Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2013/27

Direttiva 2013/27/UE della Commissione, del 17 maggio 2013 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorfenapir come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per inserire il clorfenapir nell’allegato I, consentendone l’utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. L’iscrizione è accompagnata da condizioni molto specifiche di autorizzazione, volte a gestire i rischi per la salute umana e per l’ambiente, soprattutto per gli usi professionali e industriali. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30 aprile 2014 e applicarle dal 1° maggio 2015.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il clorfenapir nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi di tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, chiamati a recepire le modifiche alla direttiva 98/8/CE e a disciplinare l’autorizzazione dei biocidi contenenti clorfenapir per il tipo di prodotto 8. L’ambito materiale riguarda i preservanti del legno; l’iscrizione concerne esclusivamente l’uso come prodotto di tipo 8 e prevede specifiche condizioni di autorizzazione, incluse limitazioni per uso professionale/industriale e restrizioni per il trattamento del legno destinato all’esterno. Sono richiamati scenari di esposizione e usi non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale, per i quali gli Stati membri devono effettuare valutazioni aggiuntive.

Iscrizione del clorfenapir nei biocidi di tipo 8

La direttiva 2013/27/UE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il clorfenapir nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. L’intervento deriva dalla valutazione effettuata nell’ambito del programma di esame dei principi attivi previsto dalla normativa sui biocidi e mira a consentire l’immissione sul mercato, ma solo entro limiti e condizioni rigorosi legati alla tutela della salute umana e dell’ambiente.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la valutazione del clorfenapir è stata svolta sulla base del programma decennale previsto dalla direttiva 98/8/CE e del regolamento (CE) n. 1451/2007, con relazione presentata dal Portogallo quale Stato membro relatore. La Commissione ha ritenuto che i prodotti contenenti clorfenapir per preservanti del legno possano soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma ha anche evidenziato che non tutti gli usi e gli scenari di esposizione sono stati esaminati a livello unionale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno contenenti clorfenapir. L’iscrizione nell’allegato I non equivale a un’autorizzazione generalizzata: gli Stati membri, nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono valutare anche usi o scenari di esposizione non rappresentativamente considerati nella valutazione unionale, nonché i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali interessati.

Contenuto dell’iscrizione nell’allegato I

Nell’allegato I viene inserita la voce n. 65 relativa al clorfenapir, identificato con la denominazione IUPAC 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile e con numero CAS 122453-73-0. Il grado minimo di purezza del principio attivo è fissato a 940 g/kg. La data di iscrizione è il 1° maggio 2015 e la scadenza dell’iscrizione è il 30 aprile 2025.

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3

La voce inserita nell’allegato indica come termine ordinario per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE il 30 aprile 2017. La nota a piè di pagina precisa che:

  • per prodotti contenenti più principi attivi soggetti all’articolo 16, paragrafo 2, il termine è quello applicabile all’ultimo principio attivo iscritto;
  • se la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine e una domanda completa di riconoscimento reciproco è stata presentata entro 60 giorni dalla prima autorizzazione, il termine è portato a 120 giorni dalla ricezione della domanda completa;
  • se uno Stato membro propone di derogare al riconoscimento reciproco ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine è portato a 30 giorni dalla decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.

Condizioni specifiche di autorizzazione

La direttiva impone agli Stati membri di subordinare le autorizzazioni a condizioni precise. In particolare:

  • devono essere istituite procedure operative sicure per gli utilizzatori industriali o professionali;
  • deve essere imposto l’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati, salvo prova che i rischi siano ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;
  • i prodotti non devono essere autorizzati per utilizzatori non professionali, salvo prova di un livello di rischio accettabile;
  • etichette e, se del caso, schede di sicurezza devono indicare che l’applicazione industriale o professionale avvenga in un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con sistemi di contenimento, che il legno trattato sia immediatamente conservato su tali sostegni per evitare lo scolo diretto di residui e che gli scoli derivanti dall’applicazione siano raccolti per riutilizzo o smaltimento;
  • i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento del legno destinato all’esterno, salvo che siano forniti dati sufficienti a dimostrare il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente con misure appropriate di mitigazione del rischio.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 30 aprile 2014 e applicarle dal 1° maggio 2015. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Effetti pratici per gli operatori

Per i professionisti del settore biocidi, la direttiva apre la possibilità di autorizzare prodotti a base di clorfenapir per preservanti del legno, ma solo entro un quadro molto restrittivo. In concreto, gli operatori devono considerare sin dalla fase di dossier i limiti di uso professionale/industriale, le misure di contenimento ambientale, gli obblighi di etichettatura e l’eventuale impossibilità di impiego per legno destinato all’esterno, salvo specifica dimostrazione di conformità ai requisiti europei.

Disposizioni principali

Iscrizione del clorfenapir nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva. Nell’allegato è inserita la voce n. 65 relativa al clorfenapir, con denominazione IUPAC 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile, numero CAS 122453-73-0, purezza minima 940 g/kg, data di iscrizione 1° maggio 2015, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, del 30 aprile 2017 e scadenza dell’iscrizione al 30 aprile 2025.

Ambito tecnico e tipo di prodotto

L’iscrizione riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 8, preservanti del legno. La valutazione unionale non ha coperto tutti gli usi e scenari di esposizione; perciò gli Stati membri devono valutare, in sede di autorizzazione, gli usi o scenari non esaminati rappresentativamente e i relativi rischi per popolazione e comparti ambientali.

Condizioni di autorizzazione per la salute umana

Gli Stati membri devono garantire che le autorizzazioni siano soggette a condizioni specifiche: istituzione di procedure operative sicure per gli utilizzatori industriali o professionali, uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, e autorizzazione limitata agli usi professionali o industriali, salvo prova che i rischi possano essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi. Le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono riportare tali condizioni.

Condizioni di autorizzazione per la protezione dell’ambiente

Per ridurre i rischi ambientali, l’applicazione industriale o professionale deve avvenire in un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui su suolo o acque; gli eventuali scoli devono essere raccolti per riutilizzo o smaltimento. La direttiva richiede inoltre che il trattamento del legno destinato all’esterno non sia autorizzato, salvo dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI, eventualmente con misure di mitigazione del rischio.

Obblighi degli Stati membri in sede di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 aprile 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1° maggio 2015 e devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiambientesalute pubblicasicurezza dei prodottimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.