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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35970/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione, dopo che la Corte di cassazione aveva riqualificato il ricorso originario come incidente di esecuzione. Greco denunciava violazione degli artt. 25 e 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu, sostenendo che il Tribunale non aveva valutato il merito dell'istanza né trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, con pregiudizio del diritto di difesa; chiedeva annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio stabilito da Sez. U. n. 15498/2020 (Lovric): le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non sono proponibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato, essendo invece esperibile il rimedio della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che la domanda riqualificata verteva su vizi connessi all'omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio e che, peraltro, la Corte d'appello aveva già ritenuto che l'imputato avesse avuto piena conoscenza del processo per notifica personale e raccomandata. Conseguentemente l'incidente di esecuzione dichiarato inammissibile dal Tribunale era corretto. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 25

    Richiamato dal ricorrente per censurare violazioni del diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione tale da assorbire la questione rispetto alle regole procedurali applicabili.

  • Costituzione, art. 111

    Invocato in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che le regole sulla riqualificazione e sulle impugnazioni abbiano funzionato secondo la disciplina vigente, senza illegittimità sostanziali.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Altra censura del ricorrente sul giusto processo; la Corte non ha rilevato violazione dell'art. 6 nella gestione procedurale contestata.

  • art. 629-bis c.p.p.

    Rimedio previsto per la rescissione del giudicato in caso di incolpevole mancata conoscenza del processo dovuta a nullità di notifica; la Corte indica che tale rimedio è il canale appropriato per dedurre alcune nullità sorgenti dall'omessa notifica, e non l'incidente di esecuzione.

  • art. 670 c.p.p.

    Norma che disciplina l'incidente di esecuzione: la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Lovric) limita l'ambito dell'incidente di esecuzione escludendo l'utilizzo per dedurre nullità assolute e insanabili connesse all'omessa citazione dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 548 c.p.p., comma 2 e 3

    Norme richiamate come esempi di ipotesi in cui l'incidente di esecuzione può ancora avere rilevanza (vizi di notificazione relativi all'avviso di ritardato deposito o all'estratto della sentenza), ossia ambiti specifici e limitati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Legge 11 agosto 2014, n. 118, art. 15-bis

    Richiamata nella pronuncia delle Sezioni Unite quale disciplina transitoria relativa alla materia dell'assenza e delle notifiche per processi anteriori all'introduzione dell'istituto; utile per delimitare i casi in cui l'incidente di esecuzione conserva utilità.

  • Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Precetto giurisprudenziale fondamentale applicato dalla Corte: limita l'uso dell'incidente di esecuzione per dedurre nullità connesse a omessa citazione dell'imputato/difensore dopo il passaggio in giudicato, indicando invece la rescissione del giudicato come rimedio appropriato, e specificando le ipotesi residue di ammissibilità dell'incidente.

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. ha un ambito operativo ristretto: non è lo strumento adeguato per far valere nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore dopo il passaggio in giudicato.
  • Se si lamenta di non aver avuto conoscenza del processo a causa di nullità di notifica, il rimedio corretto è la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., non l'incidente di esecuzione.
  • L'incidente di esecuzione resta comunque possibile per specifiche ipotesi di vizio di notifica con attinenza alla esecutorietà del titolo (ad es. notificazioni del decreto penale, dell'avviso di ritardato deposito o dell'estratto della sentenza secondo art. 548 c.p.p.), ma tali casi sono eccezionali e vanno valutati restrittivamente.
  • Quando la Corte d'appello valuta e rigetta una richiesta di rescissione motivando che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo, tale motivazione può escludere l'ammissibilità di successivi rimedi in sede esecutiva.
  • La mera riqualificazione di un ricorso da parte della Corte di cassazione in incidente di esecuzione non impone al giudice dell'esecuzione di riesaminare il merito della rescissione; il giudice deve verificare l'ammissibilità alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
  • In casi analoghi, valutare prima la natura delle nullità lamentate: se riguardano la formazione del titolo esecutivo e rientrano nelle ipotesi residue ammesse per l'incidente, procedere con l'incidente; se riguardano l'omessa conoscenza del processo in senso più ampio, orientarsi per la rescissione del giudicato.

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