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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Palermo

Notificazione in caso di "irreperibilità assoluta" ai sensi dell'art. 60, lett. e) del D.P.R. 600/73.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notifica effettuata in regime di "irreperibilità assoluta", sostenendo che non sarebbe stato sufficiente l'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale e che si sarebbe dovuta inviare al contribuente una raccomandata informativa sull'avvenuto deposito alla Casa comunale per rendere efficace la notificazione e far decorrere i termini per proporre ricorso.

La decisione

La giurisprudenza richiamata ha ritenuto legittima la procedura: in caso di irreperibilità assoluta, quando nel comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata affisso nell'albo del comune è idoneo a integrare la notificazione; la notificazione si considera eseguita per la decorrenza del termine per ricorrere nell'ottavo giorno successivo all'affissione. Non è necessaria l'invio al contribuente di una raccomandata informativa sull'avvenuto deposito alla Casa comunale. I precedenti citati (Ord. Cass. n. 1338/2019; Cass. n. 5122/2016) confermano questo principio.

Norme richiamate

  • art. 60, lett. e) D.P.R. 600/73

    In caso di irreperibilita' assoluta, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione dell'atto non vi abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata si affigge nell'albo del comune e la notificazione... si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

    La norma prevede espressamente che, in assenza di stabile dimora/ufficio/azienda nel comune, l'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale sostituisce la notificazione diretta e fa decorrere i termini dall'ottavo giorno successivo all'affissione.

  • Cass. n. 5122/2016

    La Corte ha confermato che l'affissione all'albo comunale in regime di irreperibilita' assoluta e' sufficiente e che l'invio di una raccomandata informativa al contribuente non e' richiesto per la validita' della notificazione.

  • Ord. Cass. n. 1338/2019

    Ordinanza che ribadisce il principio secondo cui la procedura di affissione all'albo comunale assolve gli obblighi di notificazione nei casi di irreperibilita' assoluta e che il termine di impugnazione decorre dall'ottavo giorno successivo all'affissione.

Massime di principio

  • Se nel comune destinatario non esiste abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale è modalità valida di notificazione.
  • La notificazione in tali casi si considera perfezionata e il termine per proporre ricorso decorre dall'ottavo giorno successivo all'affissione; non è necessario inviare una raccomandata informativa al contribuente.
  • Per contestare efficacemente la notificazione in casi simili il contribuente deve dimostrare l'assenza di affissione o irregolarità procedurali nell'atto di deposito/affissione.
  • Se sussistono invece abitazione, ufficio o azienda conoscibili nel comune, si applicano le ordinarie regole di notifica diretta e l'affissione non può sostituirle; la valutazione dipende dalla concreta situazione di reperibilità del destinatario.
  • L'invio volontario di comunicazioni aggiuntive da parte dell'amministrazione (es. raccomandata informativa) è un'attività sovrabbondante che non incide sulla validità della notificazione già perfezionata con l'affissione.

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