Sentenza n. 13494/2026 - Roma, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n° 346/2025 pronunciata in data 25 settembre 2025 dal Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Civitavecchia n. 346/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente e il procuratore dichiaratosi antistatario nel giudizio presupposto hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 346/2025 del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro. La sentenza aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con accredito delle somme spettanti e degli interessi legali, nonché al pagamento della metà delle spese del giudizio presupposto, distratte in favore del procuratore antistatario. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione ed era passato in giudicato. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte. L'Amministrazione si è costituita con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era ritualmente notificato, definitivamente formatosi e non eseguito dall'Amministrazione, e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 346/2025 entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni indicati, pagamento delle somme spettanti e degli interessi, nonché pagamento delle spese del giudizio presupposto in favore del procuratore antistatario. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero e subordinando l'intervento alla richiesta della parte ricorrente. Il TAR non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandosi di valutarle in caso di perdurante inottemperanza su richiesta della parte. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, inutilmente decorso nel caso concreto, prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria della condanna rimanga inerte.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone che il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato avente ad oggetto obblighi di facere e di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente tutte le statuizioni del titolo, comprese quelle relative alle spese processuali distratte in favore del procuratore antistatario.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendone i poteri, il termine per l'intervento e la decorrenza subordinata alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non è automatica: può essere applicata dal giudice dell'ottemperanza quando ne ricorrano i presupposti, anche in un momento successivo in caso di perdurante inosservanza dell'ordine giudiziale.
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