Sentenza del 10/02/2015 n. 299 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - contraddittorio - processo vernale di constatazione - termine dilatorio di sessanta giorni - necessità - sussiste - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla conclusione delle operazioni istruttorie, che devono risultare da un processo verbale sottoscritto e consegnato al contribuente. La regola si applica anche alle attività svolte presso la sede dell'Ufficio tributario e non soltanto alle verifiche effettuate presso il contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000. La questione riguarda il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra la conclusione delle operazioni istruttorie e l'emissione dell'avviso, nonché l'assenza o l'omessa consegna del processo verbale di constatazione relativo alle attività svolte presso l'Ufficio tributario. Secondo il principio affermato, l'obbligo di redigere e consegnare il verbale non riguarda soltanto le verifiche esterne concluse presso la sede del contribuente, ma anche gli atti istruttori compiuti negli uffici dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
termine dilatorio di sessanta giorni
La norma tutela il contraddittorio preventivo imponendo, dopo la conclusione delle operazioni di verifica documentate in un processo verbale, il decorso di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, salvo particolari ragioni di urgenza. L'obbligo riguarda anche le attività istruttorie svolte presso l'Ufficio tributario, non solo quelle eseguite presso la sede del contribuente.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di sessanta giorni si applica quando l'Amministrazione conclude attività istruttorie che devono essere formalizzate in un processo verbale di constatazione o in un verbale delle operazioni svolte.
- Non è decisivo il luogo in cui si svolge la verifica: anche le attività compiute presso gli uffici dell'Amministrazione possono far scattare gli obblighi di verbalizzazione e di rispetto del termine.
- Prima dell'emissione dell'avviso, il contribuente deve poter conoscere gli esiti dell'istruttoria e presentare osservazioni o richieste, salvo una motivazione concreta di particolare urgenza.
- In caso di mancata redazione o consegna del verbale, oppure di emissione dell'avviso prima della scadenza dei sessanta giorni senza valida giustificazione, l'atto può essere contestato per violazione del contraddittorio e dello Statuto dei diritti del contribuente.
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