Sentenza n. 44/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento - del silenzio-inadempimento, ovvero l’inerzia serbati dal Comune di Adelfia (BA), sull’istanza del 8.10.2024, notificata il successivo 9.10.2024, con la quale il ricorrente ha invitato l’ente territoriale a provvedere al completamento della strada di via Caduti del lavoro entro n. 30 giorni dalla relativa comunicazione; - nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di riscontrare l’istanza e indi di procedere al completamento della predetta strada, con ogni conseguente statuizione di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza volta al completamento del tratto di via Caduti del lavoro prospiciente l’immobile del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del Comune di Adelfia rispetto all’istanza dell’8 ottobre 2024, notificata il 9 ottobre 2024, con cui aveva chiesto il completamento della strada di via Caduti del lavoro entro trenta giorni. Ha dedotto di essere proprietario di una villetta realizzata in forza del permesso di costruire n. 47 del 17 dicembre 2007, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione, e di avere ceduto gratuitamente terreni destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. La strada, prevista dal piano e realizzata nei tratti nord e sud, era rimasta incompleta nella porzione prospiciente la sua abitazione, con difficoltà di accesso e compromissione del godimento della proprietà. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di avere già sollecitato il Comune con missiva del 21 ottobre 2022 e che, con nota PEC del 14 dicembre 2022, il responsabile comunale aveva comunicato l’acquisizione di un preventivo per la realizzazione del prolungamento stradale. Nonostante il successivo decorso di circa due anni e la nuova diffida, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento né fornito riscontro. L’Amministrazione non si è costituita e non ha depositato gli atti del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo concreto dell’Amministrazione di provvedere e un’inerzia qualificata rispetto a una valida istanza. L’obbligo del Comune è stato ricondotto al nesso tra il permesso di costruire e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, previsto dall’art. 12 d.P.R. 380/2001, nonché alle precedenti iniziative amministrative e alla nota comunale del 14 dicembre 2022, che attestava l’avvio delle attività preparatorie per il prolungamento della strada. Il giudice ha quindi ordinato al Comune di completare le attività amministrative e le opere necessarie alla realizzazione del tratto stradale entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., è stato nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Bari, o un funzionario delegato, destinato a insediarsi su impulso della parte interessata in caso di ulteriore inerzia e a provvedere entro i successivi sessanta giorni, con oneri a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’ipotesi di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale, con successivo intervento su impulso della parte interessata.
art. 12 d.P.R. 380/2001
Collega il rilascio del permesso di costruire alla realizzazione o alla previsione di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, fondando uno specifico obbligo dell’amministrazione rispetto a tali opere.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile quando ricorrono congiuntamente un obbligo concreto dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso e un’inerzia qualificata a fronte di una valida istanza del privato.
- L’obbligo di provvedere può derivare da una norma di legge o di regolamento, da un precedente atto amministrativo oppure, in particolari fattispecie, dai principi informatori dell’azione amministrativa quando ragioni di giustizia impongano l’adozione di un provvedimento.
- Il collegamento stabilito dall’art. 12 d.P.R. 380/2001 tra permesso di costruire e opere di urbanizzazione primaria può fondare uno specifico obbligo del Comune di attivarsi per la realizzazione delle opere previste, ove la loro esecuzione sia rimasta incompleta e incida sulla posizione differenziata del proprietario.
- Accertato il silenzio illegittimo, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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