Cassazione Civile, Ordinanza n. 24509/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui venivano recuperate imposte dirette e IVA in relazione all’attività di cessione di immobili. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva confermato l’accertamento, ritenendo attendibili gli elementi posti a base della ripresa a tassazione: indagini finanziarie autorizzate, condotta antieconomica, valori commerciali desunti dai dati OMI, divergenze tra prezzi indicati nei contratti di mutuo e prezzi effettivamente praticati, nonché perizie bancarie prodotte dagli acquirenti. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi, tutti formulati come omesso esame di fatti decisivi: irrilevanza del preliminare di vendita e delle perizie tecnico-estimative; insussistenza dell’antieconomicità; errori nel calcolo dei valori OMI; mancato contraddittorio; insussistenza dei maggiori ricavi; errori delle sentenze di merito; sopravvenuti motivi di annullamento dell’avviso. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 226 del 2016.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale, perché intervenuta prima dell’udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dall’Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, poiché l’estinzione del giudizio impedisce tale conseguenza.
Norme richiamate
d.l. n. 193 del 2016
richiamato quale base della definizione agevolata a cui il ricorrente ha aderito prima di rinunciare al ricorso
l. n. 226 del 2016
conversione con modificazioni del d.l. n. 193 del 2016, richiamata come fondamento della definizione agevolata
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione perché la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo dell’ulteriore importo
art. 390 c.p.c.
non citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama i requisiti della rinuncia rituale: anteriorità all’udienza, sottoscrizione della parte e del difensore, accettazione della controparte
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace e determina l’estinzione del giudizio quando sia intervenuta prima dell’udienza, sia sottoscritta dalla parte e dal difensore e sia accettata dalla controparte.
- L’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta la compensazione delle spese quando vi è accordo tra le parti in tal senso.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore importo previsto per il ricorso non accolto ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
- Quando il ricorrente aderisce a una definizione agevolata e rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti in cassazione.
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