Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di differenze retributive e superiore inquadramento proposta da una dipendente di una società ferroviaria, che rivendicava l’assegnazione di mansioni superiori rispetto al parametro formalmente attribuito, con particolare riferimento ai periodi successivi alla prescrizione già dichiarata nei gradi di merito. Il Tribunale aveva riconosciuto, nei limiti ritenuti provati, il diritto al parametro 230 con decorrenza e relative differenze economiche; la Corte d’appello, invece, accogliendo l’appello principale della società e rigettando l’incidentale della lavoratrice, ha escluso che le mansioni concretamente svolte integrassero i requisiti per i parametri superiori (250, 230 e 205), ritenendo che le attività fossero meramente esecutive, impiegatizie e prive di autonomia decisionale o coordinamento con responsabilità di risultato. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizi processuali per avere la Corte territoriale disatteso la domanda di superiore inquadramento nonostante documenti e incarichi formali; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al passaggio sull’ulteriore incarico del 16.10.2014; (3) ulteriore nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia, ancora riferita alla medesima valutazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, il secondo infondato perché la motivazione era comprensibile e non apparente, il terzo inammissibile perché privo di specificità e indistinguibile dal secondo. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Lecce, che aveva riformato la sentenza di primo grado e rigettato integralmente la domanda della lavoratrice. In sede di legittimità, la Corte ha escluso che i motivi di ricorso introducessero validamente censure di diritto o vizi motivazionali: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e non indicava con precisione in che modo fossero violate le norme richiamate; il secondo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica sul punto dell’ulteriore incarico, era chiara e non meramente apparente; il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per sovrapposizione al secondo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
invocato dalla ricorrente come norma sul diritto al superiore inquadramento per mansioni superiori; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole perché ha ritenuto che la censura mirasse alla rivalutazione delle mansioni accertate in fatto.
art. 1362 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma senza specifica illustrazione di una effettiva violazione ermeneutica da parte della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha osservato che la censura non spiegava in che modo fosse stato alterato il riparto dell’onere probatorio.
art. 18 all. A) R.D. n. 148/1931
norma richiamata nel ricorso in tema di inquadramento del personale del settore; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile senza svolgere un’interpretazione di merito favorevole alla ricorrente.
art. 414 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in rubrica; la Corte non ha ravvisato una specifica violazione autonomamente illustrata.
art. 112 c.p.c.
invocato per un preteso vizio di omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta non autosufficiente e sovrapposta ad altre doglianze.
art. 115 c.p.c.
richiamato quale norma sulla valutazione delle prove; la Corte ha qualificato la doglianza come richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era intellegibile e non mancante.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto insussistente l’anomalia motivazionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel terzo motivo come parametro della sufficienza della motivazione; la Corte ha escluso una motivazione apparente.
art. 360 c.p.c.
è stata ribadita la distinzione tra violazione di legge e richiesta surrettizia di riesame del fatto; il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove.
art. 12 preleggi
richiamato per interpretare il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione in senso conforme alla riduzione al minimo costituzionale.
D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il motivo che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione di norme sostanziali o processuali deve spiegare in modo specifico quale regola sia stata effettivamente disapplicata o male applicata; una mera elencazione di disposizioni, senza illustrazione del nesso tra esse e la decisione impugnata, non è sufficiente.
- Il vizio di motivazione è oggi censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o persuasività.
- In tema di superiore inquadramento, la verifica va compiuta sulla qualità delle mansioni effettivamente svolte, secondo le declaratorie contrattuali applicabili; l’attribuzione formale di incarichi o l’aumento quantitativo delle attività non comportano automaticamente il passaggio a un’area superiore in assenza degli elementi tipizzanti richiesti.
- Quando il giudice di merito esclude la riconducibilità delle mansioni alle declaratorie superiori per difetto di autonomia, coordinamento o responsabilità di risultato, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame del compendio istruttorio.
- La deduzione di omessa pronuncia deve essere specifica e distinguersi chiaramente dalle altre censure: non è ammissibile una critica sovrapposta a una generica doglianza di motivazione apparente.
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