Sentenza n. 676/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento • del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed ogni altro materiale esplodente fasc. -OMISSIS-/P.A./Area1^ emesso ex art. 39 T.U.L.P.S. dal Prefetto della Provincia di Ravenna in data 12.10.2023 e notificato in data 22.10.2023; • del provvedimento di revoca (-OMISSIS-) della licenza di porto di fucile uso caccia nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Ravenna in data 27.11.2023 e notificato in data 4.12.2023, quale atto conseguenziale al divieto di detenzione armi di cui al punto che precede; • di ogni altro atto amministrativo correlato o presupposto, preparatorio, antecedente, connesso e/o consequenziale, in particolare della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/1990 inerente l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni (emesso il 19.6.2023 e notificato il 29.6.2023) nonché la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/1990 inerente la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia (emesso il 21.9.2023 e notificato il 26.9.2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., la conseguente revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e le comunicazioni di avvio dei procedimenti. I primi due motivi deducevano violazione degli artt. 10, 11 e 39 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento ed erroneità dei presupposti. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse fondato su una banale discussione con la moglie, non sfociata in denuncia o querela, e contestava l'attendibilità della ricostruzione della telefonata ai Carabinieri; valorizzava inoltre la propria condotta incensurata, la collaborazione con le forze dell'ordine e l'attività di guardia venatoria e ittica. Con il terzo motivo contestava la revoca della licenza, assumendo che fosse viziata dagli stessi difetti del divieto prefettizio. Con il quarto motivo deduceva violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, sostenendo che la misura fosse eccessiva rispetto al rischio ipotizzato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il divieto prefettizio perché fondato sull'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione della moglie dopo un litigio, sulle dichiarazioni rese durante la richiesta di intervento e sui file audio dai quali emergevano riferimenti a una spinta, a una presa al braccio, alla paura della donna e alla reiterazione di episodi analoghi. La mancanza di denuncia o querela e l'assenza di conseguenze penali non escludono l'adozione di una misura preventiva fondata su un giudizio prognostico di affidabilità nell'uso delle armi. Il giudice ha escluso il travisamento, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, ritenendo sufficiente una motivazione sintetica ma riferita agli elementi informativi acquisiti e alle ragioni del giudizio di inaffidabilità. Ha sottolineato che il potere dell'autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su episodi privi di rilievo penale, purché la valutazione non sia irrazionale. La revoca della licenza è stata ritenuta legittima e vincolata in presenza del divieto di detenzione, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990; la Questura aveva comunque indicato le ragioni poste a fondamento dell'atto. È stata respinta anche la censura di sproporzione, poiché le misure hanno natura cautelare e preventiva e incidono su un'attività voluttuaria, quale la caccia, non su un'attività lavorativa. Il TAR ha precisato che, qualora le esigenze preventive vengano meno, l'interessato può chiedere una rivalutazione della propria posizione e la revoca del divieto, previa adeguata istruttoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Consente all'autorità di pubblica sicurezza di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente sulla base di un giudizio preventivo e prognostico di inaffidabilità nell'uso delle armi, anche in assenza di responsabilità penale o di un comprovato abuso.
artt. 10 e 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamati dal ricorrente quali disposizioni asseritamente violate; il giudice non ha ravvisato la loro violazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento prefettizio è stata ritenuta adeguata perché, pur sintetica, richiamava gli elementi informativi acquisiti e illustrava le ragioni del giudizio prognostico di inaffidabilità.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dalla Questura per qualificare come vincolata la revoca della licenza conseguente al divieto di detenzione di armi.
art. 699 c.p.
Richiamato quale disposizione che sancisce il generale divieto di portare e detenere armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce una deroga permissiva.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
Richiamato quale conferma del generale divieto di portare e detenere armi e della natura eccezionale del titolo autorizzatorio.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato in relazione alle comunicazioni di avvio dei procedimenti impugnate; il giudice non ha accolto censure riferite a tali atti.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità nell'uso delle armi, senza necessità di dimostrare un abuso già verificatosi, una responsabilità penale o una situazione di pericolosità sociale.
- Ai fini dell'art. 39 T.U.L.P.S., possono essere valutati anche episodi privi di rilievo penale, compresi conflitti familiari e fatti non sfociati in denuncia o querela, purché gli elementi acquisiti rendano non irrazionale la prognosi di possibile abuso delle armi.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi resta circoscritto alla manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti; non spetta al giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- La motivazione del divieto di detenzione di armi è sufficiente quando, anche sinteticamente, richiami gli elementi istruttori rilevanti e renda comprensibili le ragioni del giudizio prognostico di inaffidabilità.
- In presenza di un divieto di detenzione di armi, la revoca della licenza di porto d'armi assume natura vincolata, non residuando margini di valutazione discrezionale per l'autorità competente al rilascio o alla revoca del titolo.
- Nel bilanciamento tra sicurezza collettiva e interesse individuale, le esigenze di prevenzione possono prevalere con maggiore intensità quando il titolo riguarda un'attività meramente voluttuaria, quale la caccia, e non un'attività lavorativa; il venir meno delle esigenze cautelari consente comunque all'interessato di chiedere una nuova valutazione della propria posizione.
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