Direttiva 2013/28
Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013 , recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/28/UE modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, aggiornando l’elenco delle esenzioni al divieto di impiego di determinate sostanze pericolose nei veicoli. La modifica riguarda soprattutto il piombo, con proroghe e precisazioni per numerose applicazioni tecniche, oltre a confermare alcune esenzioni per mercurio, cromo esavalente e cadmio. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, con aggiornamento e proroga di alcune esenzioni dal divieto di uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli immessi sul mercato nell’Unione e ai relativi pezzi di ricambio, limitatamente ai materiali e componenti disciplinati dalla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. Incide in particolare sulle esenzioni elencate nell’allegato II per l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente. Rileva anche per i veicoli omologati prima di determinate date e per i pezzi di ricambio destinati a tali veicoli; sono previste note specifiche su concentrazioni massime, riutilizzo di parti già sul mercato e alcune esclusioni puntuali.
Direttiva 2013/28/UE: modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso
La direttiva interviene sulla disciplina delle sostanze pericolose nei veicoli fuori uso, aggiornando l’elenco delle esenzioni dal divieto di impiego di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente. Il provvedimento si fonda sul riesame tecnico-scientifico delle sostanze e prende atto che, per alcune applicazioni, alternative sostitutive non sono ancora disponibili oppure non risultano pienamente praticabili.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2000/53/CE vieta, in linea generale, l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. L’allegato II di tale direttiva individua però le eccezioni al divieto, consentendo in determinati casi la presenza delle sostanze in ragione di specifiche esigenze tecniche e industriali. La direttiva 2013/28/UE modifica proprio tale allegato, sostituendolo integralmente.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i materiali e componenti dei veicoli disciplinati dalla direttiva 2000/53/CE, con particolare attenzione ai veicoli omologati o immessi sul mercato in date specifiche e ai relativi pezzi di ricambio. Le esenzioni operate dall’allegato aggiornato si applicano soltanto alle ipotesi espressamente elencate e, in molti casi, sono limitate temporalmente ai veicoli omologati prima di una certa data o ai pezzi di ricambio destinati a tali veicoli.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
Esenzioni per il piombo: principali aggiornamenti
L’allegato II aggiornato disciplina in modo puntuale numerose esenzioni relative al piombo. Tra le principali:
- acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato con contenuto di piombo pari o inferiore allo 0,35% in peso;
- lamiera di acciaio galvanizzato di continuo con contenuto di piombo pari o inferiore allo 0,35% in peso, per veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e relativi pezzi di ricambio;
- alluminio destinato a lavorazione meccanica con tenore di piombo fino al 2% in peso e altre leghe di alluminio con soglie ridotte, con alcune esenzioni limitate ai pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima di specifiche date;
- leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo;
- cuscinetti e pistoni, con differenti regole per i pezzi di ricambio e per l’impiego nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento;
- varie tipologie di saldature, comprese quelle per componenti elettrici ed elettronici, per applicazioni elettriche su vetro e per saldature ad alta temperatura di fusione;
- sedi di valvole, inneschi pirotecnici e materiali termoelettrici contenenti piombo utilizzati per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico.
Esenzioni per cromo esavalente, mercurio e cadmio
Per il cromo esavalente, l’allegato conferma esenzioni per rivestimenti anticorrosione e per specifici insiemi di dadi e bulloni dei telai, oltre a un caso particolare relativo ai sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper, entro lo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante e solo ove non siano praticabili altre tecnologie di refrigerazione disponibili sul mercato e non vi siano effetti negativi su ambiente, salute e sicurezza dei consumatori.
Per il mercurio, le esenzioni riguardano le lampade a luminescenza per proiettori e i tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti, con riferimento ai veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e ai relativi pezzi di ricambio.
Per il cadmio, è prevista un’esenzione per gli accumulatori per veicoli elettrici, limitata ai pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008.
Limiti, note applicative e riesami
L’allegato contiene alcune note di sistema rilevanti per l’interpretazione operativa:
- è ammessa una concentrazione massima dello 0,1% in peso, per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio, e dello 0,01% per il cadmio;
- è ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, poiché il riutilizzo non è considerato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE;
- ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati a veicoli immessi sul mercato anteriormente a tale data non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Alcune esenzioni sono assoggettate a riesame: una parte nel 2014, un’altra nel 2015. Per talune voci, inoltre, è prevista la possibile rimozione dell’esenzione se, in combinazione con altre voci collegate, viene superata una soglia media di 60 grammi per veicolo; ai fini di tale calcolo non si considerano i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, tenuti a recepire la modifica nell’ordinamento nazionale entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva 2000/53/CE con il testo allegato alla direttiva 2013/28/UE. L’effetto sostanziale è l’aggiornamento delle esenzioni dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE per piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Il paragrafo 2 richiede inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Proroga e dettaglio delle esenzioni per il piombo
L’allegato aggiornato contiene numerose esenzioni per l’uso del piombo in leghe, saldature, componenti elettrici/elettronici, inneschi pirotecnici e materiali termoelettrici. Tra le principali: acciaio e acciaio galvanizzato con tenore di piombo fino allo 0,35%; alluminio e leghe di rame entro soglie percentuali specifiche; cuscinetti e pistoni; saldature in applicazioni elettriche su vetro, con proroga fino al 1o gennaio 2016 per veicoli omologati prima di tale data e per i pezzi di ricambio; altri casi con scadenze differenziate al 1o gennaio 2011, 2013, 2015, 2016 o 2019 a seconda della voce.
Esenzioni per cromo esavalente, mercurio e cadmio
Sono confermate esenzioni per cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosione e in specifici sistemi di raffreddamento dei camper; per mercurio nelle lampade a luminescenza per proiettori e nei tubi fluorescenti del quadro strumenti, con riferimento ai veicoli omologati prima del 1o luglio 2012; per cadmio negli accumulatori per veicoli elettrici destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008.
Note, limiti quantitativi e riesami
Le note dell’allegato stabiliscono una concentrazione massima generale dello 0,1% in peso per materiale omogeneo per piombo, cromo esavalente e mercurio, e dello 0,01% per il cadmio. È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, poiché il riutilizzo non rientra nel divieto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Alcune esenzioni sono soggette a riesame nel 2014 o nel 2015 e alcune possono essere rimosse al superamento di una soglia media di 60 grammi per veicolo, con esclusione dei dispositivi elettronici non installati dal fabbricante in linea di produzione.
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