condizioni di salute del difensore sono state comunicate in epoca successiva al passaggio in giudicato e non dimostravano un impedimento assoluto perdurante nel termine utile. Inoltre il versamento effettuato il 23 ottobre 2024 è stato considerato tardivo e incompleto, essendo mancanti gli interessi espressamente indicati nella sentenza irrevocabile. Conseguentemente è stata confermata la revoca del beneficio e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale della pena opera ex iure quando il condannato non adempie alla condizione imposta (ad es. obbligo risarcitorio) nel termine stabilito; rilevano solo la sopravvenuta impossibilità di adempiere se provata.
artt. 48 e 479 cod. pen.
Norme che individuano il reato e la relativa normativa applicata nella sentenza di condanna alla base della sospensione condizionale.
Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023 (Lattanzi)
"In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, 'ex iure', del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere."
Principio consolidato: il decorso del termine per l'adempimento rende inefficaci le vicende successive dell'obbligazione civile ai fini del mantenimento del beneficio, salvo prova di impossibilità sopravvenuta.
Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019 (Peron)
"Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato..."
Il giudice deve valutare le condizioni economiche del condannato prima di subordinare la sospensione a un obbligo risarcitorio; tale valutazione è particolarmente necessaria se vi sono elementi che suggeriscono l'incapacità di sopportare l'onere.
Massime di principio
- La mancata esecuzione dell'obbligo risarcitorio entro il termine fissato determina, di regola, la revoca automatica della sospensione condizionale della pena, salvo prova di una impossibilità sopravvenuta ad adempiere.
- Le difficoltà o impedimenti del difensore non sono rilevanti se non provati come assoluti e se non concernenti il periodo utile per adempiere; le contestazioni devono essere documentate e tempestive.
- Un pagamento effettuato dopo il decorso del termine non evita la revoca se tardivo o incompleto; è necessario adempiere integralmente, compresi interessi e accessori indicati nella sentenza.
- Chi si trova nella situazione deve provare entro il termine utile l'impossibilità di pagare o richiedere prima del decorso del termine misure alternative (dilazione, sospensione, istanza al giudice), fornendo adeguata documentazione sulle condizioni economiche o di impedimento.
- Al giudice che impone la condizione risarcitoria è richiesto di valutare le condizioni economiche del condannato al momento della concessione della sospensione; se sussistono dubbi sulla capacità di far fronte all'onere, si dovrebbe modulare la condizione o richiedere garanzie alternative.
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