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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18124/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione contro la sentenza della CTR Piemonte che aveva annullato la cartella di pagamento con cui si chiedevano a Marco Identi versamenti a titolo di IVA e IRAP per l'anno 2003. L'Agenzia contestava l'opponibilità al credito tributario del decreto di esdebitazione rilasciato dal Tribunale di Mondovì il 14 aprile 2008, sostenendo che i debiti fiscali non sarebbero estinguibili dall'istituto dell'esdebitazione e contestando altresì l'estensione del beneficio alle sanzioni e la modalità con cui la CTR aveva annullato integralmente la cartella senza simulare un eventuale riparto fallimentare.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto applicabile l'esdebitazione di cui agli artt. 142 e 143 L. fall. anche ai debiti IVA, confermando la decisione della CTR che aveva annullato la cartella. La decisione si è basata sulla pronuncia della Corte di Giustizia UE (causa C-493/15, 16 marzo 2017) che ha dichiarato la compatibilità dell'istituto con il diritto UE (art.4.3 TUE e artt.2 e 22 della Direttiva 77/388/CEE), osservando che l'esdebitazione è subordinata a condizioni soggettive e oggettive rigorose e pertanto non determina una rinuncia indiscriminata alla riscossione dell'IVA. La Corte ha altresì rilevato che l'art. 142 comprende obbligazioni connesse all'esercizio dell'impresa e, implicitamente, anche i debiti tributari e le correlate sanzioni salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 142 L. fall. (R.D. n.267/1942)

    La norma sull'esdebitazione è applicabile anche ai debiti IVA; l'effetto liberatorio è subordinato a rigidi requisiti soggettivi e oggettivi che garantiscono la compatibilità con l'obbligo di riscossione dell'IVA.

  • art. 143 L. fall.

    Collegata all'art.142 come disciplina accessoria della procedura di esdebitazione; conferma l'ambito e le modalità del beneficio.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamata come regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore, deroga alla quale può essere ammessa dall'esdebitazione solo nei casi previsti dalla legge.

  • art. 160, comma 2 L. fall.

    Evidenziata per dimostrare che i crediti tributari rientrano nel novero dei crediti conciliabili/falcidiabili nella procedura concorsuale.

  • art. 182-ter L. fall.

    Richiamato per mostrare la possibilità di transigere crediti concorsuali, inclusi quelli tributari, nell'ambito delle procedure fallimentari.

  • art. 4, par. 3 TUE

    Il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento UE (tra cui la raccolta delle risorse proprie) non osta alla disciplina nazionale dell'esdebitazione se questa è improntata a garanzie tali da non compromettere la riscossione effettiva dell'IVA.

  • Direttiva 77/388/CEE (cd. Sesta Direttiva), artt. 2 e 22

    Non ostano all'applicazione dell'esdebitazione sui debiti IVA, purché le condizioni nazionali siano rigorose e non producano una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA.

  • D.Lgs. n.5/2006

    Citato come atto che ha introdotto/riformato l'istituto dell'esdebitazione nel contesto italiano; la sua disciplina è stata ritenuta compatibile con l'ordinamento UE.

Massime di principio

  • L'esdebitazione prevista dall'art.142 L. fall. può estinguere anche debiti di natura fiscale (IVA), se sono soddisfatti i rigidi requisiti soggettivi (comportamento diligente e collaborativo del debitore) e oggettivi (liquidazione dell'attivo e soddisfacimento almeno parziale dei creditori).
  • Il diritto dell'Unione non vieta deroghe che portino a dichiarare inesigibili crediti IVA, purché tali deroghe siano eccezionali, delimitate e non compromettano la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'UE.
  • Le sanzioni connesse ai debiti tributari rientrano nella valutazione dell'applicabilità dell'esdebitazione: alcune tipologie di sanzioni (es. sanzioni penali o amministrative non accessorie) possono essere escluse dal beneficio, per cui è necessaria una valutazione caso per caso.
  • In situazioni simili l'amministrazione finanziaria dovrebbe verificare se ha partecipato o poteva partecipare alla procedura concorsuale (es. insinuazione al passivo), poiché ciò può influire sul calcolo del riparto e sull'eventuale eccedenza soggetta a esdebitazione.
  • Per ottenere o contestare l'efficacia dell'esdebitazione rispetto a crediti fiscali, è centrale accertare il rispetto formale e sostanziale delle condizioni previste dalla norma nazionale e la loro compatibilità con i principi di diritto UE (effettiva riscossione, neutralità fiscale).

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