Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12451/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità alle prove di efficienza fisica, unitamente agli atti concernenti il rinvio delle prove, alla disciplina del bando e alle modalità di svolgimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la propria dichiarazione di inidoneità e l’esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, sostenendo che l’amministrazione non le avesse concesso un congruo rinvio delle prove di efficienza fisica, richiesto il 9 dicembre 2025, nonostante una documentata condizione di infortunio insorta prima delle prove. Sono stati inoltre impugnati l’atto di rinvio delle prove al 15 dicembre 2025, l’art. 12 del bando, le modalità di svolgimento delle prove, l’art. 17 del d.m. n. 168/2022 e gli atti connessi. In sede cautelare il TAR aveva disposto la ripetizione delle prove fisiche e l’ammissione con riserva alle prove orali. Dopo la ripetizione della prova fisica, la ricorrente ha sostenuto la prova orale, risultando non idonea; ha quindi dichiarato di non voler contestare l’esito negativo della prova orale e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, pur avendo ottenuto in sede cautelare la ripetizione delle prove fisiche e l’ammissione con riserva alla prova orale, è risultata non idonea alla prova orale e ha espressamente rinunciato a contestarne l’esito. Di conseguenza, anche un eventuale accoglimento nel merito delle censure relative alle prove di efficienza fisica non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta sulla prosecuzione della procedura concorsuale. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Ha concorso a giustificare l’oscuramento dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

    Ha concorso a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un’esclusione da una procedura concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la riammissione o la ripetizione della prova contestata, il candidato risulti non idoneo a una successiva prova e non intenda contestarne l’esito, poiché la decisione sull’atto originariamente impugnato non potrebbe più procurargli alcuna utilità concreta.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata in relazione all’utilità effettiva che l’eventuale accoglimento potrebbe ancora produrre sulla prosecuzione della procedura; non sussiste interesse alla decisione di merito quando l’esito negativo di una successiva fase concorsuale, non contestato, impedisce comunque l’ammissione o il conseguimento del risultato perseguito.
  • La definizione cautelare favorevole di una controversia, con ammissione con riserva o ripetizione della prova, non rende necessariamente procedibile il giudizio di merito: gli sviluppi successivi della procedura possono determinare la perdita dell’interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.