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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21310/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasceva da un appalto di fatto o comunque da un rapporto avente ad oggetto lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio. In primo grado la domanda del soggetto che aveva eseguito i lavori, volta a ottenere la condanna della controparte al pagamento del saldo, era stata respinta; la Corte d'appello di Napoli aveva confermato tale decisione con sentenza n. 2737/2018. Avverso la sentenza d'appello era stato proposto ricorso per cassazione, poi però il ricorrente, con atto depositato il 19 aprile 2023 e sottoscritto personalmente e dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia con sottoscrizione del procuratore in calce all'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controricorrente e, applicando l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia e ha escluso ogni statuizione sul c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale misura opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata; esso si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio quando sia validamente proposta e accettata dalla controparte.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciare sulle spese se ciò risulta dalla concreta regolazione processuale seguita nel caso deciso.
  • Il meccanismo del c.d. doppio contributo unificato presuppone un esito processuale di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si applica all'estinzione per rinuncia accettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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